Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11286 del 10/05/2010

Cassazione civile sez. II, 10/05/2010, (ud. 09/03/2010, dep. 10/05/2010), n.11286

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato CICCARELLI DOMENICO;

– ricorrente –

contro

P.D. (OMISSIS), M.R.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TRIONFALE

5697, presso lo studio dell’avvocato BATTISTA DOMENICO, rappresentati

e difesi dall’avvocato CARROZZO SALVATORE;

– controricorrenti –

contro

S.T. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA SAN DAMASO 15, presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO ENZO,

che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

L.G. (OMISSIS), LI.GI.

(OMISSIS), P.G., L.D., L.

V.L., L.D.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 694/2004 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 20/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2010 dal Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 30 gennaio 1987 F.A., proprietario di un fabbricato in (OMISSIS), confinante con strada privata, L. – S., L. – P. e/o P. – M., premesso che detto fabbricato insisteva su un fondo denominato (OMISSIS) in favore del quale era costituita servitù per destinazione del padre di famiglia; che L. G. e S.T., in comunione di beni e Li.

G. e P.G., in comunione di beni, avevano posto in essere opere edilizie sul confine, realizzando affacci; che i L. – P. avevano venduto a P.D. e M.R.; conveniva i predetti per disporre tutti i provvedimenti opportuni e necessari per la riduzione in pristino, la cessazione delle turbative ed i danni.

Si costituivano i convenuti ad eccezione dei L. – P., contestando le domande.

Il Tribunale, espletata ctu, rigettava le domande, decisione confermata in appello col rigetto anche dell’incidentale per le spese.

La Corte di appello osservava che il Tribunale aveva correttamente dedotto la mancanza di prova dell’esclusiva proprietà dell’attore sulla strada oggetto di controversia, rilevando anche la presunzione di demanialità non vinta dall’attore. Per le altre violazioni richiamava la ctu che aveva parlato di ristrutturazione con lieve aumento di volume ed escludeva i danni.

Ricorre F. con unico articolato motivo, resistono P., M. e S..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo si deducono violazione di norme di diritto e vizi di motivazione. Lo stesso ctu aveva riconosciuto l’esistenza della stradella privata.

Titolo fondamentale era il testamento del 23.12.1906 in notar Patella. Si richiama documentazione fotografica, si deduce che la concessione edilizia in sanatoria non scalfisce il diritto ad esigere il rispetto delle distanze legali. Seguono altre considerazioni.

La censura non merita accoglimento sia per la mancata indicazione delle norme violate sia per la contestuale deduzione di vizi di motivazione, il tutto senza superare la logica e coerente decisione che parte dal presupposto della mancata prova della proprietà esclusiva della strada, di fronte alla quale, le odierne censure tendono ad un non consentito riesame del merito, contrapponendo una diversa tesi. In particolare la sentenza impugnata, alle pagine otto, nove, dieci, undici ha analizzato i motivi di appello, rilevando che chi domanda la riduzione in pristino di una costruzione eseguita in violazione di distanze ha l’onere di provare la natura privata dell’area con la quale confina la costruzione, ha esaminato gli atti di provenienza prodotti dall’appellante, concludendo che non si ha contezza della coincidenza della servitù di accesso stabilito nell’atto del 1906 con la strada menzionata nell’atto del 1940; per altro verso la mera indicazione del vico come strada a confine contenuta in tale atto senza altri riferimenti costituiva se non prova contraria indizio escludente la proprietà pretesa; l’atto del 1982 non consentiva diversa valutazione ed ai sensi della L. n. 2248 del 1865, art. 23, comma 3 all. F, vi era una presunzione iuris tantum di demanialità non vinta dalla prova contraria di proprietà di F.A..

Ha aggiunto che, secondo un certo orientamento giurisprudenziale, l’esonero dal rispetto delle distanze legali va riferito anche alle costruzioni a confine delle strade di proprietà privata gravate di servitù pubbliche di passaggio. In definitiva il ricorso va rigettato, con la condanna alle spese, non essendo, peraltro, censurata la complessiva “ratio decidendo” sopra riportata.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in favore di ciascuna delle parti costituite in Euro 2200,00 di cui 2000,00 per onorari, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2010

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