Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11286 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 09/05/2017, (ud. 14/03/2017, dep.09/05/2017),  n. 11286

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1243-2013 proposto da:

COSTREDILI SRL, (OMISSIS), IN LIQUIDAZIONE, IN PERSONA DEL

LIQUIDATORE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO

LOCATELLI 1, presso lo studio dell’avvocato BRUNO VALENTINO

rappresentata e difesa dall’avvocato SELLITTI BRUNO;

– ricorrente –

contro

M.C.P. SPA, P.I. (OMISSIS) IN PERSONA DELL’AMM.RE

UNICO E LEGALE RAPP.TE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI S.

COSTANZA 46, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANCINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato EDOARDO SAEDATINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1648/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 14/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso e

condanna alle spese.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 10.11.1997 la L.V. Costruzioni s.p.a. e la Cilento s.c.ar.l. proponevano opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Napoli con cui veniva loro intimato di pagare in solido, in favore della M.C.P. spA, la somma di Lire 277.210.370 oltre interessi e spese.

Tale somma costituiva il prezzo di un quantitativo di merce che la C.P. s.p.a. aveva fornito alla Cilento su commissione della L.V.; prezzo il cui pagamento era stato pattuito a mezzo ri-ba da parte della Cilento ma che, tuttavia, era rimasto per la maggior parte insoluto.

Alla stregua delle condizioni fissate nel contratto di vendita, il mancato rispetto delle scadenze di pagamento pattuite aveva determinato la decadenza delle società debitrici dal beneficio dello sconto del 20% sul prezzo pattuito, nonchè l’insorgenza dell’obbligo di pagamento di interessi moratori ad un tasso annuo pari a 15 punti in più rispetto al tasso ufficiale di sconto praticato dalla Banca d’Italia.

Gli opponenti deducevano che il credito azionato era coperto per Lire 200.000.000 da cambiali a firma di terzi girate alla C.P. s.p.a. e che, fino alla scadenza di dette cambiali, esso non era esigibile; che comunque la società creditrice, ai sensi dell’art. 66 della legge cambiaria, non avrebbe potuto agire sulla base del rapporto principale senza depositare prima le cambiali; che la decadenza dal beneficio dello sconto andava qualificata quale clausola penale e, in quanto tale, ridotta perchè eccessiva; che eccessivo ed illegale era il tasso convenzionalmente pattuito degli interessi di mora.

Costituitasi nel giudizio di opposizione, la società creditrice contestava le affermazione della controparte, chiedendo il rigetto dell’opposizione e la condanna delle opponenti al pagamento degli interessi convenzionali ed anatocistici fino all’integrale soddisfo.

Il tribunale di Napoli, senza espletare attività istruttoria, revocava il decreto ingiuntivo e condannava le società opponenti a corrispondere alla C.P. la somma di Lire 220.417.145, oltre interessi convenzionali dal 6.2.01 e quelli anatocistici dalla domanda giudiziale, più le spese del giudizio. Avverso questa pronuncia proponevano impugnazione la Cilento s.c.ar.l. e la Costredile s.r.l., già L.V. s.p.a., con atto notificato il 23.09.2002, chiedendo alla corte d’appello di Napoli di dichiarare la non procedibilità dell’azione causale per mancato deposito delle menzionate cambiali; in subordine chiedevano la riduzione delle penali e la rideterminazione di quanto dovuto alla controparte, anche in considerazione dell’avvenuto pagamento delle cambiali per Lire 205.000.000, di cui si era dato atto già nel precedente grado di giudizio.

La corte d’appello di Napoli ha rigettato il gravame e condannato gli appellanti al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

La Costredile s.r.l. in liquidazione, anche quale incorporante della Cilento s.c.ar.l., ha impugnato la sentenza d’appello, chiedendone la cassazione sulla scorta di tre motivi.

La M.C.P. s.p.a. si è costituita con controricorso.

La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 14.3.17, per la quale non sono state depositate memorie illustrative e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Col primo motivo la Costredile s.r.l. denuncia la violazione del R.D. n. 1669 del 1933, art. 66 in cui la corte distrettuale sarebbe incorsa disattendendo l’eccezione di improcedibilità della domanda della M.C.P. s.p.a. sollevata dalle società opponenti sul rilievo che la stessa M.C.P. s.p.a. aveva esercitato l’azione causale senza provvedere al deposito in cancelleria delle cambiali ricevute in garanzia del suo credito.

Col secondo motivo la ricorrente attinge la statuizione che ha negato la qualificabilità come clausola penale della pattuizione concernente la perdita dello sconto in caso di ritardato pagamento; in proposito la ricorrente denuncia l’errata applicazione dell’art. 1382 c.c., sotto un duplice profilo, nonchè dell’art. 1384 c.c..

Il terzo motivo contiene promiscuamente una pluralità di doglianze, rubricate come 3/a, 3/b, 3/c e 3/d. Le prime tre doglianze attingono la statuizione che ha negato la riduzione del tasso degli interessi moratori ex art. 1384 c.c. e denunciano, appunto, le violazioni dell’art. 1384 c.c. in cui la corte territoriale sarebbe incorsa non riducendo il tasso degli interessi moratori al 5% oltre il tasso ufficiale di sconto. La doglianza rubricata come 3/d, infine, dopo aver svolto talune considerazioni sull’errore in cui sarebbe incorso il primo giudice nel ritenere non contestati i conteggi della M.C.P. s.p.a., denuncia la violazione dell’art. 1194 c.c..

Il primo motivo è fondato.

La sentenza gravata deduce che la mancata restituzione della cambiale non avrebbe precluso l’esame dell’azione causale perchè:

1) da un lato, non c’era pericolo che gli appellanti fossero chiamati a pagare due volte, avendo la società Visconti – all’esito del protesto dei titoli pagato, su precetto, la somma dai medesimi recata;

2) d’altro lato, sarebbe mancata la tempestiva allegazione del fatto che la mancata restituzione degli effetti avesse impedito l’esercizio dell’azione di regresso.

L’argomento sub 1) non è dirimente, perchè la funzione della restituzione della cambiale è duplice, essendo non soltanto quella di evitare il rischio che il debitore paghi due volte – una volta in base al rapporto causale ed un’altra in base al rapporto cambiario – ma è anche quella di consentire al debitore, in caso di adempimento o condanna all’adempimento in virtù del rapporto causale, di utilizzare la cambiale per esercitare le azioni cartolari eventualmente a lui spettanti in via diretta o di regresso (cfr., da ultimo, Cass. 11510/14).

Quest’ultimo rilievo, peraltro, induce a disattendere la tesi del contro ricorrente secondo la quale l’obbligo di deposito ex art. 66 L. camb. riguarderebbe solo le cambiali emesse dal debitore e non quelle emesse da terzi e girate per garanzia. Anche in relazione a queste ultime, infatti, il debitore che le abbia ricevute per girata e le abbia poi a propria volta girate (in garanzia) al creditore, è astrattamente interessato – ove convenuto in giudizio con l’azione causale – all’ esercizio delle azioni diretta e di regresso che gli competano nei confronti dei coobbligati cambiari.

L’argomento sub 2) trascura il più recente indirizzo di legittimità (Cass. 12677/14) alla cui stregua, in tema di azione causale, l’eccezione d’inosservanza degli oneri di cui alla Legge Cambiale, art. 66 è eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio, restando limitato l’ambito delle eccezioni in senso stretto ai casi specificamente previsti dalla legge e a quelli in cui la manifestazione di volontà della parte integra la fattispecie difensiva. Con tale principio, infatti, risulta evidentemente in contrasto l’affermazione della corte distrettuale secondo cui la doglianza delle opponenti in ordine al mancato deposito delle cambiali girate in garanzia all’opposta non avrebbe potuto trovare accoglimento perchè, come si legge nel primo capoverso di pag. 8 della sentenza, non sarebbe stato “tempestivamente allegato che la mancata restituzione degli effetti abbia impedito l’esercizio delle azioni di regresso nei confronti degli altri coobbligati cambiari”.

Il primo mezzo di gravame va quindi accolto.

Il secondo e terzo mezzo di gravame restano assorbiti. Al riguardo va precisato che, come più volte precisato da questa Corte (tra le tante, Cass. 19278/10) l’onere di cui al R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669, art. 66, comma 3, (offerta del titolo in restituzione), gravante sul portatore della cambiale che esperisca l’azione causale prima della prescrizione di quella cambiaria, non è riconducibile alla categoria dei presupposti processuali o delle condizioni dell’azione in senso proprio, attenendo, invece, alla sfera dei requisiti per l’esame della domanda nel merito; si versa quindi in tema di procedibilità della domanda, che è logicamente preliminare rispetto alle questioni relative alla quantificazione del credito.

La sentenza gravata va, in definitiva, cassata con rinvio alla corte territoriale, perchè questa accerti la fondatezza dell’allegazione delle società opponenti relativa all’impedimento all’esercizio delle azioni di regresso loro eventualmente spettanti, asseritamente conseguito alla mancata restituzione degli effetti cambiari da parte della società opposta.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri e cassa la sentenza gravata in relazione al motivo accolto; rinvia ad altra sezione della corte di appello di Napoli, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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