Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11285 del 31/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 11285 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

ORDINANZA
sul ricorso 10388-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

DI BENEDETTO CLAUDIO;
– intimato –

avverso la sentenza a 2233/5/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della Puglia de 13/10/2014, depositata
i111/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Data pubblicazione: 31/05/2016

In fatto
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un
unico motivo, nei confronti di Di Benedetto Claudio (che non resiste),
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Puglia n. 2230/05/2014, depositata in data 11/11/2014, con la quale –

accertamento, per maggiore IRPEF ed addizionali, regionali e
comunali, dovute in relazione all’anno d’imposta 2006, emesso ex
art.38 comma IV DPR 600/1973 (a seguito di notifica al coniuge del
contribuente di uri questionario, volto a richiedere elementi
giustificativi in merito al possesso di beni indici di capacità
contributiva) – è stata confermata la decisione di primo grado, che
aveva accolto il ricorso del contribuente.
In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dell’Agenzia
delle Entrate, hanno ribadito quanto affermato dai giudici della C.T.P.
in ordine alla nullità dell’atto impositivo per mancata instaurazione del
contraddittorio endoprocedimentale.
A seguito di deposito di relazione ex art.380 bis c.p.c., è stata fissata
l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale
comunicazione alle parti.
In diritto
1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con unico motivo, ex
art.360 n. 3 c.p.c., la falsa applicazione dell’art. 38, comma VII, DPR
600/1973, come sostituito dall’art.22 cpomma 1 d.l. 78/2010, conv.
con modificazioni in 1.122/2010, e la violazione dell’art.38 commi 4 e 8
DPR 600/1973, vigente ralione temporis, in combinato con l’art.32
comma 1 nn. 2,3 e 4 DPR 600/1973 e del principio di irretroattività ex
artt.3 comma 1 1.212/2000 e 11 delle preleggi, avendo la C.T.R.
ritenuto che, anche in ipotesi di accertamento sintetico operato con
Ric. 2015 n. 10388 sez. MT – ucl. 27-04-2016
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in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di

riferimento al testo del citato art. 38 previgente alla Novella introdotta
nel 2010, fosse previsto Ftbbligo del contraddittorio preventivo.
2. La censura è fondata.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno invero affermato
(Cass.24823/2015) il seguente principio di diritto: “Differentemente dal

pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un
provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescnZione,
un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso
di violazione, l’invakdiià dell’atto. Ne consegue che, in tema di tributi “non
armonizzati”, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio
endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione
alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema
di tributi “armonizzati”, avendo luogo la diretta applicazione del diritto
dell’Unione, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da
parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario,
l’invalidità dell’atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare
in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse
stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con
riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente
pretestuosa e tale da corgfigurare, in relazione al canone generale di correttezza e
buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo
rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato
predisposto”.
Le Sezioni Unite hanno evidenziato, appunto, come, nella normativa
tributaria nazionale, in relazione ai tributi non armonizzati, non si
rinviene alcuna disposizione espressa che sancisca in via generale
l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, al di fuori di precise
disposizioni che tale contraddittorio prescrivono, peraltro a condizioni
kìc. 2015 n. 10388 sez. MT ucl. 27-04-2016
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diritto dell’Unione europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non

e con modalità ed effetti differenti, in rapporto a singole ben specifiche
ipotesi, quale “l’articolo 38, comma 7, d.p.r. 600/73 (come modificato dall’art.
22, comma 1, dl. 7812010, convertito in 1. 1221 2010), in tema di accertamento
sintetico”.
Nella specie, è pacifico che si verte in ipotesi di accertamento sintetico

quale non opera la modifica normativa di cui al d.l. 78/2010,
convertito in 1.122/2010. Invero, Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, ha
disposto (con l’art. 22, comma 1), con specifica norma di diritto
transitorio, che le modifiche operano in relazione agli “accertamenti
relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarnione non e’ ancora scaduto
alla data di entrata in vigore del presente decreto” e quindi la norma ha
effetto dal periodo d’imposta 2009 (cfr. Cass.21041/2014; Cass.
22746/2015).
La sentenza della C.T.R. non è pertanto conforme ai suddetti principi
di diritto.
3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va
cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Puglia in
diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione
anche delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio,
anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di
legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia in
diversa composizione.
Così deciso, in Roma, il 27/04/2016.

notificato “nel 2010”, ma per l’anno d’imposta 2006, in relazione al

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