Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11285 del 29/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 29/04/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 29/04/2021), n.11285

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 31919-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

I.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE LA VENUTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2472/14/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 19/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale rigettava, nella parte di interesse al fine della presente controversia, il ricorso di parte contribuente avverso l’avviso di intimazione concernente l’avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2010: con tale intimazione si chiedeva il pagamento di una somma e del doppio a titolo di sanzioni;

la Commissione Tributaria Regionale accoglieva, nella parte di interesse al fine della presente controversia, l’appello della parte contribuente, rilevando l’assenza di qualsiasi giustificazione relativa al 200% di sanzioni rispetto all’imposta dovuta e rideterminava le sanzioni nella misura del 100% di sanzioni rispetto a tale imposta;

l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo perchè il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 19, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, nonchè del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata l’Ufficio non ha applicato la sanzione del 200% e ha intimato il pagamento dei due terzi di quanto accertato in applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68.

Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., comma 3, (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2021

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