Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11285 del 12/06/2020

Cassazione civile sez. III, 12/06/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 12/06/2020), n.11285

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10439/2016 proposto da:

B.C., C.G., elettivamente domiciliate

in ROMA, VIA TACITO 2, presso lo studio dell’avvocato CINZIA DE

MICHELI, rappresentate e difese dall’avvocato MARTA ROSSETTI;

– ricorrenti –

contro

B.C.R., T.F.;

– intimati –

Nonchè da:

B.C.R., T.F., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 13, presso lo studio dell’avvocato MARIO

ETTORE VERINO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FRANCO ZAMBELLI;

– ricorrenti incidentali –

contro

C.G., B.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 670/2015 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata

il 20/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/12/2019 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbimento dell’incidentale condizionato;

udito l’Avvocato CINZIA DE MICHELI per delega;

udito l’Avvocato MARIO ETTORE VERINO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Cassa di Risparmio di Venezia nel 1992 concesse un’apertura di credito a C.L..

Il credito della banca venne garantito da una ipoteca iscritta su un immobile indicato (nell’atto di costituzione dell’ipoteca) come di proprietà del padre e del fratello della debitrice, cioè Cr.Gi. e C.A..

Quell’immobile, come emergerà in seguito, era stato costruito su suolo demaniale.

2. Poichè C.L. non adempì le proprie obbligazioni, nel 1993 la banca iniziò l’esecuzione forzata per espropriazione immobiliare nei confronti di Cr.Gi. e di C.A. (così il ricorso, p. 3)

La procedura seguì il suo corso; l’immobile venne venduto all’asta ed aggiudicato a B.C.R.; quindi venne emesso dal Giudice dell’esecuzione il decreto di trasferimento 29.4.1996 n. 72.

3. A questo punto il Ministero delle Finanze convenne in un autonomo giudizio tutti i protagonisti dell’esecuzione: l’aggiudicatario B.C.R., i debitori esecutati C.A. e Cr.Gi. (quest’ultimo, nelle more, nelle more dichiarato fallito); il creditore esecutante Cassa di Risparmio di Venezia, sostenendo che l’immobile oggetto dell’esecuzione era stato costruito su suolo di proprietà dello Stato, e doveva quindi ritenersi acquisito al demanio per accessione ex art. 934 c.c..

4. Nel giudizio introdotto dal Ministero intervenne volontariamente C.G. (erede di C.A. ed odierna ricorrente), dichiarando di “aderire alla domanda formulata da parte attrice” (così la sentenza, p. 3).

Il giudizio introdotto dal Ministero si concluse tredici anni dopo (con la sentenza n. 1510/09 della Corte d’appello di Venezia, che rigettò la domanda).

Secondo quanto riferito dalla sentenza qui impugnata, la domanda venne rigettata sul presupposto che nel caso di specie non operava l’istituto dell’accessione ex 934 c.c..

5. A questo punto, esaurita la lite introdotta dall’erario, B.C.R., munito del decreto di trasferimento, nel 2011 intimò precetto per rilascio alle due persone che occupavano l’immobile da lui acquistato all’asta: i germani C.G. e Cr.Gi..

Costoro a giugno 2011 proposero opposizione qualificata “ex artt. 615-619 c.p.c.”.

A sostegno di essa dedussero l’invalidità del titolo esecutivo, vale a dire il già ricordato decreto di trasferimento del 1996.

Il titolo esecutivo sarebbe stato invalido, secondo gli opponenti, perchè l’immobile aggiudicato a B.C.R. non sarebbe stato di proprietà del debitore esecutato ( Cr.Gi.), ma della sorella di questi, C.G., che lo aveva edificato a proprie spese.

6. Nella fase di merito la domanda di Cr.Gi., nel frattempo deceduto, venne coltivata dalla moglie ed erede di questi, B.C..

Si costituì B.C.R., invocando l’autorità del giudicato della sentenza con cui la Corte d’appello aveva rigettato la domanda del Ministero dell’economia (giudizio al quale, come si ricorderà, aveva partecipato anche C.G.).

Secondo il convenuto-opposto, quella sentenza aveva accertato e dichiarato il suo diritto di proprietà.

7. Con sentenza 20.2.2015 n. 670 il Tribunale di Venezia rigettò l’opposizione.

Il Tribunale ritenne che:

a) la sentenza 1510/09 della Corte d’appello di Venezia non aveva efficacia di giudicato; la domanda del Ministero, infatti, era stata respinta non perchè fosse stata accertata la titolarità del diritto reale in capo a B.C.R., ma perchè era stata esclusa l’operatività nel caso di specie dell’accessione ex art. 934 c.c., a favore del Ministero;

b) l’opposizione di B.C. era inammissibile, non avendo costei dedotto in giudizio alcun diritto sull’immobile;

c) l’opposizione di C.G. era infondata, per tre ragioni:

-) sia perchè vi era la prova che l’immobile era stato costruito da Cr.Gi., e non dalla sorella;

-) sia perchè C.G., nel pregresso giudizio di accertamento promosso dal Ministero, aveva aderito alla domanda attorea, e chiesto che si accertasse la proprietà dell’immobile in capo al Ministero stesso;

-) sia perchè C.G., malata cronica ed inabile al lavoro, non avrebbe potuto avere le disponibilità economiche necessarie per edificare un immobile.

8. Con ordinanza ex 348 bis c.p.c., la Corte d’appello di Venezia dichiarò inammissibile il gravame proposto dalle due soccombenti.

9. Ricorrono per cassazione avverso la sentenza di primo grado C.G. e B.C., con ricorso fondato su due motivi.

Resistono con controricorso B.R. e T.F. (quest’ultima, coniuge del controricorrente, intervenuta volontariamente nel giudizio di merito), e propongono ricorso incidentale condizionato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo le ricorrenti principali lamentano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 2919 c.c..

Al di là di questo riferimento formale, l’illustrazione del motivo (pagine 12-16 del ricorso) può essere così riassunta:

-) il Tribunale di Venezia ha rigettato l’opposizione sul presupposto che l’immobile oggetto del rilascio non era stato edificato da C.G.;

-) così giudicando, però, il Tribunale aveva deciso ultra petita, perchè i due opponenti col loro ricorso introduttivo dell’opposizione all’esecuzione avevano dedotto la nullità del titolo esecutivo (come s’è detto, il decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell’esecuzione), e tale domanda di nullità a sua volta era fondata sull’assunto che l’immobile del quale il giudice dell’esecuzione aveva disposto il trasferimento non apparteneva al debitore esecutato Cr.Gi., ma alla sua sorella C.G..

1.2. Il motivo è inammissibile ed infondato.

E’, in primo luogo, inammissibile per difetto di interesse.

Il decreto di trasferimento in base al quale sia iniziata l’esecuzione per rilascio è un titolo opponibile erga omnes: e dunque non solo nei confronti del debitore esecutato, ma anche nei confronti di chiunque si trovi nella detenzione o nel possesso del bene da rilasciare.

Pertanto colui il quale, trovandosi nella detenzione dell’immobile che ne forma oggetto, intenda opporvisi, non può limitarsi ad invocare la nullità del titolo esecutivo, ma deve dimostrare di essere titolare di un diritto reale o di godimento sull’immobile, che ne giustifichi il possesso o la detenzione (Sez. 3, Sentenza n. 14640 del 27/06/2014, Rv. 631580 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 12174 del 01/12/1998, Rv. 521281 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 603 del 22/01/1998, Rv. 511837 01; Sez. 1, Sentenza n. 1024 del 22/04/1963, Rv. 261448 – 01).

In assenza di questo titolo ad possidendum aut detinendum, il terzo opponente non ha interesse ad opporsi all’esecuzione, in virtù del principio dolo petis, quod mox restiturus es.

1.3. Il motivo è comunque infondato, poichè il Tribunale non ha affatto omesso di pronunciarsi sul merito dell’opposizione.

L’opponente dedusse, a fondamento dell’opposizione, che l’immobile era suo e non del fratello, debitore esecutato.

Il Tribunale, con accertamento di fatto non sindacabile in questa sede, ha per contro ritenuto dimostrato che l’immobile era effettivamente di proprietà del debitore esecutato, e non dell’opponente.

L’accertamento della proprietà dell’immobile in capo al debitore esecutato, sia pure ai soli fini del giudizio oppositivo, ha quale corollario l’accertamento implicito che il decreto di trasferimento fu valido ed efficace, perchè pronunciato contro l’effettivo proprietario. Il Tribunale, dunque, si è effettivamente pronunciato (implicitamente ma inequivocabilmente) sulla validità del decreto di trasferimento.

2. Col secondo motivo le ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 2909 c.c..

Il motivo, pur formalmente unitario, contiene in realtà due censure.

Con una prima censura (pagina 17 del ricorso) sostengono che non era loro opponibile la sentenza pronunciata dalla Corte d’appello di Venezia nel 2009 (come s’è visto, conclusiva del giudizio proposto dal ministero delle finanze, ed avente ad oggetto l’accertamento dell’avvenuta acquisizione al demanio stradale della proprietà dell’immobile per accessione, ex art. 934 c.c., essendo demaniale il terreno su cui l’immobile era stato edificato).

Con una seconda censura (pagina 17, in fine), le ricorrenti deducono che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che l’immobile oggetto del contendere fosse stato edificato da Cr.Gi..

2.1. Ambedue le censure sono inammissibili.

La prima censura è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi.

Il Tribunale, infatti, non ha affatto affermato che la sentenza del 2009 avesse efficacia di giudicato nel giudizio di opposizione all’esecuzione, e che per questa ragione l’opposizione dovesse essere rigettata: ha, invece, affermato l’esatto opposto.

Il Tribunale ha fatto riferimento al pregresso giudizio introdotto dal Ministero soltanto per trarne la conclusione che C.G., quando si costituì in quel processo, aderì alla domanda attorea, e dunque anch’essa chiese accertarsi che l’immobile non era affatto di sua proprietà, ma era stato acquisito dal demanio per accessione. Il Tribunale in sostanza ha affermato che non poteva ritenersi proprietario dell’immobile espropriato chi, in un separato giudizio, aveva negato di esserlo.

E’ dunque evidente che il Tribunale, sia pure implicitamente, ha valutato la condotta tenuta da C.G. in quel diverso giudizio alla stregua di una confessione stragiudiziale, ex art. 2735 c.c..

Del pregresso giudizio il Tribunale non ha dunque recepito l’effetto di vincolo derivante dal giudicato, ma l’effetto confessorio derivante dalla condotta tenuta da una delle parti.

2.2. La seconda censura è del pari inammissibile, perchè investe la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove.

3. Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.

Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.

In considerazione della manifesta infondatezza degli argomenti spesi a sostegno del ricorso, esse saranno aumentate di un terzo, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4, comma 8.

3.1. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

la Corte di Cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso principale;

(-) dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato;

(-) condanna C.G. e B.C., in solido, alla rifusione in favore di B.C.R. e T.F., in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 8.400, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di C.G. e B.C., in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2020

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