Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11285 del 10/05/2010

Cassazione civile sez. II, 10/05/2010, (ud. 09/03/2010, dep. 10/05/2010), n.11285

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.M.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIALE CARSO 71, presso lo studio dell’avvocato ARIETA

GIOVANNI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BIASUCCI FLORINDO;

– ricorrente –

contro

V.A. (OMISSIS), in qualita’ di erede di

C.A. (DECEDUTA), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANTONIO BERTOLONI 26/B, presso lo studio dell’avvocato DORIA

GIOVANNI, che la rappresenta e difende;

P.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SFORZA PALLAVICINI 30, presso lo studio dell’avvocato

PATINI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

P.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SFORZA PALLAVICINI 30, presso lo studio dell’avvocato

PATINI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

V.A.E., V.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/01/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2010 dal Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo;

udito l’Avvocato FRANCESCO DE SANTIS con delega depositata in

udienza,difensore del ricorrente che si riporta alle conclusioni gia’

assunte e depositate;

udito l’Avvocato PATINI FRANCESCO, difensore del controricorrente

PINCHERA, che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha chiesto il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 19.9.1983 C.A. conveniva in giudizio S.M.G. lamentando che il muro di contenimento del fondo superiore di proprieta’ della convenuta stava precipitando pericolosamente sul proprio a causa di una ceppaia di alloro, peraltro a distanza irregolare e denunziando l’arbitraria realizzazione di una recinzione metallica del pozzo comune, con conseguenti richieste di rifacimento del muro o di esecuzione di opere necessarie alla manutenzione, di rimozione della recinzione, previa declaratoria del proprio diritto al pozzo.

Controparte contestava le domande ed, in subordine, riconvenzionalmente chiedeva dichiararsi la sua proprieta’ del pozzo per usucapione. Su richiesta dell’attrice veniva chiamato in giudizio il suo dante causa, P.R., che contestava le difese della convenuta.

La causa veniva decisa dalla sezione stralcio.

Proponevano appello la S. ed appello incidentale la C. e la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 2/04, rigettava entrambi gli appelli per quanto attiene al muro, rigettava l’appello principale per quanto attiene al pozzo, accoglieva l’incidentale dichiarando la comunione di entrambi i pozzi, compensava le spese, osservando che l’inclinazione del muro era riconducibile a vetusta’, caratteristiche costruttive e spinta conseguente alle radici della pianta di alloro e doveva procedersi all’abbattimento ed alla ricostruzione.

In ordine ai pozzi richiamava i titoli di provenienza concludendo per la comunione di entrambi.

Ricorre S., resistono con distinti controricorsi V. A., quale erede della C. e P..

La ricorrente e P. hanno presentato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si denunziano violazione degli artt. 886, 887 c.c., in relazione all’art. 112 c.p.c. e vizi di motivazione per avere la Corte di appello disposto la demolizione e ricostruzione del muro rispetto ad una richiesta di condanna al rifacimento e comunque a quelle opere necessarie alla conservazione. Nessuna delle parti aveva mai chiesto l’abbattimento e le concause del deterioramento non erano imputabili alla ricorrente.

Col secondo motivo si lamentano violazione degli artt. 832, 922 c.c., art. 1362 c.c. e segg., vizi di motivazione circa la comproprieta’ di entrambi i pozzi, senza nemmeno verificare i dati catastali.

Col terzo motivo si deducono violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. e art. 112 c.p.c. vizi di motivazione, essendosi chiesta dall’attrice l’esistenza del diritto al pozzo esistente sulla corte comune, domanda nulla per insufficiente determinazione del petitum. Le censure non meritano accoglimento.

In ordine alla prima la sentenza impugnata ha chiarito che il concetto di ripristino contenuto nella prima decisione doveva concretarsi nell’abbattimento e nella ricostruzione mentre le odierne deduzioni, oltre a prospettare questioni in parte nuove, non legittimano la tesi che le concause del deterioramento non siano imputabili alla ricorrente.

In ordine alla seconda ed alla terza, rispetto alla originaria domanda, pur riportata in ricorso, di rimozione della recinzione previa declaratoria del proprio diritto al pozzo, non puo’ suffragare le odierne deduzioni, l’esistenza di due pozzi, entrambi comuni, stante la situazione dei luoghi non oggetto di contestazione. In particolare la sentenza impugnata, a pagina cinque, ha richiamato quella di primo grado che aveva correttamente ritenuto come il pozzo oggetto di causa dovesse ritenersi comune avuto riguardo ai titoli di provenienza e segnatamente all’atto di divisione dell’8.7.1952 circa la previsione che “il pozzo esistente davanti al fabbricato rurale assegnato a P.A. resta comune anche a P. G. insieme allargano di circa un’ara…E che l’altro pozzo ..resta del pari comune ai due condividenti”.

Le odierne censure, peraltro, non sono dirette a lamentare una ultrapetizione circa la comproprieta’ dei due pozzi ma vizi di motivazione e violazione di legge sostanziale e di norma procedurale in ordine alla determinazione del petitum.

La sentenza, rispetto alla censura che la recinzione era stata eseguita sul fondo di esclusiva proprieta’ individuata col mappale (OMISSIS), ricomprendente un pozzo che nulla aveva a che vedere con quello rivendicato dalla C., ha concluso che entrambi i pozzi erano in comproprieta’.

In definitiva il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna alle spese.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese nei confronti dei due controricorrenti in Euro 2200,00 ciascuno, di cui 2000,00 per onorari, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2010

 

 

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