Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11285 del 09/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 09/05/2017, (ud. 02/03/2017, dep.09/05/2017),  n. 11285

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27484/2012 proposto da:

C.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.

MARTINI 14, presso lo studio dell’avvocato MARZIA PAOLELLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROSELLA DEIDDA;

– ricorrente –

contro

F.G.V. E C SNC, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ANDREA DORIA 64 SC. G, presso lo studio dell’avvocato

DANIELA PICCIONI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato LIA CODEN;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 509/2012 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 07/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato Giovanna FIORE con delega orale dell’Avvocato DEIDDA

Rosella, difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – La vicenda oggetto del presente giudizio trae origine dall’esecuzione dei lavori edili che C.R. (committente) affidò in appalto alla società ” F.G.V. e C. s.n.c.” (appaltatrice) per la costruzione di un capannone artigianale.

2. – La Corte di Appello di Trieste, in riforma della sentenza di primo grado, condannò il C. al pagamento, in favore della società F., della somma di Euro 34.436,46 (da maggiorarsi con gli interessi dalla domanda al saldo), detratto l’importo già corrisposto nel corso del giudizio di primo grado.

3. – Per la cassazione della sentenza di appello ricorre C.R. sulla base di sei motivi.

Resiste con controricorso la società ” F.G. e Figli s.n.c.” (già società ” F.G.V. e C. s.n.c.”).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorrente formula i seguenti motivi di ricorso;

1) col primo motivo, deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata (ex art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la Corte di Appello – violando i canoni legali di interpretazione dei contratti – ritenuto che il contratto di appalto stipulato inter partes escludesse le opere di cui al punto 10-271 del computo metrico allegato all’atto negoziale (murature in blocchi Leca), in contrasto con quanto risultava dalla lettera del computo metrico medesimo;

2) col secondo motivo, deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata (ex art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la Corte di Appello – violando i canoni legali di interpretazione dei contratti – omesso di tener conto del comportamento complessivo delle parti, finendo per ritenere che il contratto di appalto escludesse le opere di cui al punto 271 del computo metrico (murature in blocchi Leca), non considerando che la ditta appaltatrice aveva comunque eseguito le murature in blocchi Leca, sia pure – a causa di una variazione del progetto in corso d’opera – in misura notevolmente inferiore a quanto preventivato (come risultava dallo stato di avanzamento dei lavori e dalle relazioni dei tecnici);

3) col terzo motivo, deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata (ex art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la Corte di Appello ritenuto che il C. avesse accettato i prezzi unitari indicati nel computo metrico per il fatto di non avere contestato il certificato di pagamento e lo stato di avanzamento lavori redatti dal direttore dei lavori;

4) col quarto motivo, deduce ancora la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata (ex art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la Corte di Appello ritenuto che i prezzi unitari pattuiti fossero quelli indicati nel computo metrico, senza considerare che il totale dei prezzi indicati in tale computo è pari a Lire 242 milioni e che nel contratto era pattuito il prezzo di Lire 150 milioni;

5) col quinto motivo, deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata (ex art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la Corte di Appello, valutando erroneamente la deposizione resa dal teste M. (direttore dei lavori), ritenuto che il contratto di appalto escludesse le opere (murature in blocchi Leca) di cui al punto 10-271 del computo metrico allegato;

6) col sesto motivo, deduce infine la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata (ex art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la Corte di Appello – nel ritenere che il contratto di appalto escludesse le murature in blocchi Leca – omesso di considerare che il computo metrico prodotto dal C. (che non recava alcuna espunzione del punto relativo alla muratura in blocchi Leca) non fu contestato “in prima battuta” dalla società attrice (che solo successivamente lo contestò avanzando querela di falso).

2. – Le doglianze non possono trovare accoglimento.

Il primo, il secondo e il quarto motivo sono inammissibili, in quanto si risolvono in censure di merito relative all’interpretazione di un atto negoziale, interpretazione che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità, quando – come nella specie – non risultano violati i canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 c.c. e segg. e la motivazione della sentenza impugnata (nella specie esaustiva: cfr. pp. 9-11) è esente da errori logici e giuridici (cfr., ex multis, Cass., Sez. L, n. 17168 del 2012; Sez. 2, n. 13242 del 2010).

In ogni caso, va rilevato che i giudici di merito sono pervenuti alla conclusione che il contratto di appalto prevedeva che i lavori fossero pagati “a misura”, e non “a corpo”, e che il prezzo preventivato in Lire 150 milioni non costituiva un prezzo fisso, dovendosi tener conto dei prezzi unitari stabiliti dalle parti per ogni categoria di lavoro da eseguire, delle quantità effettivamente eseguite e delle eventuali variazioni in aumento o in diminuzione.

Il ricorrente non ha tenuto conto di tale ratio decidendi, rispetto alla quale non assume rilievo la inclusione o meno nel contratto delle murature in blocchi Leca, trattandosi di contratto “a misura”, e non a prezzo fisso, nell’ambito del quale il compenso va determinato rispetto alle opere effettivamente eseguite.

Avendo la Corte territoriale accertato che dal computo metrico era stata esclusa la muratura in blocchi Leca (ivi indicata per Lire 84.262.400), risultano non conducenti i rilievi del ricorrente in ordine al prezzo dell’appalto, dovendosi tener conto che secondo i giudici di merito – il prezzo di Lire 150 milioni costituiva solo un prezzo “preventivato”, e non un prezzo fisso.

Il terzo, il quinto e il sesto motivo sono poi inammissibili, trattandosi di censure di merito relative all’accertamento del fatto (accettazione dei prezzi unitari per mancata contestazione del certificato di pagamento e dello stato di avanzamento dei lavori; mancata contestazione del computo metrico prodotto dal C.) e alla valutazione delle prove (deposizione del teste M.), che non possono trovare ingresso in sede di legittimità, in presenza come nel caso di specie (cfr. pp. 10-12 della sentenza impugnata) – di motivazione esente da vizi logici e giuridici.

Va peraltro rilevato come il ricorrente non contesti la circostanza che il computo metrico (che indica i prezzi unitari dei lavori) fosse parte integrante del contratto e non lamenta che siano stati applicati prezzi diversi da quelli previsti in tale documento; dal che la sostanziale inconducenza delle doglianze proposte.

3. – Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA