Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11284 del 29/04/2021
Cassazione civile sez. VI, 29/04/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 29/04/2021), n.11284
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 29191-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)) in persona del Direttore pro
tempore” elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.R., D.G., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
rappresentati e difesi dall’avvocato FLACCAVENTO ANGELO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1193/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il
26/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO
DELLI PRISCOLI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia accoglieva il ricorso della parte contribuente per l’ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 3357/17/16 della Commissione Tributaria Regionale emessa il 1 ottobre 2015 e depositata il 29 luglio 2016, passata in cosa giudicata, con la quale era stato riconosciuto il diritto della parte contribuente al rimborso del 90% dei tributi versati per l’IRPEF relativamente agli anni d’imposta 1990, 1991, 1992, rilevando che l’Agenzia non aveva provveduto al pagamento integrale della somma dovuta ma solo al pagamento del 50% per uno dei due contribuenti e a nessun pagamento nei confronti dell’altro.
Osserva la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che la cosa giudicata non può soggiacere alla regola del pagamento nella misura del 50% secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze di rimborso poste a fondamento della pronuncia giurisdizionale passata in cosa giudicata, regola che è stata prevista dalla legge per disciplinare una fattispecie diversa. La Commissione Tributaria Regionale pertanto afferma che l’Agenzia delle entrate è tenuta a ottemperare al giudicato mediante il pagamento integrale delle somme dovute e nomina conseguentemente un Commissario ad acta a questo scopo.
Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l’Agenzia delle entrate, affidato ad un motivo mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
con il motivo d’impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, come modificato dal D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16-octies, convertito dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, in quanto, a seguito delle modifiche apportate alla norma dal citato art. 16-octies, qualora l’ammontare delle istanze ecceda le complessive risorse stanziate dalla norma, i rimborsi sono ridotti del 50% rispetto a quanto dovuto: tale norma avrebbe portata generale e quindi sarebbe applicabile anche al caso di specie, trattandosi di procedimento pendente al momento dell’entrata in vigore di tale legge.
Il Collegio ritiene opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo di merito.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo di merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2021