Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11284 del 12/06/2020

Cassazione civile sez. III, 12/06/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 12/06/2020), n.11284

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30049/2018 proposto da:

SPAGNAMANIA TRAVEL CLUB SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO MORDINI, 14,

presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA SOLE, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AIR ONE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore e

Amministratore Unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ALBERICO II 33, presso lo studio dell’avvocato ELIO LUDINI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4507/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/12/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha chiesto

il rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza pubblicata il 3/7/2016 e notificata alla parte l’11 luglio 2018, rigettava l’appello di Spagnamania s.r.l. nei confronti della compagnia aerea Airone. Con ricorso affiancato da una istanza di rimessione in termini per la notifica, risultata effettuata l’11 ottobre 2018 anzichè il 10 ottobre 2018 (in un giorno in cui è certificato il mancato collegamento alla casella pec dalle 19:00 in avanti), Spagnamania s.r.l. impugnava la sentenza sulla base di quattro motivi. Parte resistente notificava controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Sulla questione preliminare relativa alla notifica tardivamente pervenuta, è sufficiente riportarsi alla sentenza della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 75 del 9 aprile 2019, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-septies (Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese), convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 45-bis, comma 2, lett. b), (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anzichè al momento di generazione della predetta ricevuta. Pertanto, essendo peraltro attestato che la casella di posta elettronica non era funzionante dalle 19:00 in poi del 10 ottobre 2018, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per considerare tempestivo il ricorso, in accoglimento dell’istanza ex art. 153 c.p.c., comma 2.

2. Quanto al primo motivo, si deduce la violazione dell’art. 116 c.p.c. e degli artt. 1362, 1363, 1366, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in base a un’assunta non corretta applicazione interpretativa della clausola contrattuale relativa al diritto al rimborso per viaggi cancellati tra operatore turistico e compagnia aerea, e più precisamente per i voli non effettuati dai clienti della compagnia di viaggio di cui la compagnia vuole ottenere il rimborso o la compensazione con il quantum dovuto. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 1341 – 1342 c.c., ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 116- 2697 c.c., ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione alle clausole di aumento del carburante. Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 116, 1988 e 2697 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al mancato storno di note di credito dalla pretesa complessiva richiesta dalla compagnia aerea.

3. I motivi vanno trattati congiuntamente in quanto connessi all’interpretazione di clausole contrattuali che la ricorrente assume non essere state correttamente interpretate o specificamente sottoscritte, in quanto vessatorie. I motivi sono inammissibili.

3.1. La Corte d’appello di Roma, respingendo l’appello sul punto, ha ritenuto che la clausola di rimborso dei voli cancellati è da interpretarsi nel senso di non includere i voli mancati dai clienti, e non formalmente cancellati, e che comunque non ha carattere vessatorio, risultando nel testo che le clausole sui rimborsi del carburante sono state oggetto di valutazione, ponderazione e trattativa tra le parti.

3.2. In merito ai primi due motivi si rileva che si tratta di questioni di merito sul contenuto del contratto, valutate dal giudice del merito alla luce delle norme sull’interpretazione del contratto, con giudizio argomentato e insindacabile in questa sede, anche per quanto riguarda la natura vessatoria o meno delle clausole oggetto di interpretazione. Pertanto le violazioni di legge dedotte non sono idonee allo scopo, in quanto tendono solo a mettere in questione la libera valutazione svolta dal giudice del merito nell’interpretare le clausole contrattuali, in tale sede insindacabile, offrendo solo una diversa ricostruzione della volontà delle parti, non dimostrativa di un’errata applicazione della legge.

3.3. Anche il vizio di omessa considerazione di un fatto decisivo risulta non argomentato, soprattutto con riferimento al novellato art. 348 ter c.p.c..

3.4. In relazione al terzo motivo, riguardante la violazione degli oneri probatori in merito al diritto a ottenere un aumento delle tariffe sulla base del costo del carburante, si osserva che in tale caso la ricorrente mette in questione la valutazione svolta dalla Corte, per mancata considerazione della errata ricezione di email volte a comunicare l’aumento dei costi, pervenute a un indirizzo non corretto della società ricorrente. Il motivo, tuttavia, non si correla alla ratio decidendi, ove è rinvenibile che il diritto ad ottenere l’aumento era contrattualmente previsto a prescindere dall’invio delle e.mail volte a documentare detti aumenti, posto che a tale condotta la resistente era tenuta solo previa richiesta scritta della compagnia di viaggi, non pervenuta alla compagnia aerea.

3.5. Quanto alla deduzione ex art. 360 c.p.c., n. 5, ci si riporta a quanto sopra.

4. In merito al quarto motivo si deduce la violazione e la falsa applicazione delle norme sull’onere della prova riguardo all’entità della pretesa creditoria, ove non si sarebbe dato atto del pagamento di Euro 200.00 e della contestazione di alcune fatture, negando validità a note di credito emesse dalla compagnia aerea, che costituivano riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c.. Sul punto, però, la censura non prende in considerazione la ratio della sentenza ove ha rilevato che l’importo risultava già dedotto nella premessa della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo e che le note di credito, invece, erano riferite ad altre società, e comunque erano state oggetto di storno: il motivo è pertanto inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 4.

4.1. Quanto alla deduzione ex art. 360 c.p.c., n. 5, ci si riporta a quanto sopra.

5. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile con ogni conseguenza in merito alle spese di lite.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alle spese di lite, liquidate in Euro 15.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, 15% di spese forfetarie, e oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2020

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