Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11284 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 09/05/2017, (ud. 16/02/2017, dep.09/05/2017),  n. 11284

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDACIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25566/2013 proposto da:

BLUEMINVEST S.r.l., c.f. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

F.LLI DENZA 15, presso lo studio dell’avvocato ANIELLO IZZO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato TIZIANO BARBETTA;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS) c.f. (OMISSIS), in persona dell’Amministratore

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORAZIO 31,

presso lo studio dell’avvocato COSTANTINO TONELLI CONTI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FEDERICA GABRIELLI;

IDeA FIMIT – Società di Gestione del Risparmio Società per Azioni

(p.iva (OMISSIS)) società di gestione del fondo “Omicron Plus

Immobiliare – Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo

Chiuso” in persona del suo Amministratore pro tempore, in qualità

di successore a titolo particolare di UNICREDIT REAL ESTATE S.c.p.A,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEI PARIOLI, 74 SC. B,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PISELLI, rappresentata e

difesa dall’avvocato RICCARDO DE LODI;

– controricorrenti –

e contro

JP MORGAN CHASE BANK in persona del legale rappresentante pro tempore

e JP MORGAN REAL ESTATE in persona del legale rappresentante pro

tempore, COMPAGNIA PRIVATA DI FINANZA E INVESTIMENTI S.p.A. in

persona del legale rappresentante pro tempore, EDIZIONI IBI S.r.l.

in liquidazione in persona del Liquidatore pro tempore, SANGUINETTI

EDITOR S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,

N.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3375/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

emessa il 10/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito l’Avvocato ANIELLO IZZO

uditi gli Avvocati DANILO PATERNITI, con delega dell’Avvocato

COSTANTINO TONELLI CONTI difensore del Condominio controricorrente,

e RICCARDO DE LODI, difensore della controricorrente IDeA FIMIT, che

richiamano entrambi le loro difese;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 4 settembre 2013, confermò quella emessa dal Tribunale di Milano in data 7 aprile 1999, che aveva rigettato la domanda avanzata dalla Blueminvest s.r.l. nei confronti del Condominio (OMISSIS).

Erano, così, rimaste disattese le prospettazioni della società appellante, la quale aveva impugnato due delibere condominiali, relativamente al punto “2b”, che avevano statuito in merito al posizionamento di due passerelle al sesto piano (ove erano posti i locali dell’attrice) ed altresì avanzata una negatoria servitutis diretta ad ottenere l’annullamento della clausola 22 del regolamento condominiale, il quale riservava al posizionamento di impianti tecnologici posti al servizio del condominio e dei singoli condomini gli spazi identificati nella planimetria (OMISSIS), alle lettere a e b circolate (i predetti spazi si trovavano all’apice dell’edificio ed a fianco dei lastrici di proprietà esclusiva dell’attrice).

Avverso la statuizione d’appello ricorre per cassazione la Blueminvest s.r.l. (illustrando unitaria censura. Resistono con controricorso il Condominio (OMISSIS), nonchè IDeA FIMIT – società di gestione del risparmio s.p.a., succeduta a titolo particolare a Unicredit Real Estate s.p.a..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unitaria esposta censura la ricorrente deduce l’omesso esame di fatti decisivi e controversi; nonchè la violazione dell’art. 2643 c.c..

In primo luogo viene presa in esame la validità della clausola contenuta nell’art. 22 del regolamento condominiale. Tale norma, avente, per la ricorrente, natura transitoria, stabiliva la soggezione di taluni spazi al fine di consentire il collocamento di impianti tecnologici condominiali e dei singoli condomini. Il predetto regolamento individuava gli spazi in parola con l’allegata planimetria (OMISSIS), planimetria, la quale, tuttavia, non risultava trascritta presso i pubblici registri della conservatoria. Non era controverso e risultava dagli atti che per lungo tempo il predetto allegato era rimasto irreperibile presso la conservatoria ed almeno fino al l’anno 2003 il documento non risultava trascritto. Ciò, come si è anticipato, emergeva anche dalla difesa del Condominio e dagli atti prodotti.

Del tutto inspiegabilmente, in data 11 giugno 2007, L’Agenzia del Territorio, sollecitata ai sensi dell’art. 213 c.p.c., comunicò che la planimetria in parola risultava depositata presso la conservatoria con nota di trascrizione del 21 gennaio 2001, quindi a distanza di dieci anni dal confezionamento dell’atto notarile. Trattavasi di un fatto quanto meno singolare, che avrebbe meritato approfondimento. Dovendosi tener conto della circostanza che la numerazione delle pagine delle copie del regolamento in possesso della Blueminvest e degli altri condomini risultava difforme rispetto a quella trascritta, oltre a recare, il documento in discorso, caratteri di stampa diversi da quelli del predetto regolamento.

Inoltre si era vanamente dedotta la mancanza del requisito dell’utilità della istituita servitù e la sua fruibilità solo da parte dei primi acquirenti.

Utilità che era venuta meno per il condominio e per l’unica condòmina che aveva utilizzato l’area asservita. Ma analogo discorso sarebbe valso anche per gli altri condomini.

Inoltre la ricorrente, soggiunge, di avere chiesto l’annullamento della Delib. Assembleare relativa alla realizzazione delle passerelle esterne al sesto piano, per non essere stato l’argomento previamente posto all’ordine del giorno.

In definitiva, quanto al primo profilo, il ricorso contesta alla sentenza di avere superficialmente addebitato ad un mero errore materiale l’indicazione della data del 21 gennaio 2001, invece che del 21 gennaio 1991, non essendo stata chiarita la circostanza di fatto “secondo cui le planimetria non si trovassero allegata regolamento è fossero reperibili presso l’agenzia del territorio fino dal a fino al 2006”.

Infine, ricorda la Blueminvest che la clausola regolamentare, non adeguatamente specificata attraverso l’allegazione della planimetria, non poteva essere opposta ai singoli acquirenti (essa aveva acquistato solo nell’anno 1997), in quanto, così privata di individuazione e specificazione, la costituita servitù avrebbe dovuto essere considerata generica.

Il profilo di doglianza afferente alla negatoria servitutis non può essere accolto.

Invero, la ricorrente chiede riesaminarsi in questa sede il ragionamento fatto proprio dalla Corte locale. Operazione, questa, consentita dell’art. 360 c.p.c., vecchio n. 5, solo a condizione che il vizio logico sia endogeno, cioè tale da poter essere percepito attraverso la lettura della sentenza, se del caso posta in correlazione con atti processuali espressamente e puntualmente ripresi dal ricorrente.

Il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, siccome introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, che qui trova applicazione (la sentenza d’appello risulta essere pubblicata il 4/9/2013, quindi, ben oltre trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione), consente di riproporre in sede di legittimità solo l’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso.

Omissione che implica, di necessità, che la sentenza abbia del tutto trascurato di vagliare una circostanza decisiva sulla quale le parti avevano dibattuto. Qui, in primo luogo, non è dato cogliere quale sia la circostanza controversa diversa da quella costituita dalla mancata allegazione per la trascrizione della planimetria. Mancata allegazione, che è stata esclusa sulla base della informativa, la cui attendibilità non è stata, peraltro, ritualmente contestata, fatta pervenire dall’Agenzia per il Territorio, nel mentre la riscontrata discrasia di data è stata spiegata con una svista di battuta, che aveva importato un errore materiale, essendosi scritto 2001, invece che 1991.

Infine, deve ritenersi nuova la critica con il quale si deduce la temporaneità della istituita servitù e la sua limitata portata soggettiva, che non consta essere stata prospettata ritualmente nel giudizio di merito.

E’ appena il caso di soggiungere che il riferimento all’art. 2643 c.c., senza che la ricorrente si sia peritata di spiegare in cosa sia consistita la denunziata violazione, costituisce solo un vuoto richiamo che non assurge a ad apprezzabile censura.

Quanto al secondo profilo della doglianza (quello riguardante la delibera sulle passerelle) non resta che rilevare la novità e la non autosufficienza del ricorso.

Sulla scorta di quanto riferisce la sentenza la questione qui sviluppata (mancata previsione nell’ordine del giorno) costituisce un motivo nuovo, stante che la parte, nella veste di appellante, aveva invocato la cessazione della materia del contendere.

Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle svolte attività, siccome in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che, in favore di ciascuna delle parti resistenti, liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quarter, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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