Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11283 del 31/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 11283 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

ORDINANZA
sul ricorso 10372-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso rA\NOCATURA GENERAL1-., DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

DI BENEDETTO CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VICOLO ORBITELLI 31, presso lo studio dell’avvocato MICHELE
CI .EMENTE,

rappresentato

e difeso dall’avvocato LI A N ; DI

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3063

Data pubblicazione: 31/05/2016

avverso la sentenza n. 2232/05/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della Puglia del 13/10/20174,
depositata r11 /11/2014 ;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULI‘ IOFRIDA.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un
unico motivo, nei confronti di Di Benedetto Claudio (che resiste con
controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Puglia n. 2232/05/2014, depositata in data
11/11/2014, con la quale – in controversia concernente
l’impugnazione di un avviso di accertamento, per maggiore IRPEF ed
addizionali, regionali e comunali, dovute in relazione all’anno
d’imposta 2005, emesso ex art.38 comma IV DPR 600/1973 (a seguito
di notifica al coniuge del contribuente di un questionario, volto a
richiedere elementi giustificativi in merito al possesso di beni indici di
capacità contributiva) – è stata confermata la decisione di primo grado,
che aveva accolto il ricorso del contribuente.
In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dell’Agenzia
delle Entrate, hanno ribadito quanto affermato dai giudici della C.T.P.
in ordine alla nullità dell’atto impositivo per mancata instaurazione del
contraddittorio endoprocedimentale. A seguito di deposito di relazione
ex art.380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di
consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

In diritto
1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con unico motivo, ex
art.360 n. 3 c.p.c., la falsa applicazione dell’art. 38, comma VII, DPR
600/1973, come sostituito dall’art.22 cpomma 1 d.l. 78/2010, conv,
con modificazioni in 1.122/2010, e la violazione dell’art.38 commi 4 e 8
Ric. 2015 n. 10372 sez. MT – ucl. 27-04-2016
-2-

In fatto

DPR 600/1973, vigente ratione temporis, in combinato con l’art,32
comma 1 nn. 2,3 e 4 DPR 600/1973 e del principio di irretroattività ex
artt.3 comma 1 1.212/2000 e 11 delle preleggi, avendo la C.T.R.
ritenuto che, anche in ipotesi di accertamento sintetico operato con
riferimento al testo del citato art. 38 previgente alla Novella introdotta
nel 2010, fosse previsto l’kesbbligo del contraddittorio preventivo.

2. La censura è fondata.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno invero affermato
(Cass.24823/2015) il seguente principio di diritto: “Differentemente dal
diritto dell’Unione europea, il diritto nazionale, allo Jtato della legisla.zione, non
pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un
provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrione,
un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso
di violazione, l’invalidità dell’atto. Ne consegue che, in tema di tributi “non
armonizzati”, l’obbligo dell’Amministrarzione di attivare il contraddittorio
endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione
alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema
di tributi “armonizzati”, avendo luogo la diretta applicazione del diritto
dell’Unione, la viola ione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da
parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario,
l’invalidità dell’atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare
in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio jò sse
stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con
riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente
pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e
buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difè nsivo
rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato
predisposto”.

Ric. 2015 n. 10372 sez. MT ud. 27-04-2016
-3-

t)/

Le Sezioni Unite hanno evidenziato, appunto, come, nella normativa
tributaria nazionale, in relazione ai tributi non armonizzali, non si
rinviene alcuna disposizione espressa che sancisca in via generale
l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, al di fuori di precise
disposizioni che tale contraddittorio prescrivono, peraltro a condizioni

ipotesi, quale “l’articolo 38, comma 7, d.p.r. 600173 (come modificato dall’art.
22, comma I, di. 78/2010, convertito in 1. 12212010), in tema di accertamento
sintetico”.
Nella specie, è pacifico che si verte in ipotesi di accertamento sintetico
notificato “nel 2010”, ma per l’anno d’imposta 2005, in relazione al
quale non opera la modifica normativa di cui al d.l. 78/2010,
convertito in 1.122/2010. Invero, Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, ha
disposto (con l’art. 22, comma 1), con specifica norma di diritto
transitorio, che le modifiche operano in relazione agli “accertamenti
relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non e’ ancora scaduto
alla data di entrata in vigore de/presente decreto” e quindi la norma ha
effetto dal periodo d’imposta 2009 (cfr. Cass.21041/2014; Class.
22746/2015).
La sentenza della C.T.R. non è pertanto conforme ai suddetti principi
di diritto.
3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va
cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Puglia in
diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione
anche delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio,
anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di

kic. 2015 n. 10372 sez. MT – ud. 27-04-2016
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e con modalità ed effetti differenti, in rapporto a singole ben specifiche

legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia in
diversa composizione.

Così deciso, in Roma, il 27/04/2016.

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