Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11283 del 29/04/2021
Cassazione civile sez. VI, 29/04/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 29/04/2021), n.11283
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 37916-2019 R.G. proposto da:
D.F., in qualità di erede di F.Z.J.J.,
rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso,
dagli avv.ti Francesco MAGGI e Marco GARLATTIO COSTA, ed
elettivamente domiciliata in Roma, alla via di santa Costanza, n.
39, presso lo studio legale dell’avv. Davide PERROTTA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei
Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 701/02/2019 della Commissione Tributaria
Regionale del PIEMONTE, depositata in data 31/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del giorno 11/03/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.
L’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti di D.F.; quale erede di F.Z.J.J., un avviso di accertamento con cui recuperava a tassazione ai fini IRPEF, per l’anno di imposta 2007, redditi detenuti all’estero, su un conto corrente svizzero, e non indicati nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, applicando la presunzione prevista dal D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. n. 102 del 2009 nonchè il raddoppio dei termini di cui al comma 2-bis del citato D.L..
La contribuente impugnava l’atto impositivo dinanzi alla CTP di Novara che respingeva il ricorso e la CTR in sede di appello, con la sentenza impugnata, ribadiva l’applicabilità retroattiva della norma citata stante la sua natura procedimentale, “che non incide sui diritti fondamentali del contribuente ma che, ampliando lo spettro temporale della fase istruttoria, fornisce allo stesso la potestà di sanare la propria situazione in un analogo intervallo temporale”.
Avverso la predetta statuizione la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui non replica l’intimata.
La ricorrente ha depositato memoria con cui ha evidenziato l’esistenza di un contrasto interno alla Sezione tributaria di questa Corte sulla questione della natura procedimentale dei termini previsti dal D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2-bis e 2-ter, convertito, con modificazioni, nella L. n. 102 del 2009.
Orbene, ritiene il Collegio che sulla predetta questione si sono delineati orientamenti difformi della Corte, essendosi affermato, talora, che essi si applicano anche per i periodi d’imposta precedenti alla loro entrata in vigore (il 1 luglio 2009), quando venga in rilievo la sottrazione alla tassazione di redditi esportati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, indipendentemente dalla applicabilità della presunzione legale di cui all’art. 12, comma 2, del citato D.L. (così, Cass., Sez. 6-5, 28 novembre 2018, n. 30742; Cass., Sez. 5, 14 novembre 2019, n. 29632; Cass., Sez. 6-5, 6 febbraio 2020, n. 2804; Cass., Sez. 6-5, 26 giugno 2020, n. 12745; Cass., Sez. 6-5, 16 febbraio 2021, n. 65), talaltra che la presunta natura procedimentale del citato art. 12, comma 2-bis collide, altresì, con il tradizionale criterio della sedes materiae, che vede abitualmente le norme in tema di presunzioni collocate nel codice civile e, dunque, di diritto sostanziale, e non già nel codice di rito, e pone il contribuente che, sulla base del quadro normativo previgente, non avrebbe avuto interesse alla conservazione di un certo tipo di documentazione in condizione di sfavore, poichè pregiudica l’effettivo espletamento del diritto di difesa, in violazione dei principi di cui agli artt. 3 e 24 Cost. (Cass., Sez. 5, 21 dicembre 2018, n. 33223; Cass., Sez. 6-5, 2 ottobre 2020, n. 21018).
Alla stregua delle delineate divergenze, non ricorrono i presupposti per definire la causa ai sensi dell’art. 375, comma 1, nn. 1-5, e, conseguentemente, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 3, e art. 391 bis c.p.c., comma 4, la stessa va rimessa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte.
P.Q.M.
dispone la rimessione della causa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2021