Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11283 del 12/06/2020

Cassazione civile sez. III, 12/06/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 12/06/2020), n.11283

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17178/2018 proposto da:

BLUWATER SPA, domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

FABIO QUADRI;

– ricorrente –

contro

ZURICH INSURANCE PLC RAPPRESENTAZA GENERALE PER L’ITALIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2184/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 03/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/12/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La società ricorrente, Bluwater s.p.a., quale assicurata per i rischi attinenti alla gestione di un parco acquatico, sito in (OMISSIS), ricorre avverso la sentenza n. 2184/2018, depositata il 3 maggio 2018 dalla Corte d’appello di Milano, con la quale è stata rigettata la domanda di manleva perchè l’importo di cui al sinistro denunciato e accertato nella sentenza (lesioni alla persona in un parco di divertimento durante una festa privata ivi organizzata) era ricompreso nella franchigia, e dunque non era coperto dall’assicurazione, determinando la soccombenza la condanna alle spese dell’assicurato nei confronti dell’assicuratore. Con quattro motivi il ricorrente sostiene che i giudici hanno sollevato la questione della franchigia d’ufficio e quindi hanno pronunciato extra petita, e che le spese di lite avrebbero dovuto essere ricomprese nel risarcimento del danno dovuto, ai fini del calcolo della franchigia, nonchè che vi era stata violazione del principio indennitario; sostiene che le clausole sulla franchigia sono abusive, e nulle perchè non specificamente sottoscritte, e che i giudici abbiano affrontato d’ufficio la questione (ritenuta più liquida) della franchigia, mentre era in discussione solo il fatto che il sinistro non fosse risarcibile in quanto riferito a un’attività presidiata da lavoratori non dipendenti dell’assicurato.

2. La società resistente Zurich Insurance PLC, ha resistito notificando controricorso e depositato successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 1882 c.c. e art. 1905 c.c., nonchè dell’art. 1917 c.c., comma 1, in relazione all’art. 36 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.1. Il motivo è inammissibile in quanto involge una interpretazione data al contratto di assicurazione. Da un lato, la questione sulla presenza di una franchigia assicurativa riguarda il merito del contratto stipulato rispetto alla richiesta di indennizzo avanzata dall’assicurato, ovvero l’interpretazione della clausola data dalla Corte; inoltre la franchigia, come indicato correttamente dal Giudice di merito, non può ritenersi come clausola vessatoria, ma come clausola delimitativa del contenuto della garanzia. Dall’altro, si osserva che ogni eccezione attinente ai limiti della garanzia non vale come eccezione propria, ma come argomentazione difensiva non soggetta all’onere di cui all’art. 2697 c.c., comma 2 (Sez. 3 -, Sentenza n. 18742 del 12/07/2019; Sez. 3, Sentenza n. 15228 del 03/07/2014). Per tale motivo, attenendo la questione alla definizione dell’oggetto del contratto, segnare i limiti del contratto non significa per il giudice di merito andare extra petita, nè dover ritenere che la clausola sulla franchigia costituisca una clausola vessatoria da sottoscrivere specificamente.

1.2. In ordine alla mancata inclusione delle spese di lite (CTU) nel calcolo della franchigia il motivo è ulteriormente inammissibile, perchè tende a colpire una valutazione di merito, là dove la Corte di appello ha indicato che nel concetto di indennizzo, à termini del contratto, non dovessero essere incluse le spese sostenute dall’assicurato per difendersi dall’azione promossa dal danneggiato.

2. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c.. Si sostiene, in maniera alquanto confusa, che nel determinare le spese di lite non si sia tenuto conto del fatto che la società ricorrente aveva avanzato una proposta conciliativa irragionevolmente rifiutata dall’attore, mentre la compagnia assicuratrice nulla aveva proposto in tal senso, e dunque quest’ultima sarebbe soccombente, denunciando anche una violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Sul punto, si osserva che la soccombenza è stata valutata in base alla accertata non operatività della garanzia, a prescindere dalla fondatezza o meno della domanda dell’attore nei confronti della società convenuta e della domanda di manleva spiegata da quest’ultima nei confronti del Consorzio King cui era stato appaltato il servizio di vigilanza del parco giochi. Difatti tale profilo non è stato considerato dai giudici di merito, in quanto ritenuto assorbito dal rilievo preliminare circa il mancato superamento della franchigia entro la quale la società di assicurazioni non deve nulla al suo assicurato.

3. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 1914 c.c. e dell’art. 1917 c.c., comma 3, ex artt. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in quanto, in base alle condizioni di polizza, l’assicurata sarebbe stata tenuta a coinvolgere nel giudizio la propria assicurazione, e pertanto le spese di assistenza legale per resistere alla domanda avrebbero dovuto essere rimborsate dall’assicuratore, e tale garanzia può sussistere anche se manchi la copertura per effetto della franchigia, essendo la società tenuta a operare il salvataggio. La Corte di merito avrebbe quindi omesso di valutare tale circostanza.

3.1. Il motivo è inammissibile. Il presupposto perchè la garanzia sull’indennizzo delle spese di lite possa essere fatta valere è sempre la operatività della garanzia, che nel caso di specie è stata esclusa per effetto della franchigia stipulata tra le parti. La Corte di merito, sul punto, ha deciso in base a questa valutazione preliminare (p. 10-11 della sentenza), in considerazione della clausola contrattuale che prevede che l’indennizzo venga corrisposto in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto di assicurazione. Si tratta quindi di una complessiva valutazione di merito sulla inoperatività della polizza, in riferimento alla fattispecie esaminata, del tutto congrua, in tale sede insindacabile quanto alle conseguenze derivate in termini di spese legali da sopportare, anche perchè il motivo risulta del tutto aspecifico là dove non menziona le clausole sottoscritte, mentre il resistente ha eccepito che le spese per i legali o tecnici assunti in proprio, se non autorizzati, non possono essere comunque riconosciute.

4. Con il quarto motivo si deduce, del tutto infondatamente, la violazione dell’art. 112 c.p.c. e artt. 1375 e 1175 c.c., nella gestione del contratto di assicurazione, in quanto, come sopra detto, dato l’evento del sinistro, la Compagnia assicuratrice non aveva alcun obbligo di gestione del medesimo, mentre la società assicurata aveva l’onere e il diritto di chiamarla in causa.

5. Conclusivamente il ricorso va rigettato con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite, poste a carico della ricorrente soccombente.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 3200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, 15% di spese forfetarie, e oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2020

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