Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11283 del 09/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 09/05/2017, (ud. 09/02/2017, dep.09/05/2017),  n. 11283

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2399/2013 proposto da:

D.L., (OMISSIS), T.S.A. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avv. ROSARIO FILIPPO

SPAMPINATO;

– ricorrenti –

contro

M.S., C.F. (OMISSIS), M.M. C.F. (OMISSIS),

P.I. C.F. (OMISSIS), MO.MI. C.F. (OMISSIS), COEREDI DI

M.A., elettivamente domiciliati in ROMA, V. DELLA CROCE

44, presso lo studio dell’avvocato ERNESTO GRANDINETTI,

rappresentati e difesi dall’avvocato ANGELO CONTARINO;

– controricorrenti –

e contro

M.G. IN PROPRIO E QUALE EREDE DI MO.MA.,

F.S., D.S.M., D.G.M.,

D.G., QUALI EREDI DI DI.GI., D.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1424/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 11/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato Spampinato Rosario Filippo difensore dei ricorrenti

che ha depositato una relata di notifica ed ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito l’avv. Contarino Angelo difensore dei controricorrenti che si

riporta alle difese in atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine,

per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Catania, con sentenza depositata in data 11 novembre 2011, pronunciando in sede di rinvio da Cassazione n. 12385 del 2006, ha rigettato l’appello proposto da T.S.A. e D.L. avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 748 del 1996, e nei confronti di F.S. e degli intervenuti M.G., in proprio e quale erede di Mo.Ma., P.I., Mo.Mi., M.S. e M.M., quali eredi di M.A..

1.1. Il Tribunale, all’esito di un iter complicato da vicende successorie, aveva accolto la domanda – proposta da F.S. – di accertamento dell’autenticità delle sottoscrizioni ” D.L. e Di.Gi.”, apposte in calce alla scrittura privata del (OMISSIS) avente ad oggetto il trasferimento al medesimo F. della proprietà di un terreno sito in territorio di (OMISSIS).

1.2. La sentenza era stata appellata da D.L. e da T.S.A., quale erede di Di.Gi..

Nel corso del giudizio, nel quale l’appellato F.S. aveva depositato atto di rinuncia all’azione di accertamento, alla sentenza e agli atti del giudizio, con relativa accettazione degli appellanti D. e T., erano intervenuti M.A., M.G. e Mo.Ma. per chiedere la definizione della controversia nel merito, essendosi resi promissari acquirenti da F. dell’immobile di cui al contratto di compravendita del (OMISSIS).

1.3. La Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 58 del 27 gennaio 2001, aveva dichiarato inammissibile l’intervento dei fratelli M. nonchè cessata la materia del contendere, e ordinato la cancellazione della trascrizione della domanda.

1.4. La decisione è stata annullata da questa Corte Suprema per violazione degli artt. 344 e 404 c.p.c. e vizio di motivazione.

2. In sede di rinvio, la Corte territoriale ha rilevato che l’ammissibilità dell’intervento dei fratelli M. non era ulteriormente controvertibile, atteso il contenuto della sentenza del giudice di legittimità, e nel merito ha rigettato l’appello proposto dai D. e T., confermando la pronuncia del Tribunale.

3. Per la cassazione della sentenza D.L. e T.S.A. hanno proposto ricorso sulla base di due motivi. Resistono con controricorso P.I., Mo.Mi., M.S., M.M., eredi di M.A..

Non hanno svolto difese F.S., M.G., D.S.M., D.G.M., D.G., D.E..

I controricorrenti hanno depositato memoria in prossimità dell’udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., comma 1 e vizio di motivazione e si contesta che la Corte d’appello avrebbe travisato il contenuto della sentenza n. 12385 del 2006 della Corte di cassazione, avuto riguardo all’ammissibilità nel merito dell’intervento dei sigg. M., che costituiva oggetto del giudizio di rinvio.

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 344 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, e si contesta l’omessa pronuncia sulla eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell’intervento in appello dei consorti M., in quanto meramente adesivo.

3. Le doglianze sono entrambe prive di fondamento.

3.1. Quanto al secondo motivo, che contesta l’ammissibilità dell’intervento in appello dei sigg. M., è sufficiente rilevare la preclusione da rinvio, che impedisce di rimettere in discussione la questione della qualificazione come intervento adesivo.

Con la sentenza n. 12385 del 2006 – di annullamento con rinvio della pronuncia con cui era stata negata l’ammissibilità dell’intervento in causa dei fratelli M. – il giudice di legittimità ha osservato, in primo luogo, che era evidente “l’antinomia tra il diritto di cui i M. erano portatori e qualsiasi epilogo del giudizio diverso dalla conferma della decisione di primo grado (…)”, sicchè l’intervento si atteggiava, secondo il paradigma dell’art. 344 c.p.c., come strumento di tutela anticipata, offerto al terzo legittimato a proporre l’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., ed ha concluso ritenendo che non fosse dubitabile la legittimazione dei M. ad intervenire nel giudizio di appello, anche alla luce della decisione adottata in concreto, e quindi ha rinviato per l’esame nel merito della loro domanda, di conferma della sentenza impugnata “in adesione alle originarie posizioni dell’appellato”.

4. Risulta infondato anche il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti si dolgono che la Corte d’appello non abbia affrontato il profilo della validità del contratto intervenuto tra F.S. e i fratelli M..

4.1. Per risolvere in senso affermativo la questione della legittimazione dei M. ad opporsi alla definizione in rito del giudizio tra F. e i sigg. D. – T., il giudice di legittimità ha verificato la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 344 c.p.c., al cui fine legittimazione e merito si confondono. E’ vero, infatti, che la legittimazione all’intervento in appello discende dalla titolarità del diritto che si assume pregiudicato dall’esito del giudizio inter alios, e il merito concerne proprio l’incompatibilità tra quel diritto e la situazione accertata nel giudizio inter alios (Cass. 25/06/2012, n. 10590; Cass. 22/11/1968, n. 3807).

Nel caso in esame, il giudice di legittimità ha richiamato il titolo che legittimava gli intervenienti – contratto preliminare con il quale F. aveva assunto l’impegno di far acquistare ai M. la proprietà del terreno – ed ha poi rilevato la “evidente antinomia tra il diritto di cui i M. erano portatori e qualsiasi epilogo del giudizio diverso dalla conferma della decisione di primo grado”, per concludere affermando “l’obbligo della Corte di merito di esaminare la loro domanda di conferma della sentenza impugnata”.

Si deve ritenere, pertanto, che al di fuori del suddetto esame non residuasse ulteriore spazio di valutazione alla Corte d’appello giudice del rinvio, e del resto i ricorrenti neppure hanno dedotto di avere posto il tema della validità del contratto intercorso tra F. e i M..

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di controricorrenti, liquidate in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA