Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11282 del 29/04/2021
Cassazione civile sez. VI, 29/04/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 29/04/2021), n.11282
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 31562-2019 proposto da:
C.G., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso da sè stesso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE I DI NAPOLI;
– intimata –
avverso la sentenza n. 8076/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE di NAPOLI, depositata il 05/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11 /03 /2021 dal Consigliere Relatore Dott.
RAFFAELE CAPOZZI.
Fatto
RILEVATO
che C.G. propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTP Napoli, che ha dichiarato inammissibile il ricorso, concernente un giudizio di ottemperanza, inteso ad ottenere il pagamento delle spese di lite liquidate in un precedente giudizio; secondo la sentenza impugnata, il giudizio di ottemperanza non poteva avere ad oggetto il pagamento di somme dovute al difensore della parte vittoriosa dichiaratosi antistatario, trattandosi di pretese che eccedevano l’ambito dell’esecuzione tributaria, si da non poter formare oggetto del giudizio di ottemperanza.
Diritto
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione art. 111 Cost. per motivazione apparente, anomala, perplessa ed obiettivamente incomprensibile; era stato fatto riferimento a tre sentenze della Cassazione nessuna delle quali riferibile alla questione in esame, in quanto nessuna di esse si era pronunciata nel senso di ritenere inammissibile il giudizio di ottemperanza per le spese di lite, liquidate in un precedente processo con sentenza definitiva; che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto e cioè D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2,68,69 e 70 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, dopo la riforma del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 69 e 70 riforme decorrenti dal 21 maggio 2016 e dal 31 dicembre 2015, per le sentenze tributarie l’unico rimedio esecutivo per il creditore era costituito dal giudizio di ottemperanza, non essendo più consentito il giudizio esecutivo civile per le sentenze tributarie, qualsiasi fosse stata la natura del credito vantato;
che l’Agenzia delle entrate non si è costituita;
che non è stata riscontrata l’evidenza decisoria del giudizio, per mancanza di precedenti specifici, si che è parso opportuno trasmettere il fascicolo alla sezione ordinaria, ex art. 375 c.p.c..
PQM
Rinvia a nuovo ruolo e dispone che la Cancelleria trasmetta il presente fascicolo alla sezione quinta ordinaria.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2021