Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11282 del 12/06/2020

Cassazione civile sez. III, 12/06/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 12/06/2020), n.11282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14717/2018 proposto da:

M.F., O.C., M.S.,

OC.AN., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA NAVONA N. 49,

presso lo studio dell’avvocato RM ASSOCIATI STUDIO LEGALE,

rappresentati e difesi dall’avvocato DANIELA BIONDI;

– ricorrenti –

contro

BANCA POPOLARE SANT’ANGELO SOC COOP PA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIUSEPPE PISANELLI, 4, presso lo studio dell’avvocato ALOISIA

BONSIGNORE, rappresentata e difesa dall’avvocato ROSA GERARDI;

– controricorrente –

e contro

F.LLI M. COSTRUZIONI SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 463/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 06/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/12/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso notificato via pec il 11/5/2018, i Sig.ri M.S., M.F., Oc.An. e O.C. propongono gravame, affidato a cinque motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 463/2018, pubblicata il 6/3/2018 e notificata a mezzo pec il 14/3/2018. Con controricorso notificato via pec il 18/6/2018 resiste Banca Popolare Sant’Angelo Soc. Coop. P.A.. I ricorrenti hanno depositato ulteriore memoria.

2. Per quanto qui d’interesse, con atto di citazione del 7/8/2009 i Sig.ri M.S., M.F., Oc.An. e O.C. proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 849/2009 emesso dal Tribunale di Sciacca in data 11/11/2006 ad istanza della Banca Popolare Sant’Angelo, con il quale veniva ed essi ingiunto, in solido con la F.lli M. Costruzioni s.r.l. e con i Sig.ri M.P., B.A., M.M., F.M., M.C. e M.G., il pagamento della somma complessiva di Euro 39.050,45 a titolo di rate scadute di un mutuo contratto dalla F.lli M. Costruzioni di cui gli opponenti erano fideiussori. Il Tribunale di Sciacca con sentenza n. 359/2012 rigettava l’opposizione e condannava gli opponenti alle spese di giudizio.

3. Avverso la sentenza proponevano appello M.S., M.F., Oc.An. e O.C., mentre non proponevano appello nè la Società F.lli M., nè i Sig.ri M.A.M., M.A.G. e F.M. nei confronti dei quali la sentenza diveniva definitivamente esecutiva. Gli appellanti chiedevano la revoca nei loro confronti del decreto ingiuntivo opposto per insussistenza dell’obbligazione di garanzia e, in subordine, limitatamente alle opponenti O.C. e Oc.An., per invalidità dell’obbligazione principale, dichiarando che i fideiussori non erano tenuti oltre la somma dovuta per capitale ed interessi legali, con condanna della Banca ad una somma una tantum a titolo di responsabilità per incauto affidamento ed abusiva escussione. Si costituiva Banca Popolare Sant’Angelo e chiedeva il rigetto di tutti i motivi di appello. Con sentenza n. 463/2018 la Corte di Appello di Palermo rigettava l’impugnazione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione dell’art. 117 T.U.B., artt. 1939, 1326 e 2697 c.c., nonchè dell’art. 115 c.p.c.. I ricorrenti censurano la pronuncia per non avere la Corte d’Appello dichiarato la nullità del mutuo per difetto di forma scritta e, conseguenzialmente, l’invalidità dell’obbligazione asseritamente garantita e, ai sensi dell’art. 1939 c.c., dell’obbligazione di garanzia.

1.1. Il motivo è infondato in quanto non si confronta con la fattispecie in esame, come ricostruita dai giudici di merito, ove il negozio fideiussorio non si è concluso per facta concludentia, come imprecisamente indicato dalla Corte di merito, bensì tramite una richiesta di concessione di mutuo o affidamento del 19/4/2005, sottoscritto dai medesimi fideiubenti, ed approvato dal Comitato della Banca, con affidamento appoggiato al contratto di conto corrente stipulato dalla società debitrice principale, per la quale richiesta non è prevista una forma scritta particolare: in tema di disciplina della forma dei contratti bancari, la L. n. 154 del 1992, art. 3, comma 3 e successivamente del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 2, abilitano la Banca d’Italia, su conforme Delib. C.I.C.R., a stabilire che “particolari contratti” possano essere stipulati anche in forma diversa da quella scritta. Per vero, la giurisprudenza ha anche statuito che quanto da queste autorità stabilito circa la non necessità della forma scritta, “in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto”, va inteso nel senso che l’intento di agevolare particolari modalità della contrattazione non comporta una radicale soppressione della forma scritta, ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi l’indicazione nel “contratto madre” delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il “contratto figlio” (cfr. Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 27836 del 22/11/2017). E,nel caso di specie, non si ravvede il vizio di nullità attinente alla carenza di “forma”, anche solo attenuata, del negozio di mutuo, garantito dalla fideiussione, con concessione di fido per Euro 230.000,00, posto che non si tratta di un vizio di forma attinente al contratto madre e, pertanto, è sufficiente che l’intesa raggiunta si riferisca al contratto a monte redatto in forma scritta (e in tal caso rileva il contratto di conto corrente cui accedono la concessione di fido e i collegati negozi di fideiussione), con indicazione delle condizioni praticate per commissioni e interessi, e che in atti vi sia traccia scritta dello scambio di proposte e di intese in tal senso, con indicazione delle condizioni praticate, come ritenuto dalla Corte di merito.

2. Con il secondo motivo si denuncia – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione dell’art. 117, commi 1 e 2, T.U.B., Delib. CICR 4 marzo 2003, n. 286, art. 10, nonchè dell’art. 2, Sezione III Istruzioni Banca d’Italia 25 luglio 2003 e art. 2697 c.c.. I ricorrenti lamentano che la Corte di Appello abbia ritenuto derogabile l’obbligo della forma scritta ad substantiam per il contratto di mutuo fuori dai limiti e in assenza dei presupposti, sostanziali e processuali, per l’applicazione della deroga eccezionale prevista da Delib. CICR 4 marzo 2003 e da Istruzioni Banca d’Itala 25/7/2003. Il motivo è inammissibile in quanto ripete le stesse doglianze espresse con il primo motivo; pertanto ci si riporta a quanto detto al punto 1.

3. Con il terzo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – si denuncia la violazione e/o omessa applicazione dell’art. 117 T.U.B., dell’art. 1284 e 2967 c.c. e, per l’effetto, degli artt. 1939 e 1941 c.c.. I ricorrenti deducono che la Corte d’Appello non abbia dichiarato che, in mancanza di pattuizioni sugli interessi e sulle condizioni applicate al mutuo, la condanna di pagamento non poteva eccedere quanto eventualmente dovuto per capitale residuo e interessi legali, con onere probatorio a carico della Banca. Il motivo è inammissibile, laddove non tiene conto che la sentenza impugnata assume che sia nella convenzione stipulata tra le parti il 14/5/2001 che nella successiva del 9/4/2003 sono stati esplicitamente indicati gli interessi e le commissioni praticate dalla Banca, con atti sottoscritti dalla Società F.lli M. Costruzioni e da tutti i soci fideiussori.

4. Con il quarto motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – si censura la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1938,1956,1175,1346 e/o 1375 c.c.. Secondo i ricorrenti, la Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere che l’erogazione di nuovo credito, a distanza di tempo dal rilascio della fideiussione omnibus e con l’aggravio dell’esposizione debitoria dell’obbligato principale, richiede, secondo buona fede e correttezza, l’autorizzazione del garante. Con il quinto ed ultimo motivo si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1956,2727, 2729 e 2967 c.c..

5. I motivi n. 4 e n. 5 vanno trattati congiuntamente in quanto connessi. La Corte d’Appello sarebbe, in tesi, incorsa in errore per non aver dichiarato la liberazione ex art. 1956 c.c., dei fideiussori che non hanno autorizzato la concessione di nuovo credito, senza riconoscere valore probatorio alle presunzioni, per l’accertamento dei presupposti di legge per la concessione di nuovo credito alla società. Il quarto e il quinto motivo sono inammissibili in quanto sollevano valutazioni di merito, insindacabili in sede di legittimità, che si pongono in contrasto con quanto rilevato dai giudici di merito, che hanno indicato che l’affidamento era stato richiesto dagli stessi fideiussori, soci della società che aveva deliberato nei suddetti termini: la deduzione si pone quindi in termini di venire contra factum proprium da parte degli stessi fideiussori.

6. Conclusivamente il ricorso viene rigettato con ogni conseguenza in ordine alle spese.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in via tra loro solidale, alle spese del giudizio, liquidate in Euro 5,200,00, oltre cui Euro 200,00 per spese, 15% di spese forfetarie e oneri di legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, n. 286, art. 10, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA