Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11282 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 09/05/2017, (ud. 20/01/2017, dep.09/05/2017),  n. 11282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 21710/2012 proposto da:

T.P., (OMISSIS) dell’omonima impresa edile,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo

studio dell’avvocato DANIELE CIUTI, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati PAOLO SGUOTTI, STEFANO SCUDELLARO;

– ricorrente –

contro

GROUP IMMOBILIARE DI R.P. E C.G.C. & C.,

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PINTURICCHIO

214, presso lo studio dell’avvocato ALDO VERINI SUPPLIZI,

rappresentato e difeso dagli avvocati LUDOVICA PEZZANGORA, MARCO

SALMAZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1327/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 07/06/2012.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che con sentenza 30.4.2006 il Tribunale di Padova condannava T.P., appaltatore, al pagamento in favore della Group Immobiliare di R.P. e C.G.C. e C. s.a.s., committente, della somma di Euro 50.000,00 a titolo di risarcimento del danno per difetti di un’opera di pavimentazione (accoglieva anche la riconvenzionale dell’appaltatore per il pagamento del residuo corrispettivo di Euro 13.588,41);

che l’appello proposto dal T. era respinto dalla Corte distrettuale di Venezia con sentenza n. 21710 pubblicata il 7.6.2012;

che, per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, la Corte veneziana riteneva che a seguito delle contestazioni della società committente, l’appaltatore avesse riconosciuto i vizi dell’opera e si fosse obbligato a eliminarli; circostanza, questa, che aveva comportato il sorgere di un’obbligazione che il T. non aveva dimostrato di aver adempiuto;

che la cassazione di tale sentenza è chiesta da T.P. in base a quattro motivi;

che la Group Immobiliare di R.P. e C.G.C. e C. s.a.s. resiste con controricorso;

che è stato attivato il procedimento camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, introdotto, a decorrere dal 30 ottobre 2016, dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. A, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 (applicabile al ricorso in oggetto ai sensi del medesimo D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 2);

che le parti hanno depositato memoria;

considerato che la trattazione in pubblica udienza della causa appare opportuna in considerazione della particolare rilevanza della questione di diritto inerente alla natura e agli effetti del c.d. riconoscimento operoso dell’ appaltatore;

che la rimessione in pubblica udienza può essere disposta anche d’ufficio, in corrispondenza con l’analogo potere previsto dall’art. 380-bis c.p.c., u.c. e tenuto conto della necessità di uniformare tra loro trattazione e funzione nomofilattica, elevando la prima in ragione della seconda.

PQM

rimette la causa in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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