Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11281 del 29/04/2021
Cassazione civile sez. VI, 29/04/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 29/04/2021), n.11281
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 27514-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) SAS, SERIT SICILIA SPA;
– intimate –
avverso la sentenza n. 3101/02/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di MESSINA, depositata il
20/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE
CAPOZZI.
Fatto
RILEVATO
che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Sicilia, sezione staccata di Messina, di rigetto dell’appello proposto avverso una sentenza CTP Messina, che aveva accolto il ricorso del fallimento della s.a.s. “(OMISSIS) DI L.C. A. e C.” avverso una cartella di pagamento IVA 1988, 1989, 1990 e 1993; la CTR, uniformandosi a quanto statuito dal giudice di primo grado, aveva dato atto che la stessa amministrazione aveva disposto la sospensione dell’iscrizione a ruolo del credito tributario in esame ed aveva comunque rilevato l’inefficacia della cartella impugnata, stante la pendenza della procedura fallimentare della società debitrice, nel cui ambito sarebbero state tutelate le ragioni dell’Agenzia delle entrate.
Diritto
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 87, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto erroneamente la sentenza impugnata aveva annullato non solo la cartella di pagamento, ma anche l’iscrizione a ruolo, qualificandola atto del tutto pleonastico e di fatto inefficace; al contrario il ruolo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 87, costituiva il solo titolo che legittimava l’Agenzia della riscossione ad insinuarsi nel passivo fallimentare; il concessionario della riscossione pertanto aveva provveduto ad iscrivere a ruolo le somme dovute, contestualmente provvedendo a sospendere dette partite di ruolo, in attesa dell’esito della procedura di ammissione al passivo fallimentare dei crediti tributari chiesti in pagamento; che il fallimento intimato non si è costituito;
che non è stata riscontrata l’evidenza decisoria del giudizio, per mancanza di precedenti specifici, si che è parso opportuno trasmettere il fascicolo alla sezione ordinaria, ex art. 375 c.p.c..
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo e dispone che la Cancelleria trasmetta il presente fascicolo alla sezione quinta ordinaria.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2021