Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11281 del 23/05/2011

Cassazione civile sez. I, 23/05/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 23/05/2011), n.11281

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 1211 del Ruolo Generale degli affari

civili dell’anno 2009 di:

CONSORZIO DI SVILUPPO INDUSTRIALE DEL CALATINO, con sede in

(OMISSIS), Agglomerato industriale (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in

Roma, al Viale Trastevere n. 78, presso l’avv. CORSO Guido che, anche

disgiuntamente con l’avv. Francesco Altamore di Palermo, lo

rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AMICA SUD, s.r.l. in liquidazione, con sede in (OMISSIS), in persona

del liquidatore M.M. (ora M.), elettivamente

domiciliata in Roma, alla Via Enrico Accinni n. 63, presso l’avv.

Pietro Ruzza, rappresentata e difesa, congiuntamente e

disgiuntamente, dagli avv.ti SCIACCA Giuseppe e Alessandro Arcifa di

Catania, il primo per procura a margine del controricorso, e il

secondo per procura speciale del 25 novembre 2010 per notar Chiara

Malaguti di Modena, Rep. n. 5761;

– controricorrente –

nonchè

ASSESSORATO ALL’INDUSTRIA DELLA REGIONE SICILIANA, in persona

dell’assessore p.t., per legge domiciliato in Roma alla Via dei

Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania, Sez. Prima

Civile, n. 1151/08, del 7 luglio – 25 settembre 2008.

Udita, all’udienza del 14 aprile 2011, la relazione del Consigliere

Dr. Fabrizio Forte.

Udito il P.M., Dr. LETTIERI Nicola, che conclude per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con due distinte citazioni, notificate il 20 dicembre 2002 e il 7 luglio 2003, la società Amica sud s.r.l., proprietaria di due appezzamenti di terreno in (OMISSIS), in C.T. a F. 51, l’uno di mq. 26758 e l’altro di mq. 26579, oggetto di distinte procedure espropriative in favore del Consorzio per l’area di sviluppo industriale di (OMISSIS), conveniva in giudizio quest’ultimo e l’Assessorato della Regione siciliana all’industria dinanzi alla Corte d’appello di Catania e chiedeva di rideterminare le indennità di espropriazione e d’occupazione, fissate in via provvisoria in base ad un valore di mercato di detti terreni di L. 900 a mq., a suo avviso da elevare almeno a L. 14.000 a mq.

Nei due giudizi si costituivano i convenuti, chiedendo di dichiarare inammissibili le domande della s.r.l. Amica che in effetti era sorta dalla trasformazione della società Ceramiche di Caltagirone, la quale aveva a suo tempo acquistato dal Consorzio ricorrente le superfici di cui alla espropriazione per realizzarvi un opificio industriale solo parzialmente costruito per un corrispettivo “politico” e comunque assai vantaggioso.

Ad avviso dei convenuti i terreni dovevano essere espropriate in base ai loro valori agricoli medi, avendo il Consorzio inteso riacquistarli in quanto non utilizzati per lo scopo industriale per il quale erano stati comprati dall’espropriata e dovendo ritenersi gli stessi comunque al di fuori di ogni valutazione di mercato, per essere stati acquisiti dalla controparte ad un prezzo molto più basso di quello che ora pretendeva, per destinarli ai fini industriali-artigianali disattesi dall’espropriata.

Nel 2004 le due cause erano riunite e, all’esito del deposito della relazione del c.t.u., invitato pure a chiarimenti con elaborazione conseguente di altra relazione sul valore venale delle aree, erano decise, con sentenza della Corte adita del 25 settembre 2008, con la quale, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’ Assessorato all’Industria della Regione Siciliana, erano determinate a carico esclusivo del Consorzio di sviluppo industriale, la indennità di espropriazione di cui al decreto ablativo del 16 settembre 2004 in Euro 493.685,10 e quella del provvedimento espropriativo del 18 marzo 2003, in Euro 493.703,55, sulla base del valore di mercato mediamente fissato in Euro 18,45 a mq., con gli interessi di legge dalle date dei due atti di espropriazione al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti competente per territorio delle somme ancora dovute.

Le indennità di occupazione legittima, per la prima area dal 23 gennaio 2002 al 16 settembre 2004 e per la seconda dal 20 ottobre 1998 al 18 marzo 2003, erano fissate nella misura del coacervo degli interessi legali sulle indennità di espropriazione per ogni anno in cui le aree erano rimaste occupate, avendo la Corte denegato la tardività della domanda, in quanto la indennità in discussione era provvisoria, con conseguente ammissibilità della c.d. opposizione oltre i limiti temporali della L. n. 865 del 1971, art. 19, previsti solo per la domanda di rideterminazione della indennità liquidata in via definitiva dalla Commissione provinciale espropri con stima che nel caso non vi era stata.

Ritenute edificabili per fini di insediamenti produttivi artigianali i suoli in controversia, la Corte ha rilevato che oggetto del suo giudizio in unico grado era la sola determinazione delle indennità di cui sopra, dovendosi negare che il decreto di esproprio dell’Assessorato potesse rilevare come atto irrogativo della sanzione di risoluzione della vendita conclusa dal Consorzio con la società dante causa della s.r.l. Amica, dei suoli a quest’ultima espropriati, essendo stati questi oggetto di provvedimenti ablativi e non risultando essersi mai chiesta in via ufficiale la risoluzione della vendita delle aree rimaste inutilizzate dalla opponente, che le aveva ricevute solo per realizzare insediamenti per produzioni artigianali di ceramiche e non poteva quindi mantenerle libere.

Ad avviso della Corte di merito, la società espropriata non poteva, in sede di opposizione alla stima e in unico grado di giudizio, rispondere dei suoi inadempimenti degli oneri assunti in occasione dell’acquisto delle aree destinate ad insediamenti rimasti non completati, dovendosi solo liquidare le indennità nei termini riportati, con condanna del solo Consorzio espropriante a pagare le spese di causa alla società e rigetto d’ogni domanda contro l’Assessorato non legittimato a resistere, con compensazione totale delle spese del grado tra questo e la opponente.

Per la cassazione di tale sentenza del 25 settembre 2008, ha proposto ricorso di tre motivi il Consorzio di sviluppo industriale del Calatino con atto notificato il 29 dicembre 2008, cui resiste, con controricorso notificato al ricorrente il 25 – 26 febbraio 2009, la Amica Sud s.r.l., non svolgendo attività difensiva in questa sede l’Assessorato all’Industria della Regione siciliana.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 63 e della L.R. Siciliana 4 gennaio 1984, n. 1, art. 23, comma 9 e falsa applicazione del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37, come modificato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244.

Erroneamente si è applicato il D.P.R. n. 327 del 2001, violandosi la normativa speciale regolatrice delle vendite di aree dei Consorzi di sviluppo industriale, per la quale, nella concreta fattispecie, anche in base all’art. 147 del T.U. delle leggi sul Mezzogiorno (D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523), il ricorrente poteva riacquistare le aree anche con espropriazioni, avendole vendute al fine di realizzare gli scopi consortili alla società poi divenuta s.r.l. Amica sud, che non le aveva utilizzate per gli insediamenti produttivi che si era impegnata a costruire, con la conseguenza che di esse il Consorzio aveva diritto a ottenere la restituzione. La L.R. siciliana n. 1 del 1984, art. 23, regola la risoluzione delle cessioni di aree per insediamenti produttivi, in caso di inadempimento degli obblighi della cessionaria di realizzare gli impianti per i quali ha acquisito le aree, potendosi disporre dal Consorzio “la revoca della vendita e la restituzione alla ditta acquirente di una somma pari al 75% del prezzo pagato” (così testualmente la norma regionale).

Nella fattispecie, il Consorzio aveva già segnalato alla società Ceramica di Caltagirone divenuta Amica sud s.r.l., acquirente di circa 90.000 mq. di aree consortili, l’inadempimento da parte sua dell’obbligo di realizzare gli impianti per i quali aveva acquisito dette aree e aveva pure intimato l’uso da parte sua della clausola risolutiva prevista dalla citata legge regionale, ma la controparte aveva tergiversato, affermando di voler mantenere l’impegno a mezzo di terzi, cui intendeva cedere il suolo.

Secondo il ricorrente, la revoca della vendita fu disposta nel 1996 in danno della Ceramica Caltagirone, che nelle more aveva modificato ragione sociale, e fu poi confermata nel 1998 nei confronti della stessa s.r.l. Amica sud.

Ad avviso del ricorrente, le espropriazioni per cui è causa, davano soltanto attuazione alle dette revoche delle vendite di aree e quindi l’indennità doveva commisurarsi al prezzo di vendita delle stesse alla dante causa della s.r.l. Amica sud, costituendo una retrocessione delle aree espropriate per dar luogo ad una loro migliore utilizzazione, non riportando il D.P.R. n. 327 del 2001, art. 58, tra quelle abrogate la normativa sopra citata sulla revoca delle vendite di aree non utilizzate per la costruzione degli impianti per cui erano state acquistate dai Consorzi per le aree industriali.

Il quesito conclusivo del primo motivo di ricorso ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. chiede alla Corte di accertare: “se il prezzo dovuto da un Consorzio per l’area di sviluppo industriale di cui alla legislazione sul Mezzogiorno, in caso di retrocessione di un’area non utilizzata dall’impresa che l’aveva acquistata per costruirvi un impianto produttivo mai realizzato, debba calcolarsi come indennità di espropriazione di area edificabile ovvero vada determinato in base alla previsione della normativa speciale già richiamata”.

1.2. Si lamenta poi omessa motivazione della sentenza, impugnata su punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in ordine al valore delle aree determinato dal c.t.u. in due successive relazioni in misura diversa, una prima fondata sul vincolo di destinazione delle aree stesse e una seconda basata invece sulla comparazione con i prezzi di altri suoli, analoghi a quelli oggetto di causa.

La Corte ha erroneamente e senza ragione espressa adottato un prezzo di Euro 18,45 a mq., aderendo alle conclusioni della sola seconda relazione del c.t.u., che giunge a tale valore con metodo comparativo e con l’uso di prezzi unitari di aree esterne all’ambito territoriale consortile.

1.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, come modificato dalla L. n. 244 del 2007, per non essersi applicata la riduzione del 25% prevista in tale novella, in quanto la industrializzazione del Mezzogiorno costituisce riforma economico-sociale, che avrebbe imposto nel caso detta riduzione dell’indennità nei termini indicati.

Pertanto, in subordine, nel caso si escluda la liquidazione della indennità in base al prezzo di riacquisto dell’area dal Consorzio, pari al 75% di quello di vendita delle stesse aree all’esproprianda, si chiede, con il quesito di diritto conclusivo, di affermare che le espropriazioni dei Consorzi A.S.I. siano inquadrate come attuative di interventi di riforma economico-sociale.

2.1. I tre motivi di ricorso vanno esaminati unitariamente, dovendosi premettere che il D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, commi 1 e 2, come poi modificato è applicabile ai “procedimenti espropriativi in corso” e non nei giudizi in corso, nei quali resta fermo l’art. 57 del nuovo T.U. sull’espropriazione che limita il suo ambito di incidenza alle sole procedure ablatorie, nelle quali i progetti delle opere pubbliche per cui avviene l’esproprio siano stati approvati dopo il 30 giugno 2003, data di entrata in vigore del nuovo T.U., continuando ad applicarsi le previgenti normative per i progetti approvati in precedenza le cui espropriazioni restano regolate dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39, in ragione della declaratoria di illegittimità costituzionale della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis (in tale senso S.U. 28 febbraio 2008 n. 5265 e Cass. 28 novembre 2008 n. 28431).

Nel caso, i progetti sono stati approvati con decreto dell’Assessore all’industria del 23 aprile 1998 n. 676 (pag. 10 sentenza impugnata) e il ricorso deve quindi leggersi in rapporto alla scelta ermeneutica che precede, tenendo conto che il richiamo al D.P.R. del 2001, art. 37, deve essere convertito in quello all’art. 39 della legge del 1865, il quale impone, come criterio unico di determinazione dell’indennità, il “giusto prezzo” che il bene espropriato avrebbe avuto “in una libera contrattazione di compravendita”.

Il primo motivo di ricorso è quindi infondato in quanto pretende l’applicazione della disciplina speciale di cui alla Legge Statale n. 448 del 1998 e di quella L.R. siciliana n. 1 del 1984, senza censurare l’affermazione contenuta a pag. 11 della sentenza impugnata, per la quale il procedimento ablatorio si è svolto nel caso sulla base del richiamato progetto del 1998 e in rapporto alla tacita dichiarazione di pubblica utilità insita nella approvazione dello stesso e non in relazione al diritto alla restituzione dell’area, che il Consorzio espropriante aveva facoltà di esercitare e, a suo dire, aveva anche iniziato ad attuare nei confronti della s.r.l. Amica sud, per non avere questa completato la realizzazione degli opifici industriali che la Ceramiche di Caltagirone si era obbligata a costruire nei lotti ad essa assegnati.

Quanto dedotto in ricorso, in relazione alla pretesa revoca della vendita già decisa dal Consorzio e comunicata alla dante causa della controparte nel 1996 e nel 1998, non può rilevare in sede di opposizione alla stima, potendosi l’espropriante rivalere in altra sede dei diritti non bene esercitati nei confronti della s.r.l. Amica sud. In questo processo la controversia attiene solo alle indennità dovute nei due procedimenti espropriativi chiusi dai due distinti decreti di espropriazione dell’Assessore regionale all’industria, per i quali rileva a identificare l’espropriato la mera proprietà catastale delle aree incontestatamente appartenente alla controricorrente.

In quanto il primo motivo di ricorso chiede l’applicazione di norme inapplicabili nella fattispecie senza censurare adeguatamente la espressa negazione della loro applicazione nella fattispecie concreta dalla sentenza oggetto di ricorso, esso è da ritenere infondato.

Inammissibile è invece il secondo motivo di ricorso in ordine alla omessa motivazione della sentenza impugnata sulla determinazione del valore venale delle aree espropriate dal c.t.u.: anche a non considerare la mancanza della sintesi finale, che dovrebbe esservi ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (Cass. ord. 30 dicembre 2009 n. 27680), nel caso la impugnativa non indica con chiarezza le circostanze di fatto erroneamente valutate dai giudici del merito a base della loro decisione sul valore venale delle aree (S.U. 12 maggio 2008 n. 11652), soffermandosi solo su una pretesa non corretta applicazione del metodo comparativo in rapporto ai titoli usati per la comparazione e su una sorta di errore nell’esame della questione, per avere considerato rilevanti i prezzi di mercato di aree esterne a quelle incluse nel P.I.I.P., per il quale opererebbe al ribasso la destinazione consortile di esse.

In sostanza non risultano censurate in modo idoneo le ragioni che giustificano la decisione impugnata e il ricorso è quindi per tale profilo inammissibile (Cass. 25 febbraio 2009 n. 4556).

Il terzo e ultimo motivo di ricorso chiede l’applicazione della disciplina del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, ed è quindi assorbito da quanto rilevato in premessa, in ordine all’inapplicabilità di tale normativa nella presente causa che riguarda un procedimento ablatorio già in corso al 30 giugno 2003.

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e le spese di questa fase di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, che dovrà pagarle alla controricorrente nella misura che si liquida in dispositivo, nulla disponendosi nei confronti dell’Assessorato che in questa sede non si è difeso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.700,00 (tremila settecento/00), di cui Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2011

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