Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11281 del 12/06/2020

Cassazione civile sez. III, 12/06/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 12/06/2020), n.11281

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14074/2018 proposto da:

ALBA COSTRUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante p.t.

L.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 1/A,

presso lo studio dell’avvocato MARCO ANNECCHINO, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL (OMISSIS) TRIBUNALE NAPOLI in persona del

Curatore D.G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 4, presso lo studio dell’avvocato DANIELE SACRA,

rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO LIGNOLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1206/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 15/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/12/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso notificato via pec il 9/5/2018 avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 1206/2018, pubblicata il 15/3/2018 e notificata il 16/3/2018, Alba Costruzioni s.r.l. propone gravame affidandolo a due motivi. Il Fallimento (OMISSIS) resiste con controricorso notificato via pec il 11/6/2018. Le parti hanno prodotto memorie.

2. Per quanto qui di interesse, la Curatela del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, Alba Costruzioni s.r.l. assumendo che la società fallita, allorquando era ancora in bonis, con scrittura privata autenticata aveva ceduto ad Alba Costruzioni il ramo d’azienda consistente nell’attività di appalti e costruzioni telefoniche composto dall’unico compendio immobiliare della società (terreno edificabile ubicato nel Comune di (OMISSIS)), per il prezzo complessivo di Euro 340.045,00, con atti simulati in pregiudizio degli interessi dei creditori. La Curatela deduceva altresì che, alla luce delle risultanze contabili della fallita, in realtà non emergeva essere stata versata alcuna somma alla cedente. Tanto premesso, la Curatela spiegava, in via principale, azione di simulazione assoluta del contratto di cessione; in via subordinata, chiedeva accertarsi la simulazione relativa dell’accordo concernente l’oggetto e il prezzo. In via ulteriormente subordinata, chiedeva la revoca della cessione del ramo d’azienda L. Fall., ex art. 66, con conseguente condanna per Alba alla restituzione del complesso aziendale ovvero dell’equivalente monetario del prezzo non versato. Nel costituirsi Alba chiedeva il rigetto delle domande della curatela attrice.

3. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 659/14 pubblicata il 16/1/2014, ritenendo provato il dedotto pagamento, rigettava sia la domanda di simulazione assoluta che quella di simulazione relativa dell’accordo sul prezzo della cessione; accoglieva la domanda di simulazione relativa del contratto, con riguardo all’oggetto della cessione, in realtà dissimulante la compravendita del solo compendio immobiliare; rigettava, invece, la domanda della L. Fall., ex art. 66, di revocatoria fallimentare avente ad oggetto il contratto di compravendita dell’immobile, ritenendola non specificamente proposta; considerava superata e assorbita la domanda di revocatoria ordinaria della cessione d’azienda, stante il riconoscimento della simulazione relativa.

4. Avverso la sentenza del Tribunale, la Curatela del Fallimento (OMISSIS) proponeva gravame innanzi alla Corte di Appello di Napoli chiedendone la riforma. Si costituiva Alba insistendo per la conferma e l’integrale rigetto dell’atto di appello. La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 1206/2018, pubblicata in data 15/3/2018, accoglieva parzialmente il gravame. Per l’effetto dichiarava inefficace, ai sensi della L. Fall., art. 66, nei confronti del Fallimento appellante la scrittura privata denominata “Cessione di ramo d’azienda” del 14/7/2008, dissimulante la compravendita avente ad oggetto la zona di terreno nel Comune di (OMISSIS). Condannava Alba alla restituzione e, ove questa non fosse possibile, al pagamento dell’equivalente monetario (Euro 341.045,00) equivalente al prezzo della cessione oggetto di causa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si denuncia – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., assumendo che il Giudice di secondo grado, accogliendo l’appello, abbia erroneamente accolto la domanda di simulazione relativa, con revoca dell’atto dissimulato, e condanna la pagamento del prezzo, ritenendola inclusa nella domanda proposta dalla Curatela. La Curatela avrebbe, invece, chiesto nel corso nel giudizio di primo grado che venisse dichiarata solamente la simulazione assoluta della cessione d’azienda o la sua revoca L. Fall., ex art. 66, domanda diversa per petitum e causa petendi rispetto a quella dell’inefficacia dell’atto di cessione del terreno. La Corte d’Appello, dunque, sarebbe incorsa in una violazione dell’art. 112 c.p.c., nella forma della ultrapetizione. Con il secondo motivo si deduce – ex art. 360 c.p.c., n. 5 – la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., n. 4, sull’assunto che la motivazione offerta dalla Corte d’Appello sull’interpretazione della domanda L. Fall., ex art. 66, posta dal Fallimento sarebbe meramente apparente, in quanto non consentirebbe di comprendere le ragioni del decidere, venendo quindi meno alla finalità che gli è propria: esternare un ragionamento che, partendo da determinate premesse, pervenga con un certo procedimento enunciativo, logico e consequenziale, a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi (invoca Cass., Sez. VI, sentenza n. 1461 del 19/1/2018).

2. I motivi vanno trattati congiuntamente essendo tra loro connessi. Essi si rivelano palesemente inammissibili.

3. Il primo motivo intende censurare l’attività interpretativa del giudice di secondo grado configurando un error in procedendo e, dunque, sollecitare questa Corte ad esaminare nel merito gli atti processuali. Il secondo motivo, parimenti, è inconsistente, non potendo integrare le censure dedotte una “motivazione apparente”, atteso che la Corte di merito ha esaustivamente motivato. La Corte, difatti, in primo luogo, ha ritenuto coperto da giudicato l’accertamento della simulazione relativa, concernente l’oggetto del contratto impugnato, nel senso che esso è consistito nella vendita del terreno e non già del ramo d’azienda. In secondo luogo, ha osservato che nella domanda di primo grado la richiesta di dichiarare la simulazione assoluta, ovvero relativa ovvero anche l’inefficacia della L. Fall., ex art. 66, del negozio di cessione del ramo di azienda erano state poste in via gradata, e che il Tribunale ha valorizzato solo il tenore letterale delle conclusioni, trascurandone il contenuto sostanziale e logico della pretesa, rappresentate dal complessivo impianto motivazionale della citazione, ove era dedotto che la simulazione relativa del negozio di cessione del ramo di azienda pareva, altresì, dissimulare il trasferimento in fraudem legis et creditoris, di parte del compendio immobiliare della società, e che si trattava pertanto di fattispecie distrattiva della garanzia patrimoniale assicurata dalla proprietà immobiliare ceduta.

4. Sul punto è sufficiente richiamare l’orientamento di questa Corte – tra cui Cass., Sez. VI, sentenza n. 30684/2017; Sez. III, sentenza n. 7932 del 18/5/2012) – secondo cui: “Nel giudizio di legittimità, va tenuta distinta l’ipotesi in cui si lamenti l’omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l’interpretazione che ne ha dato il giudice di merito. Nel primo caso, si verte in tema di violazione dell’art. 112 c.p.c. e si pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all’esame diretto degli atti (…). Nel secondo caso, invece, poichè l’interpretazione della domanda e l’individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice di merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata””. Sicchè la Corte d’appello, con ragionamento logico e concludente, ha dichiarato inefficace, L. Fall., ex art. 66, la scrittura privata denominata “cessione di ramo di azienda” del 15 luglio 2008, dissimulante la cessione del terreno de quo, con condanna della società convenuta al rilascio dei beni e, ove la restituzione non sia possibile, al pagamento dell’equivalente monetario dei diritti immobiliari oggetto di causa, con gli interessi dalla domanda.

5. Conclusivamente, la Corte dichiara inammissibile il ricorso con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 12.200,00, oltre Euro 200,00 per spese, spese forfetarie al 15%, e oneri di legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA