Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11281 del 10/05/2010

Cassazione civile sez. II, 10/05/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 10/05/2010), n.11281

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. ODDO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.M.I. – rappresentata e difesa in virtu’ di

procura speciale a margine del ricorso dall’avv. Torrione Giacomo,

presso il quale e’ e elettivamente domiciliata in Roma, alla via

Anapo, n. 20, c/o studio avv. Carla Rizzo;

– ricorrente –

contro

Universita’ degli Studi di Perugia – domiciliata in Perugia, alla

piazza dell’Universita’, n. 1, presso la sede del Rettorato;

– intimata –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Perugia n. 1723 del 25

settembre 2004 – notificata il 29 novembre 2004;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17

febbraio 2010 dal Consigliere Dott. ODDO Massimo;

udito per la ricorrente l’avv. Tosti con delega dell’avv. Bordone;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’inammissibilita’ od il rigetto

del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Giudice di pace di Perugia con sentenza del 25 settembre 2004 rigetto’ l’opposizione proposta il 12 aprile 2002 da T.M. I., professore ordinario presso il Dipartimento di Biologia animale ed Ecologia dell’Universita’ degli Studi di Perugia, avverso il verbale n. (OMISSIS), con il quale l’Universita’ degli Studi le aveva contestato la violazione, di cui alla L. 11 novembre 1975, n. 584, art. 1 e 7 ed alla direttiva P.C.M. 14 dicembre 1995, per non avere osservato il divieto di fumare nella stanza a lei assegnata dal Dipartimento.

Premesso che la T. nella stanza assegnatale riceveva i propri collaboratori e gli allievi – per i colloqui finalizzati alla predisposizione dei piani di studio, alla valutazione delle richieste di internato, al chiarimento di eventuali dubbi ed alla correzione delle tesi di laurea in preparazione – e teneva esercitazioni ed incontri per organizza re l’attivita’ di ricerca, osservo’ il giudice che il locale era soggetto alla normativa sul divieto di fumare in quanto aperto ad utenti ed al pubblico.

Aggiunse che l’esistenza del divieto nell’ambito dell’Universita’ era segnalato anche da cartelli apposti nel corridoio esterno alla stanza della opponente ed era stato comunicato a tutto il personale dipendente dal Rettore in occasione della Delib. n. 2613 del 2002 e che la sanzionabilita’ della condotta addebitata non era esclusa dall’omessa indicazione nei cartelli del nominativo del soggetto incaricato del controllo sul rispetto del divieto e dalla mancate sorpresa della T. in flagranza della violazione, non avendo il professore negato di avere sempre fumato nella “sua stanza”.

La T. e’ ricorsa con dieci motivi per la cassazione della sentenza e l’intimata Universita’ non ha resistito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminare all’esame dei motivi di ricorso e’ il rilievo della non proponibilita’ dell’opposizione di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 avverso il verbale di contestazione della violazione del divieto di fumare in determinati locali stabilito dalla L. n. 584 del 1975 Sotto un profilo generale, in quanto costituisce un principio costantemente affermato da questa Corte che il verbale di accertamento di una violazione amministrativa e’ impugnabile in sede giudiziale unicamente se concerne l’inosservanza di norme sulla circolazione stradale, giacche’ solo in tale caso e’ idoneo, a norma dell’art. 203 C.d.S., comma 3, ad acquisire valore ed efficacia di titolo esecutivo per la riscossione dell’importo della pena pecuniaria prefissata dalla legge, mentre, quando riguarda il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, non incide ex se sulla situazione giuridica soggettiva del trasgressore ed e’ destinato esclusivamente a contestargli il fatto ed a segnalargli la facolta’ di estinguere l’obbligazione sanzionatoria mediante un pagamento in misura ridotta (cfr.: L. n. 689 del 1981, art. 16), in difetto del cui esercizio l’autorita’ competente valutera’ la fondatezza dell’accertamento e con ordinanza motivata determinera’ la sanzione e ne ingiungera’ il pagamento (cfr.: cass. civ., sez. un., sent. 4 gennaio 2007, n. 16).

Sotto un profilo particolare, in quanto la 1. 11 novembre 1975, n. 584, dopo avere stabilito (cfr.: art. 8) che il trasgressore al divieto di fumare e’ ammesso a pagare il minimo della sanzione prevista entro quindici giorni dalla data di contestazione o di notificazione degli estremi della violazione ed un terzo del massimo di essa entro il sessantesimo giorno, dispone (cfr.: art. 9) che:

qualora non abbia avuto luogo il pagamento, della violazione deve essere fatto rapporto al prefetto, il quale, se ritiene fondato l’accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento al suo autore entro un termine non inferiore a trenta giorno e superiore a novanta giorni dalla notificazione;

contro l’ingiunzione, che costituisce titolo esecutivo, gli interessa ti possono proporre azione davanti al pretore del luogo in cui e’ stata accertata la violazione entro il termine massimo prefisso per il pagamento.

Nessuna riconoscimento e’ ravvisabile nella L. n. 584 del 1975 di una natura del verbale di contestazione della violazione al divieto di fumare diversa da quella di atto meramente procedimentale privo di inidoneita’ a costituire titolo per la riscossione della relativa sanzione e la conseguente applicabilita’ alla fattispecie (cfr.: L. n. 689 del 1981, art. 12), della sopravvenuta disciplina introdotta per tutte violazioni per le quali e’ prevista una sanzione amministrativa, esclude che tale inidoneita’ sia successivamente venuta meno, avendo la novella attribuito in via generale efficacia esecutiva soltanto all’ordinanza – ingiunzione. E’ appena il caso di rilevare che, essendo il sistema delle impugnazioni preordinato dalla legge, nessun rilievo puo’ avere sulla proponibilita’ dell’opposizione l’ingannevole erronea annotazione in calce al verbale che “qualora entro il sessantesimo giorno dalla contestazione, non sara’ effettuato il pagamento, il presente atto costituira’ titolo esecutivo per la riscossione coatta della somma maggiorata, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 27”.

All’improponibilita’ dell’opposizione, rilevata d’ufficio ex art. 382 c.p.c., comma 3, seguono l’assorbimento dell’esame dei motivi e la dipendente cassazione della sentenza impugnata.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

Pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara improponibile l’opposizione avverso i verbale di contestazione della violazione amministrativa. Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2010

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