Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11281 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 09/05/2017, (ud. 20/01/2017, dep.09/05/2017),  n. 11281

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27945/2012 proposto da:

A.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ENNIO QUIRINO VISCONTI 103, presso lo studio dell’avvocato LUISA

GOBBI, rappresentato e difeso dagli avvocati CRISTINA COZZI, PAOLA

CALCATERRA;

– ricorrente –

contro

L.P.M., D.S.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1389/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 20/04/2012.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

All’esito del doppio grado di merito la Corte d’appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda subordinata di risarcimento del danno proposta da L.P.M. e D.S.C., contro A.M., che condannava al pagamento in loro favore della somma di Euro 20.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Somma, quest’ultima, pari al costo di eliminazione dei difetti delle opere edili che gli attori avevano appaltato al convenuto.

Per la cassazione di tale sentenza A.M. propone ricorso, affidato a quattro motivi.

L.P.M. e D.S.C. sono rimasti intimati.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale in base all’art. 380-bis c.p.c., comma 1, inserito, a decorrere dal 30 ottobre 2016, dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. J), convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo mezzo denuncia la violazione dell’art. 1453 cpv. c.c. e art. 1668 c.c.. Parte ricorrente chiede “che la sentenza impugnata sia cassata, perchè errata nell’aver ritenuta ammissibile e nell’aver accolta la domanda di condanna dell’appaltatore alla eliminazione a sue spese del vizio dell’opera appaltata” (v. pag. 13 del ricorso). Benchè abbandonata in primo grado, allorchè gli attori, valendosi della facoltà di cui al cpv. dell’art. 1453 c.c., sostituirono alla domanda ex art. 1668 c.c., comma 1, originariamente formulata, quella di cui all’art. 1668 c.c., comma 2, la Corte d’appello avrebbe accolto una domanda risarcitoria che tale non era, non contenendone la formulazione e non essendone dimostrati i presupposti, tra cui la colpa dell’appaltatore e il danno.

1.1. – Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Se è vero che la Corte di Cassazione, allorquando sia denunciato un error in procedendo, quale indubbiamente il vizio di ultra o extrapetizione, è anche giudice del fatto ed ha il potere-dovere di esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia, per il sorgere di tale potere-dovere è necessario, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (Cass. nn. 1170/04, 18715/04, 22298/04, 8575/05, 9275/05 e 16245/05).

Nella specie, parte ricorrente si astiene dal riportare esattamente le domande, principale e subordinata, che gli attori avevano formulato dapprima in citazione e poi in sede di precisazione delle conclusioni. E poichè la sentenza impugnata afferma espressamente di accogliere la “domanda subordinata opportunamente e ammissibilmente svolta dagli appellanti” (v. pag. 5), era onere del ricorrente dimostrare il contrario, ossia il preteso abbandono della domanda di risarcimento del danno.

Non senza aggiungere che è intrinsecamente contraddittorio sostenere, ad un tempo, l’abbandono di una domanda e la non conformità di essa al senso attribuitole dal giudice a quo.

2. – Il secondo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 1667 c.c., comma 1 e degli artt. 180 e 183 c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 534 del 1995 e dell’art. 1665 c.c., in quanto ai sensi di quest’ultima norma la garanzia non compete allorchè l’opera sia stata accettata.

2.1. – Il motivo è infondato.

La Corte territoriale ha affrontato e motivato la questione a pagg. 3 e 4 della sentenza, poichè ha escluso sia l’accettazione dell’opera sia la riconoscibilità dei difetti, ed ha ritenuto, inoltre, che gli stessi erano stati ammessi dall’ A.. In particolare, si legge nella sentenza impugnata che “dall’esame del consuntivo al 30 aprile 2002, pacificamente stilato al momento della consegna dell’opera, risulta esclusivamente la dicitura “saldato in data odierna con assegno Lire 35.000.000”, formula che non solo non è riferibile ai committenti, ma che configura semplicemente una ricevuta di pagamento per il saldo del corrispettivo alla consegna dell’opera, fatto materialmente e giuridicamente del tutto diverso dalla esplicita o implicita accettazione dell’opera stessa. Inoltre, le irregolarità, le gobbe, le pendenze errate della pavimentazione in beole costituivano vizi e difetti (poi accertati dal c.t.u.) non immediatamente rilevabili da un profano e comunque, se rilevati, conoscibili solo parzialmente nella loro estensione e nella loro ricollegabilità a responsabilità dell’appaltatore. Non vi fu quindi accettazione dell’opera, e pertanto l’appaltatore non era esonerato dalla garanzia. Per quanto riguarda la tempestività della denuncia dei pretesi vizi e difformità della pavimentazione in beole, nel suo interrogatorio formale, il signor A. ha espressamente dichiarato che prima della consegna dell’opera aveva preso contezza di alcuni ristagni di acqua sulla pavimentazione e aveva discusso della cosa con la signora D.S.. Il convenuto ha aggiunto che, dopo la consegna del 30 aprile 2002 e il pagamento del saldo, la stessa signora “dopo un paio di settimane” lo aveva contattato telefonicamente per segnalare “nuovamente il problema del ristagno dell’acqua”. In questa situazione, deve ritenersi che l’appaltatore abbia riconosciuto le difformità e vizi della pavimentazione, in quanto si recò sul posto, prese visione dell’opera eseguita (che già allora si presentava evidentemente mal eseguita e da rifare ex novo come poi stabilito dal c.t.u.) e riconobbe in particolare che le pendenze erano errate (a causa di nuovi manufatti la cui interferenza doveva comunque essere valutata ed emendata dall’appaltatore). Da un lato, quindi, il riconoscimento rendeva non necessaria la denuncia dei vizi e difetti da parte dei committenti, dall’altro, comunque, come ammesso dallo stesso convenuto, vi fu anche la denuncia verbale di uno dei committenti (del tutto ammissibile nella fattispecie), tempestivamente intervenuta circa 15 giorni dopo la consegna dell’opera, e quindi abbondantemente entro i 60 giorni dalla scoperta come stabilito dall’art. 1667 c.c., comma 2″.

3. – Il terzo motivo lamenta l’omesso esame dell’unico fatto controverso e decisivo, nonchè la violazione dei principi di corrispondenza del chiesto al pronunciato e del principio di non contestazione (artt. 112 e 115 c.p.c.), la violazione dell’art. 2697 c.c., sull’onere della prova e della normativa in materia di interruzione del termine di prescrizione e la mancata considerazione del relativo fatto.

3.1. – Il motivo è inammissibile per la confusione e commistione di molteplici e non districabili profili di legittimità.

Ed infatti, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. n. 19443/11).

4. – Il quarto motivo allega la violazione degli artt. 1223 e 1224 c.c., per aver la Corte territoriale applicato la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e gli interessi legali sulla somma liquidata, ancorchè il relativo debito sia di valuta e non di valore. In ogni caso, la rivalutazione sarebbe dovuta (arg. ex Cass. n. 2211/12) con decorrenza dall’effettivo esborso.

4.1. – Anche tale motivo è infondato.

In tema di appalto, con riguardo alla responsabilità dello appaltatore per vizi dell’opera, il committente può chiedere, in alternativa ovvero in cumulo con le azioni tese all’adempimento del contratto in via specifica ed alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto, che gli venga risarcito il danno costituito dalle spese necessarie per eliminare i vizi dell’opera; la funzione risarcitoria della correlata obbligazione conferisce alla stessa specifica natura di debito di valore, con conseguente necessità per il giudice del merito, nel procedere alla concreta determinazione del contenuto economico dell’obbligazione medesima, di tener conto, anche d’ufficio, dell’intervenuta svalutazione monetaria, onde adeguare la reintegrazione patrimoniale ai valori correnti al momento della liquidazione definitiva (Cass. n. 5667/88; conformi, nn. 1386/79 e 644/99).

Quanto agli interessi, poi, va ricordato il costante indirizzo di questa Corte, secondo cui, sulle somme di denaro liquidate a titolo di risarcimento del danno sia da inadempimento contrattuale sia da illecito extracontrattuale gli interessi costituiscono una componente della obbligazione risarcitoria e spettano, quindi, di pieno diritto al danneggiato anche in assenza di una sua espressa domanda (Cass. n. 2240/85; conformi, nn. 4759/83 e 3603/81).

5. – In conclusione, il ricorso va respinto.

6. – Nulla per le spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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