Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11280 del 29/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 29/04/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 29/04/2021), n.11280

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 8726-2019 proposto da:

S.E., elettivamente domiciliato in ROMA, V. DELLE

MEDAGLIE D’ORO 143, presso lo studio dell’avvocato LUIGI RUSSO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO RAFFAELE DELL’AGLIO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7640/17/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 07/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.RAFFAELE

CAPOZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che S.E. propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Campania, di accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate riscossione avverso una sentenza CTP Napoli, che aveva accolto il suo ricorso avverso un’intimazione di pagamento relativa ad una cartella di pagamento per IRPEF 2002; la CTP di Napoli aveva accolto il suo ricorso in quanto mancava la prova della notifica della cartella di pagamento, costituente l’atto prodromico all’impugnato avviso di intimazione; la CTR ha ritenuto, al contrario, che l’Agenzia delle entrate avesse fornito la prova della notifica della cartella di pagamento, costituente il presupposto dell’intimazione di pagamento impugnata.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto l’Agenzia delle entrate riscossione non avrebbe potuto farsi rappresentare e difendere innanzi alla giustizia tributaria da un difensore esterno; invero, a seguito della soppressione di Equitalia dal 1 luglio 2017 e della contestuale assegnazione dell’attività di riscossione nazionale all’Agenzia delle entrate riscossione, ente pubblico economico di natura strumentale, quest’ultimo ente era autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale; l’utilizzazione di avvocati del libero foro poteva avvenire sulla base di specifici criteri, definiti in atti di carattere generale, sottoposti all’approvazione degli appositi organi di vigilanza; l’ente anzidetto poteva poi avvalersi ed essere rappresentato dai propri dipendenti delegati innanzi al Tribunale ed al giudice di pace, nonchè innanzi alle commissioni tributarie; pertanto la costituzione in giudizio dell’Agenzia delle entrate riscossione innanzi alla CTR a mezzo di avvocato del libero foro era da ritenere illegittima;

che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione artt. 140 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la notifica di un atto ai sensi dell’art. 140 c.p.c., e cioè in caso di irreperibilità relativa del destinatario, doveva avvenire attraverso una sequenza di atti e cioè il deposito di copia dell’atto nella casa del Comune in cui la notificazione doveva eseguirsi; l’affissione dell’avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’azienda del destinatario; l’invio a quest’ultimo di una raccomandata con avviso di ricevimento; e dette formalità, siccome strettamente correlate fra di loro, avevano tutte carattere essenziale; in particolare era necessaria la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa sottoscritta dal destinatario ovvero da un soggetto abilitato; e, nella specie, mancava agli atti la prova della ricezione, da parte del destinatario, della raccomandata informativa;

che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso;

che è necessario rinviare la controversia a nuovo ruolo, per nuova formulazione di proposta, essendo quella contenuta nel fascicolo, per mero refuso, palesemente contraddittoria.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo per nuova formulazione di proposta.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2021

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