Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11280 del 23/05/2011

Cassazione civile sez. I, 23/05/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 23/05/2011), n.11280

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Cesare Antonio – Presidente –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

a motivazione semplificata sul ricorso 14453/ 2009 proposto da:

A.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CHISIMAIO 42, presso l’avvocato ALESSANDRO

FERRARA, rappresentata e difesa dall’avvocato LAURI Biagio, giusta

procura a margine 2Q11 del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

07/07/2008, n. 3410/07 R.G.V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

05/04/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto depositato il 7.7.2008 la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato nullo il ricorso proposto da A.A. per ottenere l’equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo amministrativo introdotto innanzi al TAR Campania e non ancora definito, avendo riscontrato nullità della nullità della procura, priva di data e con diversi caratteri a stampa, conferita al difensore su foglio separato nonostante la pagina finale del ricorso non fosse conclusa, con numerazione progressiva a penna e timbro di congiunzione, aggiunti sicuramente dopo il deposito dell’atto, la cui copia non reca le medesime caratteristiche. L’atto, inoltre, relativo a giudizio seriale, non indica l’autorità competente adita.

Avverso questo decreto A.A. ha proposto ricorso per Cassazione in base ad unico motivo articolato in 4 profili ed ulteriormente illustrato con memoria difensiva depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

L’Amministrazione intimata ha resistito con controricorso. Il Collegio ha disposto darsi luogo a “motivazione semplificata”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è improcedibile. La procura, alla quale si riferisce il vizio riscontrato dal giudice del merito, e di cui si assume in questa sede regolarità e validità, non risulta allegata al fascicolo di parte ricorrente. La palese consumata violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, che prescrive il deposito, insieme col ricorso per cassazione, degli atti e documenti sui quali esso si fonda, comporta l’applicazione dell’indicata sanzione.

Ne consegue condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara il ricorso improcedibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidandole in Euro 600,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2011

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