Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1128 del 22/01/2010

Cassazione civile sez. III, 22/01/2010, (ud. 03/12/2009, dep. 22/01/2010), n.1128

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RAMNI 6,

presso l’abitazione della Sig. CANNETI FRANCESCA, rappresentato e

difeso dagli avvocati CHIRILLO ANTONIO, LEONE ANTONELLA, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI LOCRI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 718/2 007 del TRIBUNALE di LOCRI del 10/11/07,

depositata il 13/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. MASSERA Maurizio;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. RUSSO Rosario Giovanni.

La Corte, Letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 27 dicembre 2009 (rectius: 2008) C.A. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 13 novembre 2008 (rectius: 2007) dal Tribunale di Locri, confermativa della sentenza del Giudice di Pace che aveva rigettato la domanda di annullamento della richiesta di pagamento di acqua potabile e canoni da parte del Comune di Locri.

Il Comune intimato non ha espletato attivita’ difensiva.

2 – I due motivi del ricorso risultano inammissibili, poiche’ la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c.. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, e’ ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che e’ inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per Cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimita’, imponendo al patrocinante in Cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico – giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 1374 c.c., nonche’ arbitraria valutazione dei fatti di causa.

Al termine dell’esposizione delle argomentazioni a sostegno, che trattano congiuntamente interpretazione e applicazione di norme di diritto e vizi di motivazione, il ricorrente formula un quesito (dica la Suprema Corte se nelle materie in cui la P.A. non opera in funzione pubblica ma con i poteri e i doveri del privato cittadino la stessa sia vincolata o meno al rispetto degli atti da essa predisposti che trovano diretta applicazione nel contratto a prestazioni corrispettive di cui essa e’ parte) che e’ assolutamente generico e astratto poiche’ privo dei riferimenti al caso concreto e alla motivazione della sentenza impugnata, necessari per apprezzarne la decisivita’.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta illegittimita’ del provvedimento impugnato per omessa valutazione delle emergenze documentali e processuali e per omessa, apparente e non sufficiente motivazione. Il relativo quesito (dica la Suprema Corte se la mancata valutazione delle emergenze processuali e documentali col riverberarsi sulla motivazione puo’ rendere nulla la sentenza ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) e’ assolutamente generico e astratto per le medesime ragioni indicate con riferimento al primo motivo.

4.- La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Il ricorrente ha presentato memoria; nessuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte con la memoria non inducono a diversa statuizione poiche’ alla insoddisfacente formulazione, sia del quesito di diritto relativo al primo motivo, sia della chiara indicazione del fatto controverso secondo il parametro definito dall’interpretazione giurisprudenziale, si associa il contenuto delle censure che rende indispensabile accesso agli atti e apprezzamenti di fatto;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla spese;

visti gli artt. 380 bis e 385 c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 gennai 2010

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