Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1128 del 21/01/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 1128 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 11466-2011 proposto da:
EQUITALIA EMILIA NORD SPA 01950350353 – quale Agente
della Riscossione in persona dell’amministratore
delegato e legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 68, presso lo studio
degli avvocati PUOTI GIOVANNI e CUCCHI BRUNO, che la
rappresentano e difendono, giusta procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

Data pubblicazione: 21/01/2014

’i

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente contro

LAVELLI ROBERTA LVLRRT53B48C216V in qualità di erede

VIA MONTE DELLE GIOIE 22, presso lo studio
dell’avvocato TIRABOSCHI GIUSEPPE MARIA, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONINI
ZAMBELLI GIAN PIERO, giusta delega in calce al
controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 63/09/2010 della Commissione
Tributaria Regionale di BOLOGNA del 18.5.2010,
depositata il 15/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott.
GIUSEPPE CARACCIOLO;
udito per la ricorrente l’Avvocato Giuseppe Lomonaco
(per delega avv. Giovanni Puoti) che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. RAFFAELE CENICCOLA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

di Lavelli Carlo, elettivamente domiciliata in ROMA,

Svolgimento del processo

Il giorno 29.04.2011 è stato notificato a Lavelli Roberta ed all’Agenzia delle Entrate
di Piacenza un ricorso di Equitalia Emilia Nord spa per la cassazione della sentenza
della Commissione Tributaria Regionale di Bologna descritta in epigrafe (depositata
15.06.2010) che ha respinto l’appello della predetta Concessionaria e dell’Agenzia
delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di
Piacenza n.103/02/2007 che aveva accolto il ricorso della medesima Lavelli contro
iscrizione a ruolo e cartella di pagamento relativa ad IVA-IRPEF-IRAP per l’anno
2002.
Si sono costituite con controricorso sia la Lavelli, che resiste all’accoglimento
dell’impugnazione, sia l’Agenzia delle Entrate, che ribadisce il proprio difetto di
legittimazione passiva, trattandosi di questione inerente condotte delle quali è unico
responsabile l’Agente per la riscossione.
La controversia è stata preliminarmente trattato con il rito di camera di consiglio ex
art.380 cpc, indi rimesso alla pubblica udienza per difetto dei presupposti richiesti
dall’anzidetta norma. La causa è stata quindi discussa alla pubblica udienza del
14.11.2013, in cui il PG ha concluso per l’ accoglimento del ricorso..
2. I fatti di causa.
Con la cartella di pagamento notificata alla contribuente Lavelli Roberta, l’Agenzia
ha preteso il pagamento delle imposte dovute dal defunto padre di quella siccome
dichiarate e non versate in relazione all’anno di imposta 2002. Il ricorso per
impugnazione di detto provvedimento (fondato sulla ritenuta inesistenza di
sottoscrizione della cartella, oltre che sul difetto di indicazione del responsabile del
procedimento) è stato accolto dall’adita CTP di Piacenza. L’appello proposto dalla
Concessionaria e dall’Agenzia è stato respinto dalla Commissione Regionale,
rimanendo così annullata la cartella di pagamento.
3. La motivazione della sentenza impugnata.
La sentenza della Commissione Tributaria Regionale, oggetto del ricorso per
cassazione, è motivata (per quanto qui ancora interessa, atteso che il primo motivo di
appello è stato disatteso dalla CTR con pronuncia che non è stata oggetto di
impugnazione) nel senso che —se pure la legge n.31/2008 ha escluso che dovessero
considerarsi nulle le cartelle prive dell’indicazione anzidetta ove relative a ruoli
consegnati prima del 1.6.2008- doveva farsi comunque a splicazione della preminente
disciplina dello Statuto del contribuente, ed in specie principi di ragionevolezza
e retroattività ivi previsti, principi in osservanza dei quali si imponeva la pronuncia di
nullità delle cartelle prive dell’indicazione del responsabile del procedimento, anche

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

ove adottate per ruoli emessi prima della data dianzi indicata. Si tratta infatti di
incombente “tutt’altro che formale o secondario, essendo diretto ad assicurare la
trasparenza dell’azione amministrativa, la piena informazione del cittadino e la
garanzia del diritto alla difesa, che costituiscono aspetti del buon andamento e
dell’imparzialità della pubblica amministrazione”.

Il ricorso per cassazione è sostenuto con unico motivo d’impugnazione e -dichiarato il
valore della causa nella misura di Euro 30.764,15- si conclude con la richiesta che
sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione anche in ordine
alle spese processuali.
Motivi della decisione
5. Il motivo unico d’impugnazione.
Con il primo motivo di impugnazione, (centrato sul vizio di motivazione insufficiente
o contraddittoria, vizio che è poi concretamente sviluppato con argomenti tendenti ad
ottenere l’accertamento dell’esistenza di una violazione di norme di legge) la
ricorrente si duole in sostanza della rilevanza attribuita dal giudice di merito
all’omessa indicazione —nel contesto del contenuto della cartella esattoriale- del
responsabile del procedimento, per quanto detto difetto si sostanzi in un “vizio di
forma” (così come identificato anche nella recente legge n.15/2005 di riforma del
procedimento amministrativo), per violazione di norme procedimentali, idonei a
produrre —al più- una irregolarità dell’atto amministrativo.
D’altronde, trattandosi di provvedimento a contenuto vincolato, per l’espressa
previsione contenuta nell’art.25 co.2 del DPR n.602/1973 (atteso che la cartella
esattoriale riproduce integralmente il ruolo formato e consegnato all’Agente
concessionario ed è redatta in conformità al modello approvato con decreto
ministeriale) l’Agente della concessione non avrebbe potuto attribuire alla cartella di
pagamento un contenuto diverso da quello rigidamente previsto.
1’art.21 octies della legge n.241/1990 prevede che sia irrilevante la violazione
formale sul contenuto del provvedimento se risulti palese che il contenuto non
avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ed avrebbe dovuto essere
applicato alla specie di causa, atteso che la cartella qui in questione appariva del tutto
conforme al modello definito con il D.M. n.321/1999, sicchè nessuna contestazione
avrebbe potuto essere mossa nei confronti di Equitalia.
(

Infine, le considerazioni che precedono apparivano addirittura assorbite e confermate
dalla più recente legislazione ed in specie dall’art.36 comma 4-ter del D.L.
n.248/2007 che —rendendo obbligatoria l’indicazione del responsabile del
procedimento- prevede espressamente che detto obbligo si applichi solo ai ruoli

4. Il ricorso per cassazione

consegnati agli Agenti della riscossione a decorrere dal 1.6.2008, con conseguente
negazione dell’effetto invalidante della mancata indicazione nelle cartelle relative ai
ruoli consegnati in epoca antecedente.

Occorre previamente evidenziare che la discrasia (pur manifesta) tra rubrica e
effettivo contenuto del motivo di impugnazione proposto dalla parte ricorrente non
può considerarsi dirimente —ai fini della dichiarazione di inammissibilità del ricorso
per cassazione- alla luce del recente arresto delle Sezioni Unite di questa Corte
secondo il quale “l’onere della specificità ex art. 366 n. 4 c.p.c.,secondo cui il ricorso
deve indicare ‘i motivi per i quali si chiede la cassazione,con l’indicazione delle
norme di diritto su cui si fondano’, non debba essere inteso quale assoluta necessità di
formale ed esatta indicazione della ipotesi, tra quelle elencate nell’art. 360 co. I c.p.c.,
cui si ritenga di ascrivere il vizio, né di precisa individuazione, nei casi di deduzione
di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali o processuali, degli articoli,
codicistici o di alti testi normativi, comportando invece l’esigenza di una chiara
esposizione, nell’ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata
formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, che consentano al
giudice di legittimità di individuare la volontà dell’impugnante e stabilire se la stessa,
così come esposta nel mezzo di impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità
sostanzialmente, ma inequivocamente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi
di cui all’art. 360 citato” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013, con il
conseguente principio di diritto che si può leggere nelle massime ufficiali).
Ergo, anche nella specie di causa ritiene il collegio di dover tenere sostanzialmente da
conto la evidente intenzione del ricorrente di censurare la decisione impugnata per
violazione di tutte le norme (sia pur confusamente) citate nel contesto
dell’esposizione del motivo, anzicchè la espressa rubrica del motivo stesso
(improntata al vizio di motivazione), che con il contenuto stesso appare in patente
contraddizione.
Ciò posto, è possibile ritenere che la doglianza proposta dalla parte ricorrente appare
manifestamente fondata, alla luce della pregressa giurisprudenza di questa Corte
(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8613 del 15/04/2011) secondo la quale:” In tema di atti
tributari, l’art. 7, comma 2, lett. a) della legge 27 luglio 2000, n. 212, il quale dispone
che per qualsiasi atto dell’Amministrazione finanziaria e dei concessionari della
riscossione – e, quindi, anche per le cartelle esattoriali – si debba “tassativamente”
indicare il responsabile del procedimento, non comporta, nel caso di omissione di tale
indicazione, la nullità dell’atto, non equivalendo la predetta espressione ad una
previsione espressa di nullità, come confermato anche dall’art. 36, comma 4-ter, del
d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito nella legge 28 febbraio 2008, n. 31 – norma
ritenuta dalla Corte costituzionale, con sent. n. 58 del 2009, non in contrasto con gli
artt. 3, 23, 24, 97 e 111 Cost. – che, nell’introdurre specificamente la sanzione di

Il motivo di impugnazione appare fondato e deve essere accolto.

nullità per le cartelle non indicanti il nome del responsabile del procedimento, fissa la
decorrenza di tale disciplina dal 10 giugno 2008, precisando, con portata
interpretativa, che “la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle
cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di
nullità delle stesse”.

La regolazione delle spese di lite è improntata al canone della soccombenza.
P.Q.M.

Non resta a questa Corte che accogliere integralmente il ricorso dell’Agenzia e,
poiché non residuano ulteriori accertamenti di fatto, decidere la controversia anche
nel merito, rigettando il ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento
impugnata.

la Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e —decidendo nel meritorespinge il ricorso della parte contribuente avverso la cartella di pagamento.
Condanna la predetta parte a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente grado
liquidate in € 2.000,00 oltre € 100,00 per esborsi ed oltre accessori di legge eA )Iu »JL

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Così deciso in Roma, nella cafriera di consiglio del 14 novembre 2013.

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