Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1128 del 20/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 20/01/2020), n.1128

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE X

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2340-2018 proposto da:

T.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato COGNINI PAOLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1575/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 26/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE

ANTONIO PIETRO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

T.O., cittadino del Gambia, ricorre avverso sentenza della Corte d’appello di Ancona, in data 26 ottobre 2017, che ha dichiarato inammissibile l’appello avverso la sentenza impugnata reiettiva della sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale, in quanto proposto con atto di citazione tardivamente depositato, anzichè con ricorso4

Il ricorso merita accoglimento, alla luce del principio secondo cui, nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27 comma 1, lett. f), l’appello ex art. 702-qualer c.p.c. proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma. Tale innovativa esegesi, in quanto imprevedibile e repentina rispetto al consolidato orientamento pregresso, costituisce un orerrulling processuale di cui il ricorrente può avvalersi, avendo egli impugnato l’ordinanza del tribunale con citazione tempestivamente notificata, avendo fatto affidamento sulla perpetuazione della regola giurisprudenziale antecedente, per cui l’appello risultava proponibile con citazione (Cass. SU n. 28575 del 2018, n. 29506 del 2018).

La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA