Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1128 del 18/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1128 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: TEDESCO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26570/2013 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

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domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;
-ricorrente contro
Barno Carmela;
-intimataavverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Sicilia n. 157/24/12, depositata 2 ottobre 2012.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26
settembre 2017 dal Consigliere Giuseppe Tedesco;
letta la memoria depositata dal Procuratore Generale, che ha
concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Rilevato che:
-con avviso di accertamento emesso per l’anno 2003,
l’Amministrazione finanziaria, avendo riscontrato che Barno Carmela,
titolare di impresa agricola individuale, aveva allevato animali oltre il

Data pubblicazione: 18/01/2018

limite previsto dal legislatore fiscale per poter qualificare il reddito
come agrario, procedeva a determinare induttivamente il reddito, che
qualificava come reddito di impresa, posto che la contribuente aveva
omessa di compilare, in sede di dichiarazione dei redditi il “quadro
RD”,

operata sulla base di accertamenti bancari, le cui risultanze la
contribuente era stata in grado di giustificare;
– impugnato l’avviso, il ricorso era rigettato dalla Commissione
tributaria provinciale di Agrigento;
– proposto appello, la decisione era riformata dalla Commissione
tributaria regionale della Sicilia (Ctr), in forza del rilievo che nella
specie la determinazione del reddito non poteva avvenire su base
presuntiva, ma sulla base del procedimento forfetario stabilito dalle
disposizioni in materia (art. 78, comma 1, del Tuir, ora art. 56,
comma 5;
-contro la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per
cassazione sulla base di due motivi.
Considerato che:
-ai fini della comprensione dei motivi di ricorso occorre
premettere che la determinazione del reddito delle imprese di
allevamento si trova inserita nel comma 5 dell’art. 56 del d.P.R. n.
917 del 1986 (norma che riproduce l’art. 78, comma 1, cui si riferisce
la sentenza);
– la norma, appunto, detta i criteri per la determinazione in via
forfetaria del reddito di impresa derivante dall’allevamento di animali
per la parte che eccede i limiti di cui al comma 2, lett. b) dell’art. 32
de T.U.I.R. (già art. 29, comma 2, lett. b);
-a norma del penultimo periodo del comma 5 dell’art. 56, il
contribuente ha facoltà, in sede di dichiarazione dei redditi, di non
avvalersi delle disposizioni contenute nei precedenti commi, con

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– in particolare la determinazione del reddito di impresa è stata

conseguente applicazione dell’ordinario regime di determinazione del
reddito al quale l’impresa è riconducibile in ragione dell’ammontare
dei ricavi conseguiti nel periodo di imposta;
– nel caso in esame, come risulta dall’avviso di accertamento
trascritto nel motivo, il contribuente, pur avendo superato il limite di

esclusivamente il reddito agrario;
– secondo la Ctr, in questo caso, l’Ufficio, in mancanza
dell’esercizio dell’apposita opzione per la determinazione del reddito
da allevamento secondo le regole del reddito di impresa, avrebbe
dovuto procedere alla quantificazione di detto reddito secondo il
menzionato criterio forfetario, non essendo utilizzabile il sistema delle
presunzioni, nella specie attinte dai movimenti bancari;
– la Ctr, inoltre, ha valutato positivamente le giustificazioni di tali
movimenti addotte dalla contribuente;
– la sentenza è stata censurata dall’Amministrazione finanziaria
per violazione delle norme in tema di accertamenti bancari, in
particolare il motivo è inteso a rimarcare il regime probatorio che
scaturisce dalle indagini finanziarie, che danno luogo a presunzioni
legali a favore dell’Amministrazione finanziaria;
– in ordine al contenuto della prova contraria a carico del
contribuente, la ricorrente rimarca che non è sufficiente una prova
generica, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova
analitica della riferibilità ad attività estranea (e non imponibile) di
ogni singola movimentazione;
– il motivo è fondato;
-secondo questa Suprema corte «l’art. 78 comma 4 del d.P.R. n.
917 del 1986 (ora 56Fi1 comma 5) stabilisce, infatti, che “il
contribuente ha facoltà, in sede di dichiarazione, di non avvalersi
delle disposizioni del presente articolo”, con ciò dettando la regola,
secondo cui l’applicazione del regime forfetario di determinazione del

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cui al citato art. 32, comma 2, lett. b), aveva provveduto a dichiarare

reddito d’impresa di allevamento, stabilito dai primi tre commi del
medesimo articolo, è facoltativa, potendo il contribuente optare, nella
dichiarazione annuale, per il regime ordinario di determinazione del
reddito d’impresa. Ma questa regola L.] vale, ovviamente, nelle
ipotesi, fisiologiche, di corrispondenza tra reddito dichiarato e reddito

quelle, patologiche – come nella specie – in cui sussistono i
presupposti per l’accertamento induttivo previsto dall’art. 39 comma
2 del d.P.R. n. 600 del 1973 (Cass. n. 13476/2001)»;
-tale principio è applicabile nel caso in esame, nel quale, appunto,
si è in presenza di una ricostruzione induttiva del reddito operata
sulla base di accertamenti bancari, avvenuta in conseguenza del fatto
che la contribuente non ha fedelmente dichiarato il numero di animali
e quindi ha omesse di fare emergere che si era in presenza di una
situazione nella quale, accanto al reddito agrario, c’era anche un
reddito di impresa;
-emerge quindi chiaramente l’errore in cui è incorsa la Ctr, la
quale, sulla base della supposta indefettibilità della determinazione
forfetaria del reddito, ha negato in via di principio la legittimità della
determinazione presuntiva del reddito di impresa, nella specie
operata sulla base di accertamenti bancari;
– al contrario tale metodologia, inserita nel caso di specie
nell’ambito di una ricostruzione induttiva del reddito, risultava
pienamente legittima, con la conseguente inversione dell’onere
probatorio a carico della contribuente, secondo quando prevedono
l’art. 32, comma primo, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973 e dall’art. 51,
comma primo, n. 2 del d.P.R. n. 633 del 1972;
– inoltre, pur avendo il rilevato errore carattere logicamente
assorbente, la Ctr è incorsa in una ulteriore violazione della norma,
laddove, nel considerare le giustificazioni dei movimenti fornite dalla
contribuente, ha espresso valutazioni generiche e complessive,

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effettivo dell’impresa di allevamento, ma certamente non già in

mentre questa Suprema Corte ha chiarito che, a questo fine, «non è
sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali
dell’affluire di somme sul proprio conto corrente, ma è necessario che
il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni
singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle

(Cass. n. 4829 del 2015; n. 15857/2016);
-assorbito il secondo motivo;
– si impone, in relazione al motivo accolto, la cassazione della
sentenza con rinvio alla competente Commissione tributaria regionale
in diversa composizione, il quale provvederà a nuovo esame
attenendosi ai principi di cui sopra e regolerà le spese del giudizio di
legittimità.
P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo;
cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia la causa,
anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia
in diversa composizione.
Roma 26 settembre 2017.
Il Presidente
LS-1.1i

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dichiarazioni, ovvero dell’estraneità delle stesse alla sua attività

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