Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1128 del 18/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 18/01/2017, (ud. 12/12/2016, dep.18/01/2017),  n. 1128

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrica – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6998/2011, proposto da:

Ru.vit. s.r.l., in persona del legale rappres. p.t., elettivamente

domiciliato in Roma, alla via Ottaviano 42, presso l’avv. Bruno Lo

Giudice, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Di Fiore e

Italo Buono, con procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

Contro

Agenzia delle entrate, elett.te domic. in Roma, alla via dei

Portoghesi 12, rappres. e difesa dall’avvocatura generale dello

Stato come per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 351/01/10 della commissione tributaria della

Campania, depositata il 12/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/12/2016 dal Consigliere Dott. Rosario Caiazzo;

udito il difensore della parte ricorrente, avv. Di Fiore;

udito per l’avvocatura dello Stato l’avv. Meloncelli;

udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore generale dott.ssa

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del primo motivo del

ricorso e per l’inammissibilità degli altri motivi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Preliminarmente, il collegio delibera di redigere la motivazione nella forma semplificata.

Alla “Ru.Vit” s.r.l. fu notificato un avviso d’accertamento, per l’anno 2003, avente ad oggetto la rideterminazione indiretta dei maggiori ricavi in ordine all’attività di vendite immobiliare e il recupero a tassazione di somme oggetto di indebita detrazione di costi.

Al riguardo, l’ufficio, al fine di determinare il valore di vendita dei vari immobili, utilizzò le valutazioni dell’OMI e di un’agenzia immobiliare, confrontandoli con i dati dichiarati dalla società, pervenendo così all’accertamento di maggiori ricavi.

La società impugnò tale avviso innanzi alla CTP di Caserta che accolse il ricorso, argomentando che l’ufficio non aveva disatteso le scritture contabili del contribuente e che l’avviso d’accertamento non era sorretto da idonei elementi probatori.

Avverso la sentenza propose appello l’agenzia delle entrate, accolto dalla CTR della Campania, motivando nel senso del maggior valore del mutuo rispetto ai prezzi indicati negli atti di vendita, senza alcuna giustificazione fornita dal contribuente, anche alla luce del D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 23 bis.

La “Ru.Vit.” s.r.l ha proposto ricorso per cassazione formulando sette motivi.

Resiste l’agenzia delle entrate che ha depositato controricorso, concludendo per il rigetto del ricorso.

Con il primo motivo, la parte ricorrente ha denunciato l’inammissibilità dell’appello proposto dall’agenzia delle entrate.

Con il secondo motivo, è stata lamentata la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto il giudice d’appello avrebbe legittimato la pretesa dell’ufficio sulla base di un titolo diverso da quello addotto dall’agenzia delle entrate.

Con il terzo motivo, è stata criticata la sentenza d’appello per insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il quarto motivo, parte ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 23 bis, perchè riferito al solo ambito IVA, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il quinto motivo e il sesto motivo, è stata denunciata la violazione, rispettivamente, della L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 265, e del D.L. n. 41 del 1995, art. 15.

Infine, con il settimo motivo, parte ricorrente ha lamentato la violazione del D.L. n. 226 del 2006, art. 35, comma 23 bis, in quanto relativa a presunzione legale abrogata dalla L. n. 88 del 2009, art. 24 sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorso è infondato.

Non ha pregio il primo motivo, atteso che l’atto di appello – come riportato nel ricorso – fu sorretto da chiare ed esaustive ragioni e non può dirsi generico; ne consegue l’infondatezza della critica d’inammissibilità dell’atto d’impugnazione.

Il secondo motivo è fondato sull’erroneo rilievo secondo cui la CTR avrebbe accolto l’appello dell’ufficio sulla base di un motivo diverso da quello posto a sostegno dell’avviso impugnato, se sí considera che risulta dallo stesso ricorso per cassazione che l’agenzia delle entrate accertò “la divergenza tra i corrispettivi di compravendita e l’importo dei mutui chiesti ed ottenuti presso enti creditizi da alcuni contraenti privati”; tale rilievo, contrariamente a quanto eccepito dal contribuente, ha costituito parte integrante dell’accertamento, come si evince anche dalla motivazione della sentenza impugnata.

Il terzo motivo è inammissibile, in quanto relativo a censura di valutazioni istruttorie afferenti allo scostamento tra i prezzi dichiarati negli atti di compravendita immobiliare e l’importo deì mutui consessi agli acquirenti; peraltro, la CTR ha evidenziato che i valori dichiarati erano risultati inferiori anche a quelli ottenuti con il calcolo automatico dei coefficienti catastali.

Il quarto motivo è infondato, in quanto il D.L. n. 223 del 2006, art. 35 richiamato dalla CTR, presenta una norma che è formulata anche in ordine alle cessioni immobiliari; invero, il terzo comma del medesimo art. 35, così dispone: “nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sui medesimi beni, la prova di cui al precedente periodo s’intende integrata anche se l’infedeltà dei relativi ricavi viene desunta sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dal del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 9, comma 3”.

Infine, parimenti infondati sono gli ultimi due motivi.

Al riguardo, circa il sesto, non ha pregio il richiamo al D.L. n. 41 del 1995, art. 15 in quanto, come esposto, nella fattispecie è applicabile il D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 3, che modificò l’art. 39 suddetto, norma che è stata correttamente applicata in ordine alle presunzioni utilizzate per l’accertamento del maggior valore degli immobili ceduti.

In ordine al settimo motivo, la censura non merita accoglimento, in quanto il giudice d’appello ha motivato circa la legittimità dell’accertamento del maggior reddito argomentando non solo dal valore degli immobili, desunti dall’OMI, ma anche da altri elementi, quali: il valore inferiore anche a quello derivante dai coefficienti catastali; il divario tra i prezzi dichiarati e l’importo dei mutui, senza che sia emersa alcuna giustificazione.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, condannando la parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di Euro 15.000,00 oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2017

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