Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11279 del 31/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 11279 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

ORDINANZA
sul ricorso 991 7-201 5 proposto da:
AGENZIA Dlq,I,E ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

r

AVVOCATUR

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende opc legis;
– ricorrentecontro
T EDI) A GIAN PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VI \
LUIGI LUCIANI I, presso lo studio dell’avvocato DANIKI,E
MANCA

BITTI, rappresentato e difeso dall’avvocato ITA l ,0

DOGLIO, giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente-

3oW

Data pubblicazione: 31/05/2016

avverso la sentenza n. 94/1/2014 della CONINIISSION1
TRIBUTARIA REGI(I)N A I E

della Sardegna del 10/03/2014,

depositata il 11/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera dì consiglio del
27/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott, GIULIÀ I0FRIDA.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a
quattro motivi, nei confronti di Ledda Gian Paolo (che resiste con
controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Sardegna n. 94/01/2014, depositata in data
11/03/2014, con la quale

in controversia concernente

l’impugnazionc del diniego opposto dall’Ufficio crariale ad un’istanza
del Ledda, già dirigente dell’ENEI., di rimborso dell’IRPEF trattenuta
e versata all’Erario, tramite ritenute operate dall’Enel in qualità di
sostituto d’imposta, sulla somma erogatagli, al momento della
collocazione a riposo, a titolo di capitalizzazione della pensione
integrativa prevista dall’accordo collettivo del 16/04/1986
ENEL/Fndai, con l’aliquota superiore al 12,50% e stata riformata la
decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del
contribuente.
In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravarne del I .edda,
hanno sostenuto che, alla luce del principio di diritto affermato dalle
Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 1 3642/ 201 1 , il
ricorso introduttivo del contribuente doveva essere accolto solo
parzialmente, “dichiarando il diritto di quest’ullimo al rimborso per li importi
maturati fino al 31 dicembre 2000 della differena tra quanto ‘mato aderario
dal sostituto d’imposta e quanto dovuto a se.guito dell’applita:zione tlel
12,50% ai sensi dell’art.6 della lege 482 del 1985 alle sole somme liquidate per il

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In fatto

rendimento, secondo i conteggi provenienti dall’ENEI, e dalla contribuente
non contestati dall’Ufficio”.
A seguito di deposito di relazione ex art.380 bis c.p.c., e stata fissata
l’adunanza della Corte in camera di consigli{), con rituale
comunicazione alle parti.

1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta: l) con il primo motivo,
la nullità della sentenza, ex art.360 n. 4 c.p.c., per carenza di
motivazione, in violazione degli artt.111 Cot. e 36 ellgs. 546/1992 e
132 c.p.c., avendo i giudici della C.T.R., sulla questione relativa alla
determinazione del “rendimento”, cui applicare l’aliquota ridotta del
12,50%, rinviato “ai conteggi provenienti dall’I iNliL e dalla
contribuente, non contestati dall’Ufficio”, senza distinguere tra un
primo ed un secondo conteggio, prodotti dal contribuente a supporto,
rispettivamente, di una domanda principale e di una domanda
subordinata, e senza comunque chiarire la natura e consistenza di detto
“rendimento”; 2) con il secondo motivo, la violazione, ex art.360 n. 3
c.p.c., degli artt.13, comma 9, del d.lgs. 124/1993, 1, comma 5, del
D.L. 669/1996, conv. con modifiche in 1,30/1997, nonché 16 e 17 del
DPR 917/1986, avendo i giudici della C.T.R. ritenuto applicahile
l’aliquota del 12,50, ai sensi dell’art.6 1.482/1985, non alle sole somme
derivanti dal c.d. “rendimento netto”, corrispondente agli investimenti

effettuati dal gestore sul mercato di riferimento, ma alla mera
differenza tra il valore della posizione previdenziale maturata in base
all’originario rapporto di PIA. (Previdenza integrativa Aziendale) e la
sommatoria della dotazione iniziale e dell’ammontare dei contributi
versati; 3) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex
art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.2697 c.c., avendo la C.T.R., nell’accogliere la
domanda subordinata proposta in appello dal contribuente, violato i
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In diritto

principi in tema di onere della prova, stabiliti dall’art.2697 c.c., non
avendo il contribuente fornito una prova puntuale del fondamento
della pretesa di rimborso, dimostrando quale fosse la parte
dell’indennità ricevuta ascrivibile ad effettivi rendimenti della polizza
sui mercati di riferimento, essendosi limitato lo stesso a produrre una

delle somme liquidate e non anche la natura giuridica di tali importi; 4)
con il quarto motivo, l’omesso esame di fatti controversi e decisivi che
hanno costituito discussione tra le parti, ex art.360 n. 5 c.p.e.,
rappresentati dalla natura del rapporto previdenziale intercorso tra le
parti e dai criteri per la liquidazione della prestazione.
2. Preliminarmente, deve rilevarsi che non è fondata l’eccezione,
sollevata dal controricorrente, di sostanziale inammissibilità dei motivi
sollevati dalla ricorrente principale, a fronte dell’accertata non
contestazione, da parte dell’Ufficio erariale, dei dati risultanti dalla
documentazione prodotta dal contribuente in ordine all’entità del
rendimento di polizza.
Invero, questa Corte (Cass. 29613/11) ha già precisato che ‘i/ difitto di
specifica contestnione dei conteggi funzionali quantificaione del credito oggetto
della pretesa dell’attore, allorché il convenuto si limiti a negare in radice l’esistena
di tale credito, può avere rilievo solo quando si riferisca a ja.tti non incompatibili con
le ragioni della contestazione sull’ara debeatur (Cass. SRA: 761102)” e che
“per altro verso, il principio di non contesta.7.ione opera sul piano della prova,
cosicché nel processo tributario (nel quale pure è certamente applicabile, vedi (a.u,
1540107) esso non elide toperatività dell’altro principio – operante mi piano
deltallegaRtone e collegato alla specialità del conlenzioso hibutario – secondo cui la
mancata presa di posizione dell’Ufficio motivi di opposione alla pretesa
impositiva svolti dal contribuente in linea di sabordine non equivale ad ammissione
delle ggerma_zioni che tali motivi sostanziano, ne’ determina il restlingimento del
Ric. 2015 n. 09917 sez. MT ud. 27-04-2016
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r

certificazione dell 1 EneI attestante l’entità dei versamenti effettuati e

thema decidendum ai soli motivi contestati, po.do che la richiesta di rigetto
dell’intera domanda del contribuente consente impositore, qualora le
questioni da quello dedotte in via principale nano state rigettate, di scegliere, nel
prosieguo de/gùdiio, le diverse argomentnioni (IO nsive da opporre alle domande
subordinate avversarie (fr. Cass. 7789/06)”

Deve ravvisarsi il vizio di carenza assoluta di motivazione tutte le volte
in cui la sentenza non dia conto dei motivi sui quali è basata la
decisione (cfr. Cass. 16.7.2009 n. 16581; id. Cass. 181)8/2010) e
dunque non consenta la comprensione delle ragioni poste a suo
fondamento, non evidenziando gli elementi di fatto considerati o
presupposti nella decisione (cfr. (ass. 2845/2010) ed impedendo ogni
controllo sul percorso logico – argomentativo seguito per la
formazione del convincimento del Giudice.
Nella specie, i giudici d’appello, nel rinviare, ai fini della
determinazione, in adeguamento alla pronuncia delle Sezioni Unite di
questa Corte n. 13642/2011, della somma dovuta a titolo di rimborso
al contribuente, per gli importi maturati fino al 31 dicembre 20000, e
della differenza tra quanto versato all’Erario dal sostituto d’imposta e
quanto “dovuto a seguito dell’applica.zione dell’aliquota del 12,50% ai sensi
dell’art.6 della legge n. 482 del 1985 alle sole somme liquidate per il rendimento”,
ai “conteggi” prodotti dal contribuente, hanno inteso, secondo quanto
esposto nella parte “in fatto” della decisione stessa, riferirsi al conteggio,
contenente specificazione della distinzione tra “redditi di capitale” e
“rendimento”, prodotto a sostegno della “domanda subordinata”, formulata
nelle conclusioni in appello dal contribuente.
Non si evince quindi il dedotto vizio di carenza assoluta di
motivazione.
4. La seconda censura è, invece, fondata.
Ric, 2015 n, 09917 sez. MT
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‘re-a

3.1_,a prima censura (carenza assoluta di motivazione) è infondata.

La questione oggetto della presente controversia è stata affrontata e
risolta alle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n.
13642/2011, nella quale si è affermato il seguente principio di diritto:
“In tema di fondi previdenziali integrativi, le presta.;loni erojole in forma capitale
ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del

capitalivazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al
seguente trattamento tributario: a) per gli importi snaturati fino a 31 dicembre
2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di Clli al
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e ari. 17
(T(J.LR..), solo per quanto riguarda la “sorte capitale” conisponderde
all’attribuziOne patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporlo di Anon),
mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del ed. rendimento si applica la
ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per li importi
maturati a decorrere dai 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di
tassazione separala di cui al D.RR 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma
1, ktt, a), e ad. 17 (T.U.I.R .)”.
Alla stregua di tale principio, il meccanismo impositivo di cui alla. 1,.
482 del 1985, art. 6 (aliquota del 12,5 1)/0 sulla differenza tra l’ammontare
del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridona del 2°./0 per
ogni anno successivo al decimo) si applica, a coloro che siano iscritti al
fondo di previdenza complementare aziendale l’ONDhN o PIA.
da epoca antecedente all’entrata in vigore del DIgs. n. 124 del 1993,
sulle somme percepite, a titolo di liquidazione M capitale del
trattamento di previdenza integrativa aziendale, solo limitatamente agli
importi, maturati entro il 31.12.2000, che provengano dalla
liquidazione del rendimento del capitale, per tale dovendosi intendere,
come espressamente precisato nella parte tnotiva della citata sentenza
delle Sezioni unite, il “rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato, da
Ric. 2015 n. 09917 sez. MT – ud. 27-04-2016
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D.I,gs. n. 124 del 1993, ad un Fondo di previdenza complementare niendale

parte de/Fondo, del capitale accantonato” (cfr., da ult., (ass. nn. 287 e 5376
del 2012; Cass. 3757 e 13302/2013; Cass, 14380 e 14381/2013).
Nel caso di specie, la sentenza impugnata non è in linea con il predetto
principio.
In particolare, non è stato compiuto un accertamento sulla natura c

contribuente, nella qualità, verificando se vi sia stato (e quale sia stato)
l’impiego da parte del Fondo sul mercato del capitale accantonato e
quale (e quanto) sia stato il rendimento conseguito in relazione a tale
impiego, giustificandosi solo rispetto a quest’ultimo rendimento)
l’affermata tassazione al 12,50%.
Invero, i giudici d’appello si sono limitati a rinviare al conteggio
proveniente dalrlinel, prodotto dal contribuente, noti

C011terletlle

alcuna specificazione sui criteri utilizzati per la quantificazione della
voce “rendimento”, così da chiarire se si trattasse effettivamente di
incremento della quota individuale del Fondo attribuita al dipendente
in ffirza di “investimenti e ettuati dal gestore sul menato”.

5. I restanti motivi sono assorbiti.
6. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del secondo motivo
di ricorso, respinto il primo ed assorbiti i restanti, va cassata la
sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Sardegna, in diversa
composizione, perché accerti, in coerente applicazione con il principio
sopra enunciato, sulla base delle norme contrattuali applicabili, la
natura e quantità del rendimento liquidato a favore del contribuente,
verificando se vi sia stato (e quale sia stato) l’impiego da parte del
Fondo sul mercato del capitale accantonato mediante la contribuzione
del lavoratore e del datore di lavoro e quale (e quanto) sia stato il
rendimento conseguito in relazione a tale impiego, giustificandosi solo
rispetto a quest’ultimo rendimento l’affermata tassazione al 12,50%
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quantità del rendimento che sarebbe stato liquidato a favore del

(sulla differenza tra ammontare del capitale corrisposto e quello dei
premi riscossi, ridotta del 2°./o per ogni anno successivo al decin -io)
secondo la disciplina dettata dalla L. n. 482 del 1985, art. 6.

TI giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del
presente giudizio di legittimità.

I,a Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, respinto il primo ed
assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche in
ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità,
alla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna in diversa
composizione.
Così deciso, in Roma, il 27/04/2016.

PQM

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