Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11279 del 10/05/2010

Cassazione civile sez. II, 10/05/2010, (ud. 19/11/2009, dep. 10/05/2010), n.11279

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – President – –

Dott. GOLDONI Umberto – Consiglie – –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consiglie – –

Dott. PETITTI Stefano – Consiglie – –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.E. (OMISSIS), P.L.

(OMISSIS), P.G.G. (OMISSIS),

PE.LU. (OMISSIS), nella qualita’ di eredi di

P.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO

FELICE 77, presso lo studio dell’avvocato BECCIA ANDREA,

rappresentati e difesi dall’avvocato PETRULLO LUCIANO;

– ricorrenti –

contro

AUSL/(OMISSIS) POTENZA (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante

pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso

lo studio dell’avvocato PLACIDI ALFREDO, rappresentato e difeso

dall’avvocato SALVIA GIOVANNI;

REGIONE BASILICATA, in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAZZINI 55, presso lo studio

dell’avvocato VICECONTE FRANCESCO, rappresentato e difeso dagli

avvocati BRUNO MADDALENA, VIGGIANI MIRELLA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 155/2003 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 28/08/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/11/2009 dal Consigliere Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria;

udito l’Avvocato PETRULLO Lucano, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con atto di citazione del 25 giugno 1996, P.E., L., G. e Pe.Lu. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Potenza la AUSL n. (OMISSIS) di Potenza e la Regione Basilicata, esponendo che il loro dante causa, avv. P. F., aveva assunto, in vita, la rappresentanza processuale e la difesa dell’Ente ospedaliero San Carlo di Potenza in alcuni giudizi con l’Amministrazione provinciale di Potenza, e che, all’esito degli stessi, la USL n. (OMISSIS), nelle more succeduta al predetto Ente, aveva disposto, con delibera del 1 settembre 1989, il pagamento in favore del professionista, per l’opera prestata, della somma di L. 695.716.773; che detta delibera era stata annullata dal CO.RE.CO. con provvedimento del 19 dicembre 1989, impugnato dinanzi al T.A.R. che, con sentenza n. 385 del 1994, lo aveva annullato; che, in data 18 luglio 1995, essi avevano ottenuto il pagamento della sola sorte capitale, pari a L. 537.079.150, oltre le spese, mentre, nonostante le loro richieste, nessuna somma era stata corrisposta ne’ dalla USL ne’ dalla Regione Basilicata a titolo di interessi e di rivalutazione monetaria. Gli attori chiesero, pertanto, la condanna dei convenuti al pagamento in loro favore della somma di L. 503.262.078, a titolo di interessi e rivalutazione monetaria sulla somma tardivamente corrisposta. Il Tribunale di Potenza, con sentenza depositata in data 9 febbraio 2000, in parziale accoglimento della domanda, condanno’ la Azienda Sanitaria locale n. (OMISSIS) di Potenza al pagamento in favore degli attori della somma di L. 377.390.894, oltre ad interessi, rigettando la domanda nei confronti della Regione Basilicata.

Avverso tale sentenza propose appello l’AUSL n. (OMISSIS) di Potenza, che convenne in giudizio sia gli originari attori, sia la Regione Basilicata. Quest’ultima chiese il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti. I primi chiesero il rigetto del gravame, proponendo appello incidentale al fine dell’accoglimento della domanda come dagli stessi proposta nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado.

2. – Con sentenza depositata in data 28 agosto 2003, la Corte d’appello di Potenza, in riforma della decisione impugnata, rigetto’ la domanda proposta dagli originari attori nei confronti della AUSL n. (OMISSIS) di Potenza. Osservo’ la Corte che i requisiti di validita’ dei contratti posti in essere dalla p.a., anche quando agisca iure privatorum, attengono alla manifestazione di volonta’ e alla forma:

la prima deve provenire dall’organo al quale e’ attribuita la legale rappresentanza, mentre la forma deve essere, a pena di nullita’, scritta, al fine di consentire l’identificazione del contenuto negoziale ed i controlli cui l’azione amministrativa e’ sempre soggetta.

Nella specie, difettando un contratto che conferisse all’avv. P.F. l’incarico di espletare le prestazioni professionali di cui si tratta, la domanda degli appellati non poteva trovare accoglimento. Per altro verso, la Corte di merito rilevo’ il difetto di legitimatio ad causam dell’Azienda USL n. (OMISSIS) di Potenza nel giudizio, richiamando l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo il quale la successione ex lege della regione nei rapporti obbligatori gia’ di pertinenza delle soppresse UU.SS.LL., ha determinato la legittimazione ad agire o contraddire della regione stessa, e non anche dell’azienda sanitaria, subentrata nello svolgimento dei compiti gia’ propri della U.S.L..

Tale successione e’ caratterizzata dalla prevista procedura di liquidazione affidata ad apposita gestione stralcio, e quest’ultima e’ individuata nell’ufficio responsabile della medesima U.S.L. cui si riferivano i debiti e i crediti inerenti alle gestioni pregresse, ed e’ rappresentata dal direttore generale della nuova azienda sanitaria nella veste di commissario liquidatore.

Nella specie, la successione nei rapporti obbligatori gia’ facenti capo alla U.S.L. n. (OMISSIS) di Potenza aveva determinato la legitimatio ad causam della Regione Basilicata o della gestione liquidatoria, e non anche della AUSL, nei cui confronti la domanda proposta dagli originari appellati era inammissibile.

Quanto alla domanda proposta nei confronti della Regione Basilicata non quale ente subentrato alla USL n. (OMISSIS) ma come ente di cui e’ organo il CO.RE.CO., ritenuto responsabile per avere illegittimamente annullato la delibera avente ad oggetto il pagamento delle competenze professionali in favore del dante causa degli originari attori, rilevo’ il giudice di secondo grado che le considerazioni gia’ svolte facevano venir meno il rapporto di causalita’ tra l’atto posto in essere dal CO.RE.CO. e il danno lamentato.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorrono P.E., L., G.G. e Pe.Lu. sulla base di due motivi, illustrati anche da successiva memoria. Resistono con controricorso sia la Regione Basilicata sia l’Azienda Unita’ sanitaria Locale n. (OMISSIS) di Potenza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con la prima censura, si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 99, 112, 342 e 346 c.p.c. con riguardo alla parte della sentenza impugnata concernente la ritenuta nullita’ del contratto intercorso tra l’avv. Pe.L. e l’Ente Ospedaliero si rileva che la regola della rilevabilita’ di ufficio della nullita’ del negozio giuridico in ogni stato e grado del giudizio va coordinata sia con il carattere dispositivo del gravame, sia con il principio della disponibilita’ della prova, sia con la regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Ne consegue, secondo i ricorrenti, che il giudice del gravame non puo’ dichiarare di ufficio la nullita’ di un atto negoziale per un motivo basato su fatti diversi e nuovi rispetto a quelli dedotti da colui che ha proposto impugnazione e percio’ estranei alla materia del contendere. Il potere del giudice di appello incontrerebbe, poi, un’ulteriore preclusione nella ipotesi in cui la sentenza di primo grado abbia accolto la domanda di condanna ponendo a fondamento della decisione il contratto medesimo, del quale abbia, in tal modo, implicitamente affermato la validita’. Osservano, ancora, i ricorrenti che l’eventuale nullita’ del contratto in questione non era stata rilevata dal CO.RE.CO. nella fase di verifica della legittimita’ della delibera di pagamento, non dal T.A.R. per la Basilicata nel giudizio di annullamento della decisione del CO.RE.CO., ne’ aveva impedito alla AUSL n. (OMISSIS) di effettuare il relativo pagamento a seguito del giudizio amministrativo. La controversia concerneva solo il pagamento degli accessori scaturenti dal contratto, e non la validita’ dello stesso, ormai inoppugnabile.

2.1. – La censura e’ immeritevole di accoglimento.

2.2. – Nelle controversie promosse per far valere diritti che presuppongono la validita’ di un determinato contratto, la nullita’ del contratto stesso e’ rilevabile d’ufficio, anche in grado di appello, rientrando nel potere – dovere del giudice la verifica della sussistenza delle condizioni dell’azione, indipendentemente dall’attivita’ assertiva delle parti, e senza incorrere in vizio di ultrapetizione se il contratto configura un elemento costitutivo della domanda (dovendo il principio della rilevabilita’ d’ufficio della nullita’ coordinarsi con quello della domanda). In una tale prospettiva, non si rendono applicabili le regole delle preclusioni o limitazioni per la proposizione di domande nuove o di eccezioni in senso stretto (arg. ex Cass., sentt. n. 18374 del 2006, n. 15561 del 2004, n. 11847 del 2003).

2.3. – Ne’ a sorte migliore sarebbe destinata la censura ove la si consideri rivolta sostanzialmente alla contestazione della legittimita’ dell’esame condotto di ufficio dal giudice di secondo grado di una questione sulla quale si era formato il giudicato. Anzi, in tale ipotesi, la doglianza non troverebbe ingresso nel presente giudizio per difetto di autosufficienza, in considerazione della mancata deduzione da parte di ricorrenti della norme attinenti agli effetto preclusivi del giudicato.

3. – Con la seconda censura si lamenta, con riferimento alla carenza di legittimazione ad causam della ASL n. (OMISSIS) di Potenza, ritenuta nella sentenza impugnata, violazione o falsa applicazione di legge, violazione delle norme costitutive delle sezioni a stralcio e liquidatorie delle USL, falsa applicazione delle norme sulla successione nella titolarita’ dei rapporti tra enti, ritenuta nel caso di specie inesistente. La sentenza del T.A.R. per la Basilicata del 1994 che aveva annullato il provvedimento del CO.RE.CO. del 19 dicembre 1989 era passata in giudicato nel febbraio del 1995. In tale momento era nato l’obbligo del pagamento per la AUSL n. (OMISSIS), che correttamente aveva effettuato il pagamento, poiche’ solo le obbligazioni giuridicamente perfezionatesi al 31 dicembre 1994 andavano a far parte della gestione delle sezioni stralcio. A questo punto, la questione non atterrebbe piu’ alla legittimazione ad causasi, ma, se mai, alla titolarita’ del rapporto fatto valere in giudizio, quindi non rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo, e ormai preclusa. Infatti, quando la effettiva titolarita’ del rapporto controverso abbia costituito nel giudizio di primo grado fatto pacifico per la concorde allegazione di tutte le parti, si deve ritenere acquisita la relativa prova come fatto non contestato, senza che il giudice, di ufficio, possa rimettere in discussione la questione.

4.1. – La doglianza e’ infondata.

4.2. – In seguito alla soppressione delle USL ad opera del D.Lgs. n. 502 del 1992, che ha istituito le AUSL, e per effetto della L. n. 724 del 1994, art. 6, comma 1, e della L. n. 549 del 1995, art. 2, comma 14, che hanno individuato nelle Regioni i soggetti giuridici obbligati ad assumere a proprio carico i debiti degli organismi soppressi, essendo la successione delle Regioni caratterizzata da una procedura di liquidazione affidata ad un’apposita gestione stralcio, individuata nell’ufficio responsabile della medesima USL, il processo instaurato da o nei confronti di una USL prima della sua soppressione prosegue tra le parti originarie, con le relative conseguenze in ordine alla legittimazione attiva e passiva in ragione dell’attribuzione al direttore generale della nuova AUSL della qualita’ di organo di rappresentanza della gestione stralcio (v., Cass., SS.UU., sent. n. 1237 del 2000, e, successivamente, ex plurimls, Cass., sent. n. 17913 del 2009), con la funzione di liquidare le situazioni debitorie delle UU.SS.LL. esistenti alla data del 31 dicembre 1994.

Nel caso di specie, pertanto, correttamente la Corte di merito ha ritenuto che la successione nei rapporti obbligatori gia’ facenti capo alla USL n. (OMISSIS) abbia determinato la legittimatio ad causam della Regione Basilicata o della gestione liquidatoria, e non anche quella della AUSL. 4.3. – Ne’ merita condivisione la prospettazione della difesa dei ricorrenti, che tende ad accreditare la data (successiva al 31 dicembre 1994) del passaggio in giudicato della sentenza del TAR che annullo’ il provvedimento del CO.RE.CO. del 19 dicembre 1989 come quella della insorgenza della obbligazione di pagamento a carico della AUSL n. (OMISSIS) di Potenza, laddove l’annullamento, disposto con sentenza, dell’atto dell’organo di controllo, che non e’ elemento costitutivo dell’atto controllato (nella specie, la delibera di pagamento), non puo’ incidere sul perfezionamento della obbligazione.

4.4. – Nemmeno puo’, infine, aderirsi alla tesi difensiva dei ricorrenti nella parte relativa alla individuazione della questione in esame non gia’ di una questione di legittimazione ad causam, ma di titolarita’ del rapporto fatto valere in giudizio, questione ormai preclusa.

Infatti – come esattamente osservato dalle controricorrenti – la Corte di merito ha escluso che il soggetto chiamato in giudizio fosse quello nei cui confronti poteva essere esercitata, nella specie, l’azione. E, dunque, non si discuteva di titolarita’ passiva del rapporto, ma di legittimazione passiva all’azione.

5. – Il ricorso deve essere, conclusivamente, rigettato. Le spese seguono la soccombenza, e vanno, pertanto, poste a carico dei ricorrenti in solido.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3200,00, di cui Euro 3000,00, per onorari a favore di ciascuna delle controricorrenti.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 19 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2010

 

 

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