Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11278 del 29/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 29/04/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 29/04/2021), n.11278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 31922-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.G., in proprio ed in qualità di socio e

rappresentante delle società AGC SRL, e AJ TRADE SA, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE DELLA VITTORIA, 34, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO MIRAGLIA, rappresentato e difeso dall’avvocato

LUCA GRECO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 60/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II

GRADO di BOLZANO, depositata il 18/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva, riunendoli, tre ricorsi della parte contribuente avverso tre avvisi di accertamento relativi a varie imposte per l’anno d’imposta 2010, con i quali l’ufficio aveva accertato la sussistenza della c.d. “esterovestizione” di cui all’art. 73 T.U.I.R., comma 3, (D.P.R. n. 917 del 1986), individuando come effettiva sede delle due società coinvolte – formalmente residenti, rispettivamente, nella (OMISSIS) la AGC s.r.l. e in Svizzera la AJ TRADE SA – il territorio dello Stato italiano, e segnatamente a (OMISSIS), (OMISSIS), con conseguente riqualificazione di tali società come società di persone e attribuzione della qualità di loro socio illimitatamente responsabile a M.G.;

in particolare, secondo la Commissione Tributaria Provinciale, l’Ufficio non aveva provato, come sarebbe stato suo onere ai sensi dell’art. 73 T.U.I.R., comma 3, del che tali società avevano avuto per la maggior parte del periodo d’imposta di riferimento (vale a dire il 2010) la propria sede legale o la propria sede di amministrazione o l’oggetto principale della propria attività nel territorio dello Stato, e in particolare a (OMISSIS) nella suddetta (OMISSIS);

la Commissione Tributaria Regionale respingeva il ricorso dell’Agenzia delle entrate, affermando che l’Ufficio non ha in alcun modo provato che “per la maggior parte del periodo d’imposta” di riferimento, vale a dire il 2010, le due predette società – la AGC s.r.l. e la AJ TRADE SA – abbiano la sede legale, la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale della propria attività a (OMISSIS). La circostanza che già dal secondo semestre 2010 il principale cliente di AGC s.r.l., vale a dire la RG TRADE GmbH – la principale “società sponda” utilizzata nel carosello fiscale gestito, tra gli altri, da M.G. e che in questa sede non viene contestato nella sua esistenza – si sia avvalsa per il passaggio della merce oggetto di frode della società di logistica “Rhenus” sita a (OMISSIS) nella suddetta (OMISSIS), con deposito temporaneo della stessa presso un magazzino ivi appositamente locato a partire da tale data, non può, all’evidenza, avere rilevanza probatoria decisiva, essendo il detto magazzino riconducibile ad un soggetto terzo, ossia la società di logistica “Rhenus” che non risulta essere stata coinvolta nelle indagini penali e neppure essere stata gestita da M.G.; nè muta il quadro d’insieme la circostanza incentrata sulle dichiarazioni riportate nel processo verbale di contestazione che “non escludono” l’esistenza di un’altra sede in (OMISSIS) riconducibile alle dette società in epoca antecedente al secondo semestre 2010: nella prospettiva dei requisiti richiesti dall’art. 73 T.U.I.R., comma 3, anche tale circostanza appare del tutto inidonea sotto il profilo del necessario rigore probatorio, atteso che un dato fattuale non escluso non può dirsi in alcun modo solo per questo dimostrato. La tesi, contenuta negli atti accertativi impugnati, della “esterovestizione” e della collocazione in Italia delle predette società, con conseguente loro riqualificazione in società di fatto, con M.G. quale socio illimitatamente responsabile, appare pertanto del tutto insostenibile: di qui, a cascata, il venir meno dei presupposti giuridici per i recuperi effettuati dall’Ufficio di Bolzano, con gli avvisi di accertamento impugnati, ai fini IVA ed IRAP.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l’Agenzia delle entrate, affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 58, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 73, degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., in quanto la Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano ha erroneamente escluso la sussistenza di elementi da cui poter desumere che la sede delle società AGC s.r.l. e AJ TRADE SA fosse in Italia, valutando come non sussistenti gli elementi probatori posti dall’Agenzia a fondamento degli atti impositivi, elementi univoci nel collocare in Italia le sedi delle società in questione.

Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., comma 3 (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA