Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11278 del 23/05/2011

Cassazione civile sez. I, 23/05/2011, (ud. 01/03/2011, dep. 23/05/2011), n.11278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26626/2008 proposto da:

C.F. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 227, presso l’avvocato IASONNA

Stefania, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

28/09/2007, n. 51264/06 R.G.A.D.;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

01/03/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, C.F. impugnava nei confronti del Ministero della Giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Roma del 28-09-2007, che aveva condannato l’amministrazione al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento.

Resiste con controricorso il Ministero.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va dichiarato inammissibile per inadeguatezza dei quesiti di cui all’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi.

Il ricorrente si limita a chiedere alla Suprema Corte che accerti se vi sia stata nella specie inosservanza dei parametri di risarcimento utilizzati dalla CEDU e se l’errata valutazione della “posta in gioco” abbia violato la L. n. 89 del 2001, nonchè la Convenzione Europea dei diritti dell’uomo. Si tratta dunque di un mero interrogativo circolare, una sorta di tautologia, senza riferimento alcuno alla concreta fattispecie (per tutte Cass. S.u. n. 26020 del 2008). Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 900,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2011

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