Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11277 del 31/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 11277 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CIGNA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 29082-2014 proposto da:
TAGLIALATELA ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA. MERCALLI, 11 presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO
TAGLIALATELA che lo rappresenta e difende, giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I di
NAPOLI;

-intimata avverso la sentenza n. 316/31/2013 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI dell’i/07/2013, depositata
il 23/09/2013;

Data pubblicazione: 31/05/2016

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA.
Il contribuente Taglialatela Antonio ricorre, affidandosi a tre motivi,
per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria
Regionale Campania, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle

di Napoli aveva accolto il ricorso proposto da Tagliadatela Antonio e
Taglialatela Maria avverso avviso di liquidazione relativo ad imposta di
registro dovuta per la registrazione della sentenza 44/06 emessa dal
Tribunale di Napoli, tra parte contribuente e Consorzio ASI; la CTR,
in particolare, per quanto ancora rileva, ha evidenziato: che, in ordine
al pagamento dell’imposta di registro in caso di sentenze emesse
all’esito di controversie civili, il principio di solidarietà “tra le parti in
causa”, esplicitato dall’art. 57, comma 1, T.U. 131/86, non prevedeva
alcuna distinzione tra coobbligati, sicchè, contrariamente a quanto
sostenuto dalla CT?, non sussisteva in capo all’Amministrazione alcun
onere di notificare l’avviso prima all’obbligato principale (Consorzio
ASI, soccombente nella detta controversia ) e, solo in caso di
inadempienza di quest’ultimo, procedere poi nei confronti del
coobbligato; la CTR ha poi affermato che, nel caso di specie
(concernente appunto’ imposta di registro per sentenze emesse in esito
a controversie civili) non poteva trovare applicare la deroga alla
solidarietà, prevista dall’art. 57, comma 8, dpr 131/86 per il solo caso
di pagamento dell’imposta in caso di registrazione di “atti di
espropriazione”.
L’Agenzia delle Entrate non svolge attività difensiva.
Con il primo motivo di ricorso il contribuente lamenta -ex art. 360 n. 5
cpc- l’omessa motivazione (e comunque l’omesso esame) in ordine alle

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Entrate, ha riformato la decisione di primo grado, con la quale la CTP

eccezioni d’inammissibilità e d’improccdibilità del gravame sollevate in
comparsa di costituzione in appello (v. lett. A,B,C,D ed E).
Il motivo è inammissibile.
Come già evidenziato da questa Corte, “l’omessa pronuncia su alcuni
dei motivi di appello – così come, in genere, l’omessa pronuncia su

risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il
pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado,
che deve essere fatto’ valere dal ricorrente non con la denuncia della
violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360 c.p.c., n. 3 o
con il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto siffatte
censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame
la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo
giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non
giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma
attraverso la specifica deduzione del relativo “error in procedendo” ovverosia della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione
all’art. 360 c.p.c., n. 4 – la quale soltanto consente alla parte di chiedere
e al giudice di legittimità – in tal caso giudice anche del fatto
processuale – di effettuare l’esame, altrimenti precluso, degli atti del
giudizio di merito e, così, anche dell’atto di appello. La mancata
deduzione del vizio nei termini indicati, evidenziando il difetto di
identificazione del preteso errore del giudice del merito e impedendo il
riscontro “ex actis” dell’assunta omissione, rende, pertanto,
inammissibile il motivo (Cass.22759/2014; cfr. Cass. 1755/2006).
Con il secondo motivo il contribuente, denunziando —ex art. 360
n. 3 cpc- violazione e falsa applicazione dell’art. 57 dpr 131/86, si
duole che la CTR non abbia considerato che la sentenza in
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domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio –

questione era meramente ricognitiva di trasferimento di immobile
in ragione di pubblica utilità in favore di consorzio pubblico,
sicchè doveva trovare applicazione l’imposta in misura fissa di cui
alla tariffa parte prima allegata al dpr 131/86 per i trasferimenti a
favore di Stato, enti locali, consorzi e comunità montane; di

atto espropriativo (e non quindi in virtù della sentenza), nella
specie doveva trovare applicazione la deroga al normale principio
di solidarietà, dettata dal menzionato art. 57, comma 8, dpr131/86.
Il motivo, che presenta profili di inammissibilità per difetto di
autosufficienza in quanto non riporta compiutamente il contenuto
della sentenza del Tribunale di Napoli, è in ogni modo infondato.
Ed invero, posto che nello stesso ricorso per cassazione proposto
dal contribuente viene affermato che il giudizio di cui alla detta
sentenza aveva ad oggetto originario “opposizione a stima
espropriativa determinata in decreto ablativo del Prefetto di
Napoli…”, va rilevato che questa Corte ha già chiarito che “in
tema di imposta di registro per espropriazioni per pubblica utilità,
il beneficio della registrazione a tassa fissa, anziché proporzionale,
dei provvedimenti di esproprio trova la propria “ratio” nella
funzione, propria di tali atti, di trasferire la proprietà del bene in
favore dello Stato o di un ente pubblico territoriale, mentre tale
funzione è del tutto estranea alla sentenza che, definendo una
controversia di natura meramente patrimoniale derivante dalla
opposizione alla stima, determina in via definitiva l’ammontare
della indennità spettante all’espropriato per effetto del
provvedimento ablatorio (Cass. 12692/2005)”; in termini anche
Cass.9137/2014, secondo cui “in tema di imposta di registro,
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conseguenza, essendo avvenuto il trasferimento proprio in virtù di

alla sentenza che, rideterminandone l’entità, ordini il deposito,
presso la Cassa Depositi e Prestiti, delle
dovute indennità di esproprio e di occupazione legittima, si applica
l’imposta percentuale di cui all’art. 8, krt. b), della Tariffa – Parte
prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, trattandosi, “in parte

provvedimento amministrativo di espropriazione per pubblica
utilità, di trasferire la ,proprietà del bene allo Stato, e che si limita,
nel definire una controversia di natura patrimoniale derivante dalla
opposizione alla stima, a determinare in via definitiva l’ammontare
dell’indennità spettante all’espropriato per effetto del
provvedimento ablatorio”.
Con il terzo motivo il contribuente denunzia “nullità della
proposizione di atto di appello da parte di soggetto a tanto non
legittimato, non potendosi considerare la Direzione Provinciale
portatrice del potere di impugnazione, invero riservato all’organo
che ha emanato l’atto e comunque ai funzionari direttivi della
Direzione regionale..”.
Il motivo è infondato..
Questa Corte ha già statuito che “nel processo tributario, la
disposizione dell’art. 52, comma secondo, del D.Lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, secondo la quale gli uffici periferici del dipartimento
delle entrate del Ministero delle finanze e gli uffici del territorio
devono essere previamente autorizzati alla proposizione
dell’appello principale, rispettivamente, dal responsabile del
servizio del contenzioso della competente direzione generale delle
entrate e dal responsabile del servizio del contenzioso della
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qua”, di statuizione di condanna, priva della funzione, propria del

competente direzione compartimentale del territorio, non è più
suscettibile di applicazione una volta divenuta operativa – in forza
del D.M. dell’economia 28 dicembre 2000 – la disciplina recata
dall’art. 57 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito
le agenzie fiscali, attribuendo ad esse la gestione della generalità

uffici del Ministero delle finanze, e trasferendo alle medesime i
relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, da esercitarsi
secondo la disciplina dell’organizzazione interna di
ciascuna agenzia. A seguito della soppressione di tutti gli uffici ed
organi ministeriali ai quali fa riferimento l’art. 52, comma secondo,
del D.Lgs. n. 546 del 1992, infatti, da tale norma non possono
farsi discendere condizionamenti al diritto delle agenzie …
di appellare le sentenze ad esse sfavorevoli delle commissioni
tributarie provinciali” (Cass. sez. unite 604/2005; v. anche Cass.
10736/2014)
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese, non avendo l’Agenzia svolto attività difensiva in
questa sede.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, dpr115/2002, si dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso principale , a norma del comma 1 bis del cit. art.
13.

P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per
il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
Ric. 2014 n. 29082 sez. MT – ud. 02-03-2016
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delle funzioni in precedenza esercitate dai dipartimenti e dagli

contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale , a
norma del comma 1 bis del cit. art. 13.
oma il 2-3-2016
11 Pre idente

Così deciso

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