Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11277 del 12/06/2020

Cassazione civile sez. III, 12/06/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 12/06/2020), n.11277

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25913/2015 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

L.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. MIRABELLO

18, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO RICHIELLO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ADA RUFFINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1576/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 01/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/11/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato UMBERTO RICHIELLO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 1/10/2014 la Corte d’Appello di Firenze, in accoglimento del gravame interposto dalla sig. L.G. e in conseguente totale riforma della pronunzia Trib. Firenze n. 3180 del 2006, ha accolto la domanda dalla medesima proposta nei confronti del Ministero della Salute di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di epatite C contratta all’esito di emotrasfusione cui si era sottoposta in data (OMISSIS).

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Ministero della salute propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la L..

Già chiamata all’udienza camerale del 30/3/2017, prospettando la questione della cumulabilità o meno del risarcimento del danno con l’indennizzo ricevuto dal dante causa ex L. n. 210 del 1992, la causa è stata rinviata alla pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo il ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione” dell’art. 2043 c.c., artt. 112,115, 116 c.p.c. e dei principi in tema di compensazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia escluso l’applicabilità della compensazione dell’indennizzo ex L. n. 210 del 1992, erroneamente ravvisando la mancanza nella specie di elementi per individuare l’esatto ammontare del credito per indennizzo, laddove lo stesso non è necessario ed è stato comunque prodotto agli atti.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare con riferimento all’indennizzo ex L. n. 210 del 1992, pur avendo esso natura diversa dal diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto (v. Cass., 22/8/2018, n. 20909; Cass., 20/1/2014, n. 991; Cass., 14/3/2013, n. 6573; Cass., 14/3/2013, n. 6573; Cass., Sez. Un., 11/01/2008, n. 584) esso può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (compensatio lucri cum damno) solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il lucrum, in quanto l’astratta spettanza di una somma suscettibile di essere compresa tra un minimo ed un massimo, a seconda della patologia riconosciuta, non equivale alla sua corresponsione e non fornisce elementi per individuarne l’esatto ammontare, nè il carattere predeterminato delle tabelle consente di individuare, in mancanza di dati specifici a cui è onerato chi eccepisce il lucrum, il preciso importo da portare in decurtazione del risarcimento (v. Cass., 14/6/2013, n. 14932; e, conformemente, Cass., 10/5/2016, n. 9434, nonchè, da ultimo, Cass., 22/8/2018, n. 20909; Cass., 30/8/2019, n. 21837).

Orbene, nella specie non è invero dato evincersi l’esatto ammontare dal Ministero opposto in compensazione a titolo di indennizzo ex L. n. 210 del 1992, giacchè la riconosciuta spettanza a favore del danneggiato di una somma a tale titolo non fornisce invero elementi per individuare l’esatto ammontare del credito opposto in compensazione, non potendo pertanto di per sè far ritenere assolto l’onere probatorio di indicare l’esatto ammontare dell’indennizzo percepito, gravante sul Ministero tenuto alla relativa effettiva corresponsione.

Senza d’altro canto sottacersi che l’odierno ricorrente formula le proprie censure in modo del tutto apodittico laddove pone a fondamento delle medesime atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, l'”atto di citazione ritualmente notificato”, la sentenza del giudice di prime cure, l’atto di appello, la propria “memoria ritualmente depositata in sede di gravame, il “provvedimento di riconoscimento dell’indennizzo, con indicazione relativa alla categoria di invalidità di cui alla Tabella A allegata al D.P.R. n. 834 del 1981”, la “nota della Regione Toscana (nota prot. n. 105/26493/10.05 del 21 settembre 2001)”, il “verbale della C.M.O di Firenze… del 15/1/2001… prodotto dalla stessa attrice quale doc. n. 3”,), anche laddove (in parte) riprodotto (es., “pagg. 7 – 9 della seconda comparsa conclusionale in appello del 6 giugno 2014”), senza invero osservare il requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (v., da ultimo, Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469). All’inammissibilità e infondatezza del motivo consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 7.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2020

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