Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11277 del 10/05/2010
Cassazione civile sez. II, 10/05/2010, (ud. 18/01/2010, dep. 10/05/2010), n.11277
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.F., ricorrente che non ha depositato il ricorso nei
termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI REGGIO CALABRIA – PREFETTURA DI
REGGIO CALABRIA -, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STAIO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 30/2006 del GIUDICE DI PACE di GALLINA (RC)
del 24/2/06, depositata l’8/03/2006;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PARZIALE Ippolisto;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. PRATIS Pierfelice, che si
riporta alle conclusioni scritte.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Si tratta di ricorso non depositato nel termine di cui all’art. 369 c.p.c.. Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale conclude con richiesta di declaratoria di improcedibilita’ del ricorso.
Parte intimata ha proposto tempestivo controricorso, depositato pure tempestivamente.
Il ricorso risulta improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c. in quanto mai depositato. Deve procedersi alla regolazione delle spese in favore dell’intimato.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 400,00 euro per onorari, oltre spese prenotate a debito e accessori come per legge.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2010