Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11277 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 09/05/2017, (ud. 25/10/2016, dep.09/05/2017),  n. 11277

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 5232/12) proposto da:

F.S. e F.P., rappresentati e difesi, in

forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.to

Giuseppe Perica del foro di Velletri (Roma) ed elettivamente

domiciliati presso lo dell’Avv.to Giuseppe Fiorino studio in Roma,

via Premuda n. 6;

– ricorrenti –

contro

Comune di ARTENA, in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma – Sezione

specializzata agraria n. 4151 depositata il 30 novembre 2011.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 25

ottobre 2016 dal Consigliere relatore Dott.ssa FALASCHI Milena;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Pepe Alessandro, che ha concluso per l’estinzione del

ricorso per intervenuta rinuncia.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 10 aprile 2003, dinanzi al Tribunale di Velletri, F.F., dante causa degli odierni ricorrenti, S. e F.P., proponeva istanza di affrancazione dei fondi agricoli siti in (OMISSIS), con sovrastante fabbricato rurale dei quali era direttario il Comune di Artena.

Instaurato il contraddittorio, nella resistenza del Comune convenuto, il quale negava l’esistenza di un diritto di colonia perpetua in favore del ricorrente, trattandosi peraltro di beni appartenenti al patrimonio indisponibile dell’ente locale, il Tribunale di Velletri con ordinanza del 15 febbraio 2007, dichiarava affrancati i terreni, determinando il prezzo di affranco in Euro 119,40.

In virtù di reclamo avverso l’ordinanza di affrancazione proposto dal Comune, la Sezione specializzata agraria del medesimo Tribunale di Velletri, nella resistenza degli eredi del F., con sentenza n. 347 del 2011, accoglieva l’impugnazione e per l’effetto respingeva l’istanza di affrancazione.

Interposto appello avverso la decisione dai F., la Corte di appello di Roma – Sezione specializzata agraria, nella contumacia dell’Amministrazione locale, dichiarava improcedibile il gravame per essere stato tardivamente notificato il ricorso introduttivo del giudizio di appello. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i F., sulla base di cinque motivi.

L’Amministrazione è rimasta intimata.

La causa è stata fissata per la discussione alla pubblica udienza del 25 ottobre 2016.

In prossimità dell’udienza è stato depositato nella cancelleria di questa Corte, in data 11 ottobre 2016, per conto dei F. un atto di rinuncia al ricorso, per essere venuto meno nel frattempo l’interesse dei ricorrenti alla controversia, firmato da entrambi i ricorrenti di persona e dal loro procuratore, avvocato Giuseppe Perica.

Il giudizio va conseguentemente dichiarato estinto per sopravvenuta rinuncia al ricorso, in conformità alle conclusioni del Procuratore Generale e poichè la rinuncia è pervenuta dopo la fissazione dell’udienza, la declaratoria di estinzione va pronunciata dal Collegio (Cass. n. 19051 del 2010 e Cass. n. 1878 del 2011).

Non vi è luogo a regolazione delle spese, in ragione dell’assenza di difese da parte dell’Amministrazione.

PQM

La Corte, dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2 Sezione Civile, il 25 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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