Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11276 del 31/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 11276 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CIGNA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 25611-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
RICCI GIULIO, elettivamente domiciliato presso la CORTE DI
CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso
dall’Avvocato FLAVIO NUTI, giusta procura in calce à
controricorso;

– controricortente

Data pubblicazione: 31/05/2016

avverso la sentenza n. 570/25/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di FIRENZE del 14/03/2014,
depositata il 19/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA;

In fatto
L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad un unico motivo, per la
cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria
Regionale Toscana, nel rigettare l’appello dell’Ufficio, ha confermato
la decisione con la quale la CTP di Pisa aveva rigettato il diniego
opposto dall’Ufficio ad istanza 16-3-2010 avanzata dal contribuente
Ricciardi Raffaello (tx dipendente Cassa Risparmio di Volterra) e
diretta ad ottenere il rimborso di quanto pagato a seguito di
comunicazione di irregolarità relativa agli esiti del controllo
automatizzato ex art. 36 bis dpr 600/73; con detta comunicazione era
stata evidenziata una maggiore imposta dovuta a titolo di IRPEF sui
redditi soggetti a tassazione separata percepiti nell’anno 2004, con
specifico riferimento alla prestazione in forma capitale erogata da un
fondo pensione integrativo per i dipendenti del predetto Istituto di
credito; la CTR, in particolare, ha rilevato che, in conseguenza
dell’entrata in vigore (dal 1 °4-2007) dell’art. 23 d.lgs 252/2005,
l’Amministrazione non poteva procedere, per le erogazioni effettuate
prima di tale data, alla riliquidazione della maggiore imposta dovuta in
base all’aliquota media del quinquennio precedente.
Il contribuente resiste con controricorso, illustrato anche da successiva
memoria.
E’ stata depositata relazione ex art. 380 bis cpc.
In diritto

Ric. 2014 n. 25611 sez. MT – ud. 18-02-2016
-2-

%

Il contribuente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per cassazione, in
quanto notificato non nel domicilio eletto in primo e secondo grado
(studio dell’avv. F. Nuti, in Volterra, vicolo F. da Volterra 1/A) ma
presso altro recapito dello stesso legale (Livorno, via Magagnini 12),
con ricezione da persone non dello studio.

del ricorso si risolve, al limite, non in una inesistenza ma in una nullità
della notifica medesima (effettuata in luogo avente comunque un
astratto collegamento funzionale con il destinatario), come tale sanata,
in ragione del raggiungimento dello scopo, dalla costituzione del
contro ricorrente (v. ,Cass. 12301/2014, secondo cui “la notificazione
dell’atto di impugnazione è inesistente, con conseguente insanabilità
“ex tunc”, soltanto allorché la relativa abnormità sia tale da non
consentirne in alcun modo l’inserimento nello sviluppo del processo,
sicché, ove il vizio attenga alla fase della consegna, è inesistente la
notificazione fatta a soggetto o in luogo totalmente estranei al
destinatario, mentre è nulla, e suscettibile di sanatoria, quella effettuata
in luogo o a persona che, pur diversi da quelli indicati dalla norma
processuale, abbiano – in base ad una valutazione “ex ante” avente ad
oggetto l’astratto raggiungimento dello scopo nonostante il vizio della
notificazione – un qualche riferimento con il destinatario” (conf. tra le
tante, Cass. 13667/2007 e 5598/2015)
Con l’unico motivo cii ricorso l’Agenzia, denunziando -ex art. 360 n. 3
cpc- violazione e falsa applicazione degli artt. 19,20 e 21 d.lgs 546/92,
si duole che la CTR abbia esaminato il merito della pretesa, senza
considerare che il contribuente, il quale aveva ricevuto comunicazione
di irregolarità, aveva impugnato il silenzio-rifiuto rispetto all’istanza di
rimborso, nonostante la definitività (per mancata impugnazione nei
termini di cui all’art. 21 d.lgs 546/92) di detta comunicazione.
Ric. 2014 n. 25611 sez. MT – ud. 18-02-2016
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Siffatta eccezione è infondata, atteso che il dedotto vizio della notifica

Il motivo è inammissibile, in quanto propone per la prima volta
dinanzi a questa Corte la questione (che non appare sollevata nei
precedenti giudizi di merito) della definitività della comunicazione di
irregolarità.
Il ricorso va pertanto rigettato.

dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in
complessivi euro 1.00,0,00, oltre accessori di legge
Così deciso in rirma il 18-2-2016
Il J residente

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in

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