Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11276 del 29/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 29/04/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 29/04/2021), n.11276

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 29112-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO 8,

presso lo studio dell’avvocato LEONARDO PALLOTTA, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GUIDO LUIGI BATTAGLIESE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2396/20/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 28/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. Il Notaio B.L., impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano l’avviso di liquidazione, notificato in data 24 settembre 2015, con il quale l’Agenzia delle Entrate accertava nei confronti del Notaio in qualità di responsabile d’imposta la maggiore imposta principale relativa ad un verbale di assemblea straordinaria di aumento di capitale sociale della soc. Peoplelink srl ricevuto dal notaio nel quale veniva enunciato un contratto di finanziamento soci e non registrato effettuato dal socio S.M..

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava l’appello rilevando: a) che il professionista non era responsabile in solido dell’imposta riferita ad un atto – il finanziamento soci – non ricevuto dal Notaio sicchè la pretesa tributaria andava rivolta nei confronti delle parti che avevano stipulato l’atto e ne avevano omesso la registrazione; b) che il verbale di assemblea si limitava a menzionare l’esistenza del mutuo del socio come risultante dalle scritture contabili senza alcuna indicazione degli elementi essenziali dell’atto enunciato.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. Il contribuente si è costituito depositando controricorso e memoria illustrativa.

Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo denuncia il ricorrente la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 10 e art. 22, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si argomenta che la CTR ha errato nel ritenere il notaio non solidalmente responsabile dell’imposta del registro in via principale con le parti per gli atti da lui redatti ricevuti ed autenticati nonchè per gli atti che, in essi risultano essere stati enunciati. Evidenzia, inoltre, l’Agenzia delle Entrate che contrariamente a quanto affermato dai giudici di seconde cure nel verbale di assemblea era chiaramente indicata la concessione di un finanziamento da parte del socio S. in favore della società.

2. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto il motivo del ricorso è diretto a censurare l’affermazione contenuta nella sentenza dell’estraneità del notaio all’attività di registrazione di un atto al quale il professionista sarebbe rimasto estraneo.

2.1 La fattispecie sottoposta allo scrutinio di questa Corte riguarda un finanziamento soci in favore della società, non formalizzato in atto pubblico o scrittura privata autenticata e successivamente dichiarato nel verbale assembleare di ripianamento delle perdite del capitale sociale e di sua ricostituzione, mediante rinuncia da parte del soci stessi al finanziamento stesso.

2.2 L’Ufficio ha ritenuto applicabile la disciplina contenuta nel D.P.R. n. 131 del 1986, art. 22, in forza del quale “Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene la enunciazione, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate” e lo stesso D.P.R., art. 10, comma 1, lett. b), a tenore del quale “Sono obbligati a richiedere la registrazione: i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati” ed ha conseguentemente sottoposto il finanziamento soci, quale contratto di prestito alla società cui si applica la disciplina del mutuo, all’imposta di registro in termine fisso con l’applicazione dell’aliquota al 3% ai sensi del TUR, Tariffa allegata, Parte I, art. 9, che disciplina in via residuale gli atti aventi oggetto prestazioni patrimoniali diversi da quelli altrove indicati.

2.3 Ed invero questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che in tema di imposta di registro, il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 22, comma 1, stabilisce che se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene l’enunciazione, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate; ne consegue che va assoggettato ad imposta di registro il finanziamento soci, già inserito tra le poste passive del bilancio, enunciato in un atto di ripianamento delle perdite del capitale sociale e sua ricostituzione mediante rinuncia dei soci ai predetti finanziamenti in precedenza effettuati nei confronti della società, e ciò a prescindere dall’effettivo uso del finanziamento medesimo (Cass. n. 32516/2019, Cass. n. 15585/2010, Cass. n. 22243/2015, Cass. n. 17899/2005, Cass. n. 5946/2007 e Cass. n. 11756/2008).

2.4 Nella fattispecie come risulta dalla lettura del verbale di assemblea societaria il cui estratto è stato riprodotto nel ricorso l’aumento di capitale è avvenuto mediante il parziale utilizzo del finanziamento della somma Euro 1.000.000 concesso alla società dal socio S.M. “finanziamento risultante dalla situazione patrimoniale al 31 maggio 2015, come sopra allegato sotto la lett. A alla voce debiti (finanziamento frutt. Socio S.)”.

2.4 Tale menzione, contrariamente a quanto opinato dalla CTR, è sufficientemente idonea a sottoporre l’attribuzione patrimoniale del socio alla società, da qualificarsi come contratto di mutuo, ad imposta del registro.

2.5 Ritiene, tuttavia il Collegio che, con riferimento alla diversa questione affrontata dalla CTR della individuazione come soggetto passivo e responsabile di imposta del registro del Notaio che ha redatto l’atto con il quale è stata eseguita l’operazione su capitale sociale lo stesso D.P.R., art. 10, comma 1, lett. b), la causa non si pone in termini di immediata evidenza decisoria non rinvenendosi sul punto precedenti di questa Corte.

La causa, va rimessa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

Dispone la trasmissione del procedimento alla Quinta Sezione per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2021

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