Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11276 del 23/05/2011

Cassazione civile sez. I, 23/05/2011, (ud. 01/02/2011, dep. 23/05/2011), n.11276

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6513/2008 proposto da:

P.G. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA Alfonso Luigi,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato

l’11/05/2007; n. 3449/06 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

01/02/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, P.G. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Napoli del 13/04/2007, che aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum, mancato riconoscimento di un bonus e liquidazione delle spese giudiziali.

Resiste con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Giurisprudenza consolidata (per tutte Cass. n. 8568 del 2005) precisa che, ai fini dell’equa riparazione, non può computarsi tutta la durata del procedimento, ma solo quella irragionevole, secondo le indicazioni della L. n. 89 del 2001.

Giurisprudenza consolidata esclude la necessità di determinazione di un bonus, non previsto dalla L. n. 89 del 2001 (per tutte, Cass. N. 16289 del 2009).

Il Giudice a quo ha correttamente considerato il periodo di ragionevole durata del procedimento, quello eccedente, e ha determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 7.998,00; procedimento presupposto: luglio 1997 – dicembre 2006; durata ragionevole: tre anni).

Va pure rigettato il presente ricorso in punto spese giudiziali, parzialmente compensate, in relazione al parziale accoglimento della domanda.

Va pertanto rigettato il ricorso.

Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 865,00 per onorari, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2011

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