Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11276 del 10/05/2010

Cassazione civile sez. II, 10/05/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 10/05/2010), n.11276

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore e

PREFETTURA DI CHTETI UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO in persona del

Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrenti –

contro

D.T.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 571/2005 del GIUDICE DI PACE di CHIETI, del

17/10/05, depositata il 24/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PARZIALE Ippolisto;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. PRATIS Pierfelice che si

riporta alle conclusioni scritte.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Parte ricorrente impugna la sentenza n. 571/2005 del GIUDICE DI PACE di CHIETI, del 17/10/05, depositata il 24/10/2005, con la quale veniva accolta l’opposizione proposta dall’odierno intimato avverso il verbale di contestazione n. (OMISSIS), col quale la Polizia stradale accertava a suo carico la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 7, accertamento effettuato tramite AUTOVELOX 104/C2.

2. – L’opponente deduceva come motivi di opposizione: a) mancata prova e carenza della corretta funzionalita’ dell’apparecchiatura; b) mancata omologazione e taratura dell’apparecchiatura; c) violazione dell’obbligo di informazione di cui al D.L. n. 121 del 2002, art. 4.

3. – Il Giudice di Pace accoglieva il ricorso “per quanto di ragione” e con riferimento ai primi due motivi. In particolare riteneva non fornita la prova circa l’idoneita’ dell’apparecchiatura ad effettuare in modo chiaro e accettabile la misurazione di velocita’ dei veicoli, poiche’ non sottoposta alla necessaria periodica verifica e taratura.

4. – Parte ricorrente articola un unico motivo di ricorso col quale lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 273 del 1991, dell’art. 45 C.d.S. e dell’art. 142 C.d.S., comma 6 nonche’ degli artt. 192 e 345 reg. esec. C.d.S..

5.- Nessuna attivita’ in questa sede ha svolto la parte intimata.

6. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c. il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale conclude con richiesta di accoglimento del ricorso per la sua manifesta fondatezza.

7. Il ricorso e’ fondato e va accolto.

7.1 – In ordine al motivo di ricorso con il quale si deduce l’inaffidabilita’ dello strumento utilizzato per non essere stato sottoposto alla ritenuta necessaria preventiva e periodica taratura, questa Corte ha gia’ avuto modo di occuparsi di tale problematica di recente con la sentenza n. 29333 del 2008, che ha diffusamente esaminato la questione anche sotto il profilo della costituzionalita’ della normativa vigente.

7.2 – A tale fine si riportano sinteticamente i punti significativi di tale decisione, i cui principi risultano applicabili anche all’odierno ricorso. La disciplina legale delle misurazioni – a partire dal T.U. delle leggi sui pesi e le misure approvato con R.D. 23 agosto 1890, n. 7088, cui fece seguito il regolamento sul servizio metrico approvato con R.D. 31 gennaio 1909, n. 242, entrambi successivamente piu’ volte aggiornati ed integrati, in particolare dalla L. 13 dicembre 1928, n. 2886 sulla definizione delle unita’ legali di peso e di misura ha sempre avuto quale specifica finalita’ quella di regolare rapporti di carattere essenzialmente privatistico inerenti l’industria, l’agricoltura, il commercio ed, indirettamente, il pubblico interesse alla certezza nelle transazioni commerciali in genere e gia’ allora, laddove si rese necessaria la regolamentazione di materie particolari implicanti interessi od esigenze difformi o non suscettibili d’essere ricondotti alla disciplina generale, il legislatore intervenne con normative ad hoc in deroga, od in aggiunta, a quella generale (cfr. ad ex. L. 7 luglio 1910, n. 480 sul carato metrico, la L. 5 febbraio 1934, n. 305 sul titolo dei metalli preziosi, il D.Lgs. 21 marzo 1948, n. 370 sulle unita’ fotometriche ed elettriche).

Le medesime finalita’ risultano perseguite dalla normativa comunitaria di base (cfr. il preambolo alla Direttiva 80/181/CEE del Consiglio in data 20.12.1979 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri, relative alle unita’ di misura laddove, tra l’altro, si considera “…che le legislazioni degli Stati Membri che prescrivono l’impiego di unita’ di misura differiscono da uno Stato Membro all’altro e pertanto ostacolano le transazioni commerciali;

che, di conseguenza, per eliminare detti ostacoli e necessario armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative; … che in data 18 ottobre 1971 il Consiglio ha adottato la Direttiva 71/354/CEE intesa ad armonizzare le legislazioni degli Stati Membri alfine di eliminare gli ostacoli negli scambi mediante approvazione a livello comunitario del sistema internazionale delle unita’; … che, durante il periodo transitorio, e’ indispensabile mantenere una situazione chiara in materia di impiego di unita’ di misura negli scambi tra gli Stati Membri, in particolare allo scopo di proteggere il consumatore; …”; ed ancora il preambolo della Direttiva 1999/103/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio in data 24.1.2000, laddove, tra l’altro, si considera “…

che taluni paesi terzi non accettano nei propri mercati i prodotti le cui indicazioni sono apposte unicamente nelle unita’ legali stabilite dalla Direttiva 80/181/CEE; le imprese che esportano i loro prodotti in tali paesi si troverebbero in una situazione di svantaggio qualora si vietasse l’apposizione di indicazioni supplementari …”); alla quale sono seguiti adattamenti, anche in funzione di singole materie e dell’entrata in vigore, pur sempre rimanendo nel medesimo ambito d’interessi, ma sono state anche aggiunte disposizioni intese a disciplinare settori in origine non presi in considerazione ed implicanti interessi diversi e specifici (quale quello sanitario di cui alla Direttiva 85/1/CEE del Consiglio in data 18.12.1984).

E’ da notare che la piu’ recente delle Direttive in materia, la 2004/22/CE del 31 marzo 2004, elenca specificamente, all’art 1, gli strumenti nella stessa specificamente considerati, tra i quali non sono ricompresi i misuratori di velocita’, onde, ad oggi, non essendo state emanate Direttive comunitarie in materia, il controllo CEE non puo’ ancora essere attuato su tali dispositivi che, in tutti i Paesi Membri, vengono allo stato approvati e disciplinati secondo le rispettive normative nazionali (unica eccezione e’ data dalla disciplina dei cronotachigrafi, soggetti allo specifico regolamento CEE n. 3821/85 del 20.12.1985, come modificato dal Regolamento CE n. 2135/98 del 24.11.1998 e dal Regolamento CE n. 561/06 del 15.3.06, ai quali l’ordinamento italiano e’ stato adeguato con D.M. 10 agosto 2007 del Ministero dello Sviluppo Economico, normative che riflettono anch’esse, significativamente, esigenze riferite piu’ all’aspetto socio – commerciale delle finalita’ perseguite nel settore dei trasporti su strada che non a quello attinente alla viabilita’ ed ai connessi problemi di sicurezza).

In buona sostanza, non esistono, allo stato, norme comunitarie vincolanti in materia di misurazione della velocita’ dei veicoli e di pertinenti apparecchiature.

Al qual riguardo si deve considerare che, contrariamente a quanto a volte sostenuto dalle parti interessate e da alcuni giudici del merito, non e’ vincolante la normativa UNI EN 30012 (Sistema di Conferma Metrologica di Apparecchi per Misurazioni) che, in assenza di leggi o regolamenti di recepimento, rappresenta unicamente un insieme di regole di buona tecnica, impropriamente definite “norme”, alle quali, in assenza di obblighi giuridici, i costruttori decidono autonomamente di conformarsi; cosi’ come non e’ direttamente applicabile la raccomandazione OIML R91 del 1990 (“Apparecchiature Radar per la Misura della Velocita’ dei Veicoli”), peraltro non attinente al caso di specie in quanto relativa alle apparecchiature radar. Il legislatore italiano, nell’adeguarsi alla surrichiamata normativa europea sul riavvicinamento delle singole legislazioni in materia di unita’ di misura, con la Legge Delega 9 febbraio 1982, n. 42, il D.P.R. 12 agosto 1982, n. 802, la L. 11 agosto 1991, n. 273, il D.M. Attivita’ Produttive 10 dicembre 2001 (nella cui intestazione e’ significativamente indicato “materia: commercio”), ha adeguato l’ordinamento interno a quello comunitario perseguendo le medesime finalita’. Le quali, all’evidenza, sono del tutto diverse da quelle perseguite con il porre la disciplina dell’utilizzazione delle vie di comunicazione e dei mezzi di trasporto, le cui norme sono intese alla tutela dei diversi interessi, pubblico e privato, alla sicurezza della circolazione, in funzione dell’ordine pubblico, della preservazione dell’integrita’ fisica degli individui, della conservazione dei beni.

Occorre rilevare ancora che la materia dell’impiego e della manutenzione dei misuratori di velocita’ ha una propria disciplina, specifica rispetto alle norme che regolamentano gli altri apparecchi di misura, contenuta nel D.M. 29 ottobre 1997, relativo all’approvazione dei prototipi delle apparecchiature per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocita’ e alle loro modalita’ di impiego, il cui art. 4 stabilisce che “gli organi di polita stradale interessati all’uso delle apparecchiature per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocita’ sono tenuti a – rispettare le modalita’ di installazione e di impiego previste nei manuali d’uso”, escludendo, percio’, la necessita’ di un controllo periodico finalizzato alla taratura dello strumento di misura se non e’ espressamente richiesto dal costruttore nel manuale d’uso depositato presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al momento della richiesta di approvazione, ovvero nel decreto stesso di approvazione. Si noti, infine, che alcuni tipi d’apparecchi di piu’ recente approvazione in quanto da utilizzarsi in modalita’ automatica, cioe’ senza la presenza ed il diretto controllo dell’operatore di polizia stradale nelle ipotesi espressamente previste e consentite, devono essere sottoposti ad una verifica periodica tendente a valutare la corretta funzionalita’ dei meccanismi di rilevazione che, secondo le disposizioni del richiamato D.M. 29 ottobre 1997, art. 4 deve essere effettuata a cura del costruttore dell’apparecchio o di un’officina da questo abilitata con cadenza al massimo annuale.

Ne risulta, dunque, un complesso sistema di controlli – preventivi, in corso d’utilizzazione e successivi tale da garantire il cittadino assoggettato all’accertamento sia in ordine alla legittimita’ dell’azione amministrativa, sia in ordine a possibili disfunzioni delle apparecchiature che possano incidere sul suo diritto di difesa.

I controlli preventivi si svolgono, come da riportata disciplina, in fase d’omologazione od approvazione del prototipo e, considerata la partecipazione al procedimento d’organi tecnici e d’istituti specializzati, non sembra possano sollevarsi dubbi al riguardo.

Si svolgono altresi’, in fase d’utilizzazione del singolo apparecchio, da parte degli agenti operatori all’atto della sua predisposizione per le operazioni di rilevamento, in ossequio alle disposizioni impartite con D.M. 29 ottobre 1977, relativo all’approvazione di prototipi di apparecchiature per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocita’ e alle loro modalita’ di impiego, il cui art. 4 stabilisce che “gli organi di polizia stradale interessati all’uso delle apparecchiature per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocita’ sono tenuti a rispettare le modalita’ di installazione e di impiego previste nei manuali d’uso”.

7.3 – Il Giudice di Pace non si e’ attenuto a tali principi.

8.- Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa per nuovo esame, residuando altri motivi di opposizione non esaminati, ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in diverso magistrato dello stesso ufficio, cui e anche demandato, ex art. 385 c.p.c. di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.T.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro magistrato dello stesso ufficio (Giudice di Pace di Chieti), che decidera’ anche sulle spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2010

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