Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11276 del 09/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 23/03/2017, dep.09/05/2017),  n. 11276

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29729/2015 proposto da:

EQUITALIA CENTRO S.P.A. – C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del

Responsabile del Contenzioso esattoriale e Procuratore Speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 7, presso lo

studio dell’avvocato MARIA TERESA BARBANTINI, rappresentata e difesa

dall’avvocato FIORENZA SOLAINI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

e contro

BERNI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE CONCORDATO PREVENTIVO, EQUITALIA NORD

S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1161/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 29/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La società Equitalia Centro spa propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza della CTR dell’Emilia Romagna indicata in epigrafe che ha confermato la decisione che aveva annullato la cartella di pagamento notificata al commissario giudiziale della società Berni spa ritenendo inesistente la notifica della stessa.

Si è costituita in giudizio la parte intimata con controricorso.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

La censura con la quale la società concessionaria prospetta l’erroneità della decisione impugnata, risultando la notifica al commissario giudiziale affetta da mera nullità e non da inesistenza, con conseguente possibilità di sanataria nella specie verificatasi con la proposizione del ricorso giurisdizionale da parte della società, è manifestamente fondata.

E’ senz’altro vero che questa Corte con la sentenza n. 13340 del 2009, confermata di recente da Cass. n. 18755/2014, ha ritenuto che l’avviso di accertamento tributario emesso nei confronti di società ammessa al concordato preventivo con cessione dei beni deve essere notificato al rappresentante legale e non al commissario giudiziale liquidatore, atteso che il debitore concordatario è l’unico legittimato passivo in ordine alla verifica dei crediti dopo l’omologazione del concordato, sussistendo la legittimazione del liquidatore solo nei giudizi relativi a rapporti obbligatori sorti nel corso ed in funzione delle operazioni di liquidazione.

Tuttavia, la sentenza impugnata, considerando inesistente la notifica dell’accertamento eseguita nei confronti del commissario giudiziale della società contribuente, non ha considerato che la notificazione di un atto fiscale diretta alla società contribuente ed eseguita nei confronti del commissario liquidatore del concordato anzichè al liquidatore della società è sì viziata, ma non inesistente, perchè la consegna del plico è stata fatta a persona non del tutto estranea all’ente destinatario. Ne consegue che l’impugnazione dell’atto operatane nei termini dal liquidatore legale rappresentante della società è idonea a sanare la nullità, offrendo la prova che la notificazione, pur viziata, ha raggiunto lo scopo suo proprio, di portare l’atto a conoscenza del destinatario – cfr. Cass. n. 21773/2009 e Cass. 3294/1994.

Ha pertanto errato il giudice di merito nell’escludere di potere applicare la disciplina in tema di sanatoria di cui all’art. 156 c.p.c., applicabile alle ipotesi di nullità della notificazione – cfr. Cass. n. 16610/2015.

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CTR dell’Emilia Romagna che, in diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR dell’Emilia Romagna che, in diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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