Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11275 del 29/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 29/04/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 29/04/2021), n.11275

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 27183-2019 proposto da:

B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C.

MIRABELLO 18 (TEL. (OMISSIS)), presso lo studio dell’avvocato

UMBERTO RICHIELLO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato SANDRO BARTALINI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PIOMBINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA SAVOIA n. 72, presso lo STUDIO CASO –

CIAGLIA, rappresentato e difeso dall’Avvocato RENZO GRASSI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 892/10/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA TOSCANA, depositata il 23/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

B.R. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Livorno l’avviso di accertamento notificato in data 5.4.2017 dal Comune di Piombino in ragione dell’omesso versamento dell’IMU per l’anno di imposta 2013 relativo all’immobile sito in (OMISSIS) adibito a civile abitazione acquisito ad un asta giudiziaria.

La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.

La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, sezione distaccata di Livorno, rigettava l’appello osservando che, ai fini Imu, il rapporto fattuale con il bene rileva esclusivamente se qualificato e che in base alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 173, l’obbligo del debitore di pagamento Ici cessa con il decreto di trasferimento.

Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione B.R. sulla base di un unico motivo.

Il Comune si è costituito depositando controricorso.

Si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 23 del 2011, artt. 8 e 9 e dell’art. 1140 c.c..

In particolare si lamenta che la CTR avrebbe errato nel considerare l’esecutato o occupante dell’immobile titolare di una posizione giuridica qualificata.

Si sostiene infatti che l’esecutato, pur avendo perso la titolarità del diritto di proprietà, conserverebbe sino al momento dell’effettivo rilascio la materiale disponibilità del bene.

La tematica trattata con il presente procedimento riguarda l’individuazione del soggetto passivo Imu nel lasso temporale che intercorre fra il decreto di trasferimento di un bene acquisito all’esito di una procedura esecutiva ed il conseguimento della sua materiale disponibilità in capo all’aggiudicatario.

Sul punto, in assenza di precedenti specifici, difettando evidenza decisoria, la causa va rimessa alla pubblica udienza della quinta sezione civile.

PQM

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2021

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