Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11275 del 09/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 23/03/2017, dep.09/05/2017), n. 11275
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21898/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
DEMAR S.R.L.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 166/8/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI CAGLIARI – SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il
28/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.
Fatto
FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR della Sardegna indicata in epigrafe, che ha accolto l’appello proposto dalla società Demor srl, annullando gli avvisi di accertamenti alla stessa notificati, ritenendo tempestivo il ricorso proposto dalla contribuente in relazione alla conoscenza postuma degli atti avvenuta in occasione della notifica di un preavviso di fermo amministrativo;
Rilevato che nessuna difesa ha depositato la parte intimata;
Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;
Considerato che l’unica censura proposta, con la quale si prospetta l’incoerenza e illogicità della motivazione della sentenza impugnata, lamentando l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio rappresentato dall’avvenuta notificazione al medesimo indirizzo degli atti di accertamento e della cartella del preavviso di fermo è per più motivi inammissibile, in quanto; a) il novellato dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile alla fattispecie in relazione alla data di depositato della sentenza impugnata (28 aprile 2015) non contempla più, quale motivo di censura, l’ipotesi di illogicità della motivazione; b) il fatto relativo alla notifica del preavviso notificato in Via del centenario n. 5 non risulta dedotto dall’ufficio in appello; c) la censura, nella parte in cui prospetta l’omesso esame di fatti, tralascia di considerare che il giudice di appello esaminò, in effetti, le notifiche effettuate nei confronti della società ritenendole nulle; d) la censura, infine, si risolve nella prospettazione di una violazione di legge che non può essere sollevata all’interno del motivo di ricorso di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;
Considerato che il ricorso va pertanto rigettato.
Nulla sulle spese.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 23 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017