Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11274 del 31/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 11274 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CIGNA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 26674-2014 proposto da:
VIZZINO FEDERICA ERIKA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
TREMITI 10, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO PIOLI,
rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO ROSSI giusta procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente dorniciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente avverso la sentenza n. 1829/01/2014 della COMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ROMA del 10/12/2013, depositata il 25/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2016 dal
Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA;
udito l’Avvocato Alessandro Pioli difensore della ricorrente che si riporta agli
scritti.
In fatto
La contribuente ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza
indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale,

Data pubblicazione: 31/05/2016

rigettandone l’appello, ha confermato la decisione di primo grado, con cui la CTP
aveva rigettato i ricorsi proposti dalla contribuente avverso avvisi di liquidazione
con i quali l’Agenzia delle Entrate, in relazione all’anno 2005 e con riferimento sia
ad un atto di compravendita sia al coevo atto di mutuo, ha riscontrato l’omesso
cambio di residenza entro i 18 mesi dall’acquisto e la conseguente decadenza dalle
richieste agevolazioni fiscali (previste per l’acquisto della prima casa ex art. 1

l’imposta di registro piena; la CTR, in particolare, ha evidenziato che l’unico
elemento valido per accertare la residenza è costituito dal relativo certificato
anagrafico; le prove alternative (nella specie:intestazione di utenze domestiche)
non sono invece idonee a dimostrare nulla né può ritenersi imputabile al Comune
il mancato perfezionamento della procedura di iscrizione anagrafica, atteso che la
contribuente è risultata assente in numerose occasioni di accesso da parte della
Polizia Municipale.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza.
In diritto
Con il primo motivo di ricorso la contribuente, denunziando -ex art. 360 n. cpc- la
violazione e falsa applicazione dell’art. 1 nota 2 bis della Tariffa, parte prima,
allegata al DPR 131/1986, lamenta che, ferma restando (quanto alla
determinazione della residenza) la prevalenza del dato anagrafico, il principio
dell’unicità del procedimento amministrativo inteso al mutamento dell’iscrizione
anagrafica postula che la decorrenza del trasferimento in questione è quella della
dichiarazione di trasferimento resa dall’interessato nel Comune di residenza; di
conseguenza, il beneficio della prima casa spetta a coloro che, pur avendone fatto
formale richiesta al momento dell’acquisto dell’immobile, non abbiano ancora
ottenuto il trasferimento di residenza nel Comune in cui è situato l’immobile; nel
caso di specie, avendo il contribuente presentato (sin dal dicembre 2005) domanda
di trasferimento nel Comune ove si trova l’immobile (acquistato nel marzo 2005),
deve ritenersi che il termine in questione (18 mesi dall’acquisto) sia stato rispettato,
e che la mancata concessione de112 residenza sia dipesa da causa di forza maggiore
(mancato avvio, da parte del Comune, dell’iter amministrativo in caso di indagini
“negative”).
Il motivo è infondato.

Ric. 2014 n. 26674 sez. MT – ud. 20-01-2016
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Tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/1986), provvedendo quindi a recuperare

E’ vero che, come reiteratamente affermato da questa Corte, quanto alla
determinazione della residenza, la prevalenza del dato anagrafico sulle risultanze
fattuali deve tener conto della unicità del procedimento amministrativo inteso al
mutamento dell’iscrizione anagrafica, sancito anche dal D.P.R. 30 maggio 1989, n.
223, art. 18, comma 2, (contenente il regolamento anagrafico della popolazione
residente), che, nell’affermare la necessità della saldatura temporale tra

quella del comune di nuova residenza, stabilisce che la decorrenza è quella della
dichiarazione di trasferimento resa dall’interessato nel comune di nuova residenza.
Nel caso di specie, tuttavia, come affermato in fatto dal Giudice di merito, il
mancato perfezionamento della procedura di iscrizione anagrafica nel Comune ove
era posto l’immobile acquistato è dovuto ad un comportamento omissivo della
stessa contribuente, che; in diverse occasioni di accesso da parte della Polizia
Municipale, è risultato assente, impedendo in tal modo al Comune di verificare la
sussistenza della nuova effettiva residenza, sicchè la mancata concessione della
residenza non può imputarsi a comportamento negligente di quesfultitna
Il secondo motivo, con il quale si denunzia –ex art. 360 n. 5 cpc- insufficiente e
contradditoria motivazione su fatti controversi e decisivi del giudizio, è
inammissibile ai sensi dell’ari 360 n. 5 cpc, ratione temporis vigente (sentenza
impugnata depositata il 25-2-2014, e quindi in epoca successiva all’i 1-9-2012), non
avendo ad oggetto, come invece richiesto da detta norma, l’omesso esame di un
fatto storico, principale o secondario (Cass. sez. unite 8053/2014).
In conclusione, pertanto, il ricorso va rigettato.
In considerazione dell’assenza di attività difensiva dell’intimata Agenzia, non si fa
luogo ad alcuna pronuncia sulle spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, dpr115/2002, si dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale , a
norma del comma 1 bis del cit. art. 13.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo

Ric. 2014 n. 26674 sez. MT – ud. 20-01-2016
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cancellazione dall’anagrafe del comune di precedente iscrizione ed iscrizione in

unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale , a norma del comma 1 bis
del cit. art. 13.
Cos deci o Roma il 20-1-2016
esidente
Iacobellis

dott.

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