Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11274 del 29/04/2021
Cassazione civile sez. VI, 29/04/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 29/04/2021), n.11274
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 22478-2019 proposto da:
ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato STEFANO DEL CORTO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 148/9/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della TOSCANA, depositata il 31/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO
DELLI PRISCOLI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la parte contribuente proponeva ricorso avverso diversi avvisi di intimazione di pagamento, notificati il 25 luglio 2016 e aventi ad oggetto crediti eterogenei aventi origine in date diverse di natura tributaria (per crediti erariali e non) e non tributaria, chiedendone l’annullamento in quanto ritenute prescritte perchè vecchie di oltre cinque anni;
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente;
la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate ritenendo che, in virtù di Cass. SU n. 23397 del 2016, l’assenza di un giudicato non permette l’applicabilità dell’art. 2953 c.c. e quindi la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale;
l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a tre motivi di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo perchè sia dichiarato inammissibile o in subordine rigettato.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. in quanto la prescrizione dei crediti erariali non sarebbe di cinque anni ma di dieci;
considerato che con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. e del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 20 e 24 per avere la CTR applicato alle sanzioni relative a crediti per tributi erariali il termine di prescrizione di cinque anni anzichè di dieci;
considerato che con il terzo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. e art. 2948 c.c., n. 4, per avere la CTR applicato agli interessi da ritardato pagamento dei tributi erariali il termine di prescrizione di cinque anni anzichè di dieci.
Il Collegio reputa che la particolare rilevanza delle questioni di diritto sulle quali la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., comma 3, (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2021