Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11274 del 09/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 23/03/2017, dep.09/05/2017),  n. 11274

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21702-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO V. EMANUELE

II, 18, presso lo studio dell’avvocato MAURO GIOVANNELLI che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 222/25/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE, depositata il 05/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. CONTI ROBERTO

GIOVANNI.

Fatto

FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza della CTR Toscana indicata in epigrafe che in riforma della decisione di primo grado ha accolto il ricorso di P.A., medico convenzionato, contro il diniego di rimborso relativo ad IRAP per gli anni dal 2005 al 2009;

Rilevato che la parte intimata ha depositato controricorso e memoria;

Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;

Considerato che il motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione della disciplina in tema di presupposti per l’applicazione dell’IRAP alla contribuente, la quale aveva goduto di prestazioni infermieristiche resa da una società nel corso degli anni è manifestamente fondato;

Considerato che, invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 496, art. 2, -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

Considerato che nel caso di specie la CTR ha erroneamente escluso che i compensi corrisposti dal professionista ad una società per prestazioni infermieristiche potessero integrare il requisito dell’autonoma organizzazione;

Considerato che, peraltro, la CTR non ha nemmeno individuato con chiarezza la ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti che le Sezioni Unite di questa Corte hanno espresso con riferimento alla c.d. medicina di gruppo con sentenza n. 7291/2016, a tenore dei quali, in ipotesi di professione di medico esercitata con le forme della c.d. medicina di gruppo, non determina la ricorrenza del presupposto impositivo ai fini IRAP il pagamento di prestazioni infermieristiche a servizio dei medici rientranti nella c.d. pediatria di gruppo;

Considerato che, infatti, al di là di un generico riferimento agli obblighi imposti ai medici che svolgono le attività richieste dalla pediatria di gruppo di secondo livello, la CTR ha fatto esclusivo riferimento alla circostanza che la contribuente svolgeva attività di medico pediatra in ambulatorio, totalmente tralasciando di esaminare la sussistenza in concreto dei presupposti che la ricordata sentenza delle S.U. ha specificato con riguardo alla c.d. medicina di gruppo, peraltro in quella occasione ribadendo che è necessario dimostrare l’esistenza delle caratteristiche di tali peculiari forme associative analiticamente indicate nel D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270 nonchè, a monte, dalla L. 23 dicembre 1978, n. 883, art. 48; Considerato, pertanto, che dovendosi superare i rilievi difensivi esposti dalla parte controricorrente anche in memoria, la sentenza impugnata, va pertanto cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Toscana anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Toscana anche per la liquidazioni delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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