Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11273 del 31/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 11273 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da;
Fontana Rocco, elett.te dom.to in Roma alla via M. Pilsudski n. 118 , presso lo studio

4

dell’avv. Fabrizio Paoletti, rapp.to e difeso dall’avv. Giovanni Rinzivillo,——-Ricorrente
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per legge

—Controricorrente

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n.30/109/13 del 14/5/2013;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 16/9/2015 dal
Dott_ Marcello Tacobellís;
Fatto e diritto
Il ricorso proposto dal Fontana , notificato il 30/6/2014,

non risulta depositato nei

termini di cui all’art. 369 c.p.c., giusta certificazione della cancelleria Centrale Civile del
7/1/2015.

Corto Suprema di Cassazione — VI Sez. Chi. – T— R.G. n.

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298/15

Ordinanza

pag. 1

Data pubblicazione: 31/05/2016

Al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di improcedibilità e la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del giudizio di
cassazione che si liquidano in complessivi E 3.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unifi-

P.Q.M.
la Corte dichiara irnprocedibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore
dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in
complessivi E 3.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titol di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, 16/9/2015

Il Presi ente est.

cato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

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