Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11273 del 29/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 29/04/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 29/04/2021), n.11273

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 30890-2019 proposto da:

VP SVILUPPO 2015 SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 11,

presso lo studio dell’avvocato GABRIELE ESCALAR, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ELISABETTA ANGELA BELLOTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1170/17/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 13/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

La CTR della Lombardia, con sentenza nr 1170/2019, accoglieva l’appello proposto dal Comune di Peschiera Borromeo avverso la sentenza della CTP di Milano con cui era stato parzialmente accolto il ricorso della VP Sviluppo 2015 s.r.l. nei riguardi dell’avviso di accertamento emesso in relazione all’omessa denuncia Ici per l’anno 2011.

Rilevava che la questione giuridica riguardante l’individuazione della sanzione applicabile al contribuente in caso di omessa denuncia Ici andava risolta alla luce del combinato disposto del D.Lgs. n. 473 del 1997, art. 14, comma 1, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4.

Osservava che l’omessa denuncia nei termini comporta l’applicazione della sanzione stabilita dall’art. 14 citato, comma 1 non rilevando la circostanza che la contribuente avesse comunque provveduto al versamento dell’imposta.

Avverso tale sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, cui resiste con controricorso il Comune di Peschiera Borromeo. Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per la violazione dell’art. 132 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62.

Si lamenta che la CTR non avrebbe chiarito le ragioni di fatto e di diritto in base alle quali l’omessa dichiarazione non debba rientrare nel D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 14, comma 3.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 14, commi 1, 3, 4 e 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62.

Si censura in particolare la decisione nella parte in cui ha escluso l’applicabilità della sanzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 14, comma 3 nel caso in cui l’omessa presentazione della dichiarazione Ici non abbia inciso sull’ammontare dell’imposta dovuta pur essendo pacifico che il tributo è stato versato correttamente entro le scadenze previste dalla legge.

Tanto premesso, rileva la Corte rileva che in ordine alla tematica introdotta con il secondo profilo di censura non si registrano precedenti specifici sicchè, difettando evidenza decisoria, la causa va rimessa alla pubblica udienza della quinta sezione civile.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2021

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