Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11273 del 12/06/2020

Cassazione civile sez. III, 12/06/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 12/06/2020), n.11273

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13338/2018 proposto da:

T.M., quale procuratore di F.O. quale erede

universale della figlia H.E., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA E. GIANTURCO, 6, presso lo studio dell’avvocato LUIGI DI

MONACO, rappresentato e difeso dall’avvocato MANUEL PIRAS;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), REGIONE MARCHE, UFFICIO GESTIONI

LIQUIDATORIE SOPRESSA USL N. (OMISSIS) RECANATI, GENERALI

ASSICURAZIONI SPA RIUNIONE ADRIATICA SICURTA’ SPA, ASSITALIA LE

ASSICURAZIONI D’ITALIA SPA, TORO ASSICURAZIONI SPA, NUOVA TIRRENA

SPA, UNIPOLSAI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1198/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 08/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/11/2019 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione del 26 febbraio 2004, H.E. evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Ancona, il Ministero della Salute, la Regione Marche, l’Ufficio gestione liquidatoria della soppressa Usl n. (OMISSIS) di Recanati, perchè venisse accertata la responsabilità delle convenute per i danni conseguenti all’infezione da HIV contratta a seguito di una iniezione di siero, contenente immunoglobuline antitetaniche infette, presso il Pronto Soccorso dell’ospedale civile di (OMISSIS) in data (OMISSIS), ove si era recata a seguito di un morso di un cane. Deduceva che la causa del contagio doveva riferirsi alla predetta somministrazione di plasma, poichè nessun diverso stile di vita dell’attrice poteva avere causato tale patologia, trattandosi di istruttrice di ginnastica e testimone di Geova. Lamentava la mancanza di informazioni da parte dei sanitari circa i rischi del contagio e il comportamento colpevole dell’amministrazione statale per omessa vigilanza;

si costituivano i convenuti eccependo (con esclusione del Ministero) la prescrizione del diritto, contestando la fondatezza e chiamando in causa le rispettive compagnie di assicurazione le quali si costituivano contestando le pretese dell’attrice. Nelle more del giudizio, in conseguenza dell’infezione contratta, H.E. decedeva nel febbraio dell’anno 2007 e il giudizio veniva riassunto da F.O. ( B.J., da nubile), quale erede universale della figlia H.E. e per essa dal procuratore generale T.M.. Le parti convenute, ad eccezione del Ministero, deducevano il difetto di titolarità del rapporto sostanziale;

il Tribunale di Ancona, con sentenza del 1 settembre 2010, ritenendo la domanda fondata solo sulla responsabilità extracontrattuale, rilevava che era decorso il termine di prescrizione quinquennale, rigettava la domanda e condannava l’avente causa di H.E. al pagamento delle spese di lite;

avverso tale decisione proponeva appello il procuratore dell’erede universale, T.M., lamentando l’errata qualificazione della responsabilità delle amministrazioni convenute, la violazione del principio di intangibilità delle norme in materia di prescrizione e l’omessa considerazione della mancata eccezione di prescrizione da parte del Ministero convenuto. Si costituivano in giudizio i convenuti principali e le società di assicurazione, terze chiamate, chiedendo la conferma della sentenza del Tribunale. Groupama Assicurazioni spiegava appello incidentale condizionato, chiedendo l’estinzione del giudizio promosso dall’appellante, la carenza di legittimazione attiva della presunta erede e il difetto di legittimazione passiva della compagnia nei confronti dell’assicurata Regione Marche e, in ogni caso, dichiarare che la quota della compagnia in coassicurazione era pari al 25%. Anche la Regione Marche spiegava appello incidentale condizionato, teso alla declaratoria di estinzione del giudizio per nullità della costituzione in prosecuzione, anche per carenza di capacità processuale alla riassunzione del procuratore T.M.. Nel merito, chiedeva accertarsi il decorso del termine di prescrizione anche contrattuale, il rigetto delle domande, con eventuale condanna del Ministero della Salute a tenere indenne la Regione e, nel caso di responsabilità della ex Usl, condannare la compagnia Assicurazioni Generali S.p.A. e le altre coassicuratrici, Nuova Tirrena S.p.A., Fondiaria Sai S.p.A., Toro Assicurazioni S.p.A., Assicuratrice Unipol S.p.A., Assitalia e Riunione Adriatica Sicurtà S.p.A., a tenerla indenne da ogni pretesa attorea e comunque a ridurre la liquidazione del danno. Si costituivano anche le altre compagnie di assicurazione chiedendo il rigetto dell’appello, riproponendo le domande ed eccezioni sollevate in primo grado. Si costituiva il Ministero della Salute chiedendo il rigetto dell’impugnazione;

in parziale riforma della decisione la Corte territoriale condannava il Ministero della Salute al pagamento dell’appellante della somma di Euro 134.294, oltre rivalutazione e spese di lite;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione T.M., nella qualità di procuratore generale di F.O., a sua volta erede di H.E., affidandosi ad un motivo. Gli intimati non svolgono attività processuale in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 112, 91 e 92 c.p.c. e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. In particolare, la Corte territoriale, dopo avere accolto i motivi di appello, ha evidenziato che non vi era stata impugnazione circa la condanna alle spese subite in primo grado di giudizio e per tale motivo non avrebbe potuto modificare la decisione impugnata sul punto. Tale affermazione sarebbe errata, poichè a pagina 27 dell’atto di appello la odierna ricorrente aveva espressamente richiesto la condanna dei convenuti con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio. In secondo luogo, indipendentemente dalle specifiche conclusioni prese in appello riguardo alla pronunzia sulle spese da estendere al doppio grado di giudizio, secondo l’orientamento costante di legittimità la Corte territoriale che pervenga ad una modifica della sentenza impugnata deve pronunziarsi d’ufficio anche sulle spese di primo grado;

nel regolamentare le spese di primo grado il giudice di appello avrebbe dovuto utilizzare un criterio unitario, senza ritenere una parte soccombente in primo grado, ed invece, vincitrice in grado di appello. Per tale motivo, si chiede di regolamentare le spese di primo grado con compensazione delle stesse tra tutte le parti, ad eccezione che per il rapporto tra la parte attrice e il Ministero della Salute, risultato in esito del tutto soccombente;

rileva questa Corte che con la sentenza impugnata il giudice di appello ha disatteso la impostazione del Tribunale non condividendo l’assunto secondo cui l’azione originariamente proposta dall’attrice era diretta a far valere la responsabilità extracontrattuale, affermando, al contrario, che l’attrice aveva introdotto, sin dall’atto di citazione, una domanda risarcitoria per responsabilità contrattuale nei confronti della Regione Marche, subentrata nella posizione della ex USL (OMISSIS) di Recanati;

nello stesso modo ha ritenuto errata la decisione del Tribunale che aveva individuato come termine iniziale di decorrenza della prescrizione il momento in cui H.E. aveva ricevuto la certificazione attestante l’infezione da epatite cronica di tipo C. Quel termine, invece, avrebbe dovuto essere posticipato a quello di presentazione della domanda per la liquidazione dell’indennizzo ai sensi della L. n. 210 del 1992;

quanto alla legittimazione attiva, intesa come titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio dall’attrice, la Corte territoriale ha ritenuto che la Regione Marche avesse tempestivamente contestato tale profilo e che la appellante aveva prodotto la documentazione necessaria tardivamente;

conseguentemente la appellante è stata ritenuta carente di legittimazione riguardo alla pretesa avanzata nei confronti della Regione Marche e dell’Ufficio gestione liquidatoria della soppressa Usl n. (OMISSIS) di Recanati;

nel merito la Corte ha ritenuto fondata la domanda fatta valere nei confronti del Ministero della Salute che non aveva eccepito la carenza di legittimazione attiva per omissione dell’obbligo di controllo delle attività di raccolta e uso di sangue e emoderivati, rilevante sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale;

con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite la Corte territoriale ha applicato il principio della soccombenza nei rapporti tra la attrice ed il Ministero della Salute, riguardo ad entrambi gradi di giudizio. Al contrario, ha ritenuto di non poter riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato parte attrice a rifondere le spese di lite alle altre parti, individuando, però, le ragioni per compensare le spese tra l’appellante e le altre parti appellate nella complessità e opinabilità di alcune delle questioni trattate e per la natura della controversia;

ciò premesso il motivo deve trovare accoglimento poichè, indipendentemente dal consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il giudice adito in grado di appello che riformi la decisione di primo grado è tenuto a procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese di lite, anche riferite al primo grado (Cass., 28 settembre 2015, n. 19122), nel rispetto del principio di autosufficienza parte ricorrente ha allegato, a pagina 10 del ricorso, di avere espressamente richiesto il risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazioni “con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio”. Ricorre pertanto una omessa pronunzia ex art. 112 c.p.c.:

il ricorso nei termini indicati deve trovare accoglimento e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c. (la pronuncia non richiede ulteriori accertamenti in fatto) vanno regolamentate le spese di lite relative ai diversi gradi di giudizio. Sotto tale profilo, quanto a quelle di primo grado, non condivise le ragioni indicate (complessità, opinabilità delle questioni e natura della controversia) per compensare le spese processuali tra tali soggetti, ad eccezione di quelle relative al rapporto tra l’attrice e il Ministero. Nello stesso modo vanno compensate quelle di secondo grado e deve essere confermata la pronunzia di condanna del Ministero disposta in attesa la soccombenza. Tali spese sono state liquidate, nel giudizio di primo grado, in Euro 930 per esborsi, Euro 2130 per la fase di studio della controversia, Euro 1550 quella introduttiva del giudizio, Euro 5400 per la fase istruttoria e 4050 nella fase decisionale. Per il secondo grado, invece, in Euro 1329 per esborsi, Euro 175 per fase di studio, Euro 1820 per fare Euro 4360 per la fase decisionale, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, nella misura di legge per entrambi i gradi del giudizio, ponendo definitivamente carico del ministero della salute le spese della CTU espletata in primo grado.

PQM

La Corte accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata, compensa le spese del giudizio di primo grado, confermando quelle nei rapporti tra l’attrice e il Ministero della Salute; compensa le spese di secondo grado; conferma la condanna alle spese del Ministero in favore del T..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza della Corte Suprema di Cassazione, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2020

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